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Legge

L.R. Veneto 29/2007

Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Normativa regionaleL.R. Veneto 29/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 29/2007 disciplina requisiti, autorizzazioni, d.i.a., orari, prezzi, sanzioni e programmazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Introduce una tipologia unica, limiti alla vendita di alcolici nelle fasce notturne, regole specifiche per circoli, temporanei, stagionali, distributori automatici e norme transitorie per l’avvio del nuovo regime.

Disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Veneto

Disciplina dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande nel Veneto

La legge riordina, per la Regione Veneto, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un quadro unitario che disciplina requisiti soggettivi, titoli abilitativi, orari, limiti alla vendita di alcolici, pubblicità dei prezzi, sanzioni e programmazione territoriale.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a favorire sviluppo e innovazione del settore, formazione degli operatori, tutela del consumatore e semplificazione amministrativa, salvaguardando inoltre la rete degli esercizi in montagna, in aree rurali e in contesti di pregio storico-artistico e ambientale. Si applica alla somministrazione al pubblico e anche a quella su aree pubbliche con strutture stabilmente ancorate al suolo, nonché alla somministrazione tramite distributori automatici, al domicilio del consumatore e in locali non aperti al pubblico.

Sono esclusi, con specifiche precisazioni, l’agriturismo, la somministrazione nelle strutture ricettive limitatamente agli ospiti e talune attività dell’artigianato, fatta salva l’applicazione di alcune disposizioni e delle relative sanzioni nei casi richiamati dalla legge. Disciplina particolare è prevista per associazioni e circoli aderenti ad enti nazionali con finalità assistenziali e per i circoli che, per concrete modalità operative, siano equiparabili ad esercizi di somministrazione soggetti ad autorizzazione.

Definizioni rilevanti

La legge definisce in modo puntuale i concetti di somministrazione di alimenti e bevande, somministrazione non assistita, panificio, locali attrezzati, superficie aperta al pubblico, impianti e attrezzature per la somministrazione, somministrazione al domicilio del consumatore, domicilio del consumatore, locali non aperti al pubblico, somministrazione nelle mense aziendali, procuratore all’esercizio e preposto. Tali definizioni sono centrali per distinguere i casi soggetti ad autorizzazione, dichiarazione o semplice comunicazione.

Requisiti morali e professionali

Per esercitare l’attività non possono operare soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o colpiti da determinate condanne penali, misure di prevenzione o misure di sicurezza. I divieti penali durano, nei casi indicati, cinque anni dal fine pena o dal giudicato se la pena si è estinta in altro modo; non operano se è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Sono richiesti anche la maggiore età, salvo minore emancipato, e uno dei requisiti professionali previsti: corso di formazione regionale con esame finale, idoneo titolo di studio, precedente iscrizione al REC per la somministrazione o superamento dell’esame di idoneità successivo al 1° gennaio 2001. Per società, associazioni, organismi collettivi e circoli, i requisiti vanno posseduti dal legale rappresentante o dal procuratore; se questi non conducono direttamente l’esercizio, va nominato un preposto con analoghi requisiti. I comuni accertano i requisiti, eventualmente con il supporto della camera di commercio.

Titolo abilitativo, comunicazioni e attività soggette a d.i.a.

L’apertura di un esercizio di somministrazione è soggetta ad autorizzazione comunale, così come il trasferimento di sede tra zone diverse quando il comune abbia suddiviso il territorio secondo i criteri regionali. Il trasferimento nella stessa zona, l’ampliamento o la riduzione dei locali richiedono preventiva comunicazione.

Sono invece soggette a dichiarazione di inizio attività, tra l’altro, la somministrazione al domicilio, nelle aree di servizio autostradali o ferroviarie, negli esercizi con prevalente intrattenimento e svago, nelle mense aziendali, nelle strutture pubbliche per dipendenti, negli impianti di carburanti, in scuole, ospedali, case di riposo, comunità religiose, strutture militari e di soccorso, nei mezzi di trasporto pubblico, nei laboratori didattici degli istituti alberghieri e negli esercizi polifunzionali.

Tipologia unica e somministrazione non assistita

La legge supera la tradizionale distinzione tra diverse tipologie di pubblici esercizi e introduce una tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercenti possono vendere anche per asporto i prodotti somministrati.

È inoltre disciplinata la somministrazione non assistita presso esercizi di vicinato e panifici: essa richiede preventiva comunicazione al comune, consente solo il consumo immediato di prodotti di gastronomia fredda e bevande non alcoliche, e vieta forme di cottura o riscaldamento e il servizio assistito. Si applicano i requisiti professionali, gli orari e la disciplina propri degli esercizi di vicinato e dei panifici; la violazione delle regole su prodotti e attrezzature è sanzionata.

Circoli privati, associazioni e attività equiparate

Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali che somministrano ai soli associati presso la sede istituzionale, l’attività è assoggettata a dichiarazione di inizio attività e alle limitazioni sugli alcolici; continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto, il regolamento statale per i circoli privati.

I circoli che presentino elementi tali da far emergere una reale attività imprenditoriale di somministrazione sono invece trattati come esercizi soggetti ad autorizzazione. La legge indica, tra gli indici rilevanti, l’ingresso a pagamento anche da non soci, la distribuzione indiscriminata di tessere associative, la pubblicità al pubblico, l’assetto del locale con attrezzature da ristorazione, l’elevato afflusso rispetto alle finalità istituzionali e l’accesso diretto dalla pubblica via.

Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di alcolici

La legge introduce un divieto generale di vendita, anche per asporto, e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6, applicabile agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione, ai circoli privati, agli agriturismo e ad ogni altro esercizio in cui vi sia vendita e consumo sul posto, comprese aree private aperte al pubblico e superfici attrezzate. Il divieto si estende anche alla vendita e somministrazione su aree pubbliche nelle forme consentite dalla normativa commerciale regionale.

Per le bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, la somministrazione è vietata in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante temporaneo, sagre, fiere e analoghi luoghi di convegno, nonché durante manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il sindaco può, con ordinanza, estendere temporaneamente il divieto anche a bevande sotto tale soglia o vietare, per situazioni contingenti e gravi esigenze di interesse pubblico, la vendita per asporto e la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione.

La legge prevede una fase di efficacia condizionata: le limitazioni entrano in vigore dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione se, entro quel termine, la Giunta regionale stipula accordi con le regioni e province autonome confinanti e queste adottano le rispettive ratifiche; in mancanza, il divieto opera con fascia 2-6 anziché 1-6. È inoltre previsto che il 1° gennaio le limitazioni non si applichino.

Informazione ai consumatori sui divieti di alcol

Dal momento di efficacia delle limitazioni sugli alcolici, gli esercizi disciplinati dalla legge devono esporre un cartello informativo con i divieti di vendita e somministrazione nelle fasce orarie previste. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni di categoria per dare attuazione uniforme a tali obblighi informativi.

Autorizzazioni temporanee e stagionali

In occasione di fiere, feste o riunioni straordinarie di persone, comprese le iniziative delle associazioni di promozione sociale, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee in deroga alla programmazione. Tali autorizzazioni valgono solo per il periodo della manifestazione, richiedono il possesso dei requisiti morali e professionali e la diretta conduzione dell’attività. Per sagre, fiere e manifestazioni religiose, benefiche o politiche è sufficiente il possesso dei requisiti morali, ferma restando l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. La durata massima è di trenta giorni consecutivi.

Sono previste anche autorizzazioni stagionali, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per anno solare.

Somministrazione con apparecchi automatici

Se la somministrazione avviene in un locale esclusivamente dedicato e attrezzato per distributori automatici, si applica il regime autorizzatorio ordinario. Negli altri casi, l’installazione richiede requisiti morali e professionali, rispetto delle norme igienico-sanitarie e dichiarazione di inizio attività al comune competente; per più apparecchi in luoghi diversi dello stesso comune può essere presentata un’unica dichiarazione, da aggiornare semestralmente. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche tramite distributori automatici.

Subingresso, gestione di reparto e continuità dell’attività

Il trasferimento della gestione o della titolarità, per atto tra vivi o mortis causa, comporta la cessione dell’autorizzazione al subentrante se vi è effettivo trasferimento dell’attività e il subentrante possiede i requisiti. In caso di morte, il subentrante può iniziare subito l’attività con comunicazione al comune, ma deve documentare i requisiti professionali entro centottanta giorni, salvo proroga.

Sono previste regole specifiche per la gestione di reparto, che non costituisce subingresso, e per i casi di conferimento di azienda, cessione di quote societarie con mutamento del legale rappresentante o del procuratore, morte del rappresentante o del procuratore e subentro nelle attività soggette a d.i.a. In tali ipotesi la legge consente la continuità provvisoria, subordinandola a comunicazioni e alla regolarizzazione dei requisiti entro termini prefissati, pena sospensione e possibile decadenza.

Decadenza, sospensione e revoca

Le autorizzazioni decadono se l’esercizio non viene attivato entro centottanta giorni dalla comunicazione del rilascio, se l’attività resta sospesa per oltre 365 giorni o se vengono meno i requisiti morali e professionali. In caso di violazione delle prescrizioni di sorvegliabilità o di tutela dall’inquinamento acustico, il comune sospende l’attività fino a novanta giorni; se il titolare non si conforma o non riprende l’attività nei termini, l’autorizzazione è revocata oppure l’attività soggetta a d.i.a. è chiusa.

Orari di apertura, chiusura e deroghe

Il comune, sentiti gli operatori e i rappresentanti dei consumatori e dei lavoratori, determina gli orari massimi all’interno delle fasce previste dalla legge: in generale tra le 5 e le 2, per gli esercizi con intrattenimento e svago tra le 9 e le 2, e per sale da ballo, locali notturni e similari tra le 15 e le 3, con apertura non oltre le 22. L’orario minimo giornaliero è di cinque ore; gli orari devono essere comunicati preventivamente e resi pubblici mediante cartello visibile anche dall’esterno.

Sono ammesse deroghe: il comune può autorizzare la proroga di chiusura fino alle 4 per gli esercizi con attività notturna e fino alle 5 in specifici periodi, tra cui il 1°-6 gennaio e ulteriori giornate entro il limite di quindici per anno. In caso di esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di interesse pubblico, il sindaco può imporre limitazioni con provvedimento motivato rivolto a persone determinate.

Per gli esercizi misti si applica l’orario più restrittivo; nei centri commerciali segue quello della struttura; negli impianti di carburanti segue l’orario dell’impianto; negli esercizi in autostrade e stazioni la somministrazione può avvenire anche fuori dai limiti ordinari. Per mense, mezzi pubblici, scuole, ospedali, case di riposo, comunità religiose, strutture militari e di soccorso, non si applicano le regole ordinarie sugli orari.

Chiusura settimanale, ferie e sospensioni

Gli esercizi possono osservare fino a due giorni di chiusura settimanale, con possibilità per il comune di autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura. La scelta va comunicata al comune ed esposta al pubblico; in caso di subingresso, vale quella del precedente titolare finché non venga comunicata una diversa scelta.

Se l’attività è sospesa per oltre trenta giorni, il titolare deve comunicarlo almeno cinque giorni prima. Le sospensioni inferiori a trenta giorni devono essere rese note al pubblico con avviso visibile dall’esterno.

Pubblicità dei prezzi

Gli esercizi devono esporre in modo chiaro e visibile al pubblico, anche dall’esterno, i prezzi delle consumazioni con indicazione del servizio al banco o al tavolo. Per i pasti, il menu deve contenere elenco e prezzi, oltre all’indicazione degli alimenti non freschi surgelati o congelati, e deve essere esposto anche all’esterno. Se la somministrazione avviene all’esterno dei locali, il listino o il menu devono rendere noti i prezzi. Per i prodotti da asporto si applicano le regole generali sulla vendita al dettaglio.

Attività accessorie

L’autorizzazione per l’esercizio abilita anche all’uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti sonori o visivi nei locali, purché non si configuri un pubblico spettacolo o intrattenimento. È inoltre consentita l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, senza biglietto d’ingresso né maggiorazioni delle consumazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall’inquinamento acustico.

Programmazione regionale e comunale

La Giunta regionale emana criteri di programmazione, sentite le rappresentanze di categoria e l’ANCI Veneto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. I comuni, o le unioni di comuni, devono poi adottare i propri parametri e criteri entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei criteri regionali, con valenza triennale, per l’insediamento di nuove attività, comprese quelle stagionali.

I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, archeologico, architettonico, ambientale o caratterizzate da tradizioni consolidate, nelle quali vietare o limitare la somministrazione per ragioni di compatibilità territoriale. La programmazione può tener conto, tra l’altro, di superficie, arredi, mostre esterne e attrezzature dell’esercizio.

Monitoraggio e flussi informativi

Ogni comune deve inviare annualmente alla Regione, entro il 31 gennaio, l’elenco delle autorizzazioni rilasciate o revocate nell’anno precedente e delle dichiarazioni di inizio attività pervenute. Il sistema di monitoraggio è funzionale alla programmazione regionale e locale.

Sanzioni

Sono previste sanzioni per esercizio senza autorizzazione, senza d.i.a. o senza comunicazione dovuta, per mancanza dei requisiti morali e professionali e per violazione delle regole su orari, cartelli, pubblicità dei prezzi e altre disposizioni specifiche. Le violazioni in materia di orari e prezzi sono punite con sanzione pecuniaria da 258 a 1.550 euro; la reiterazione di alcune violazioni sugli orari può comportare sospensione dell’attività.

Per le violazioni delle limitazioni sugli alcolici la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro, con progressivo aumento in caso di reiterazione fino alla sospensione da trenta giorni a un anno. I proventi delle sanzioni spettano al comune competente.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

La legge abroga le precedenti leggi regionali venete sugli orari dei pubblici esercizi e fa cessare, nel territorio regionale, la diretta applicazione della legge statale n. 287/1991, salvo alcune disposizioni richiamate, nonché di specifiche norme del d.lgs. n. 114/1998. Sono fatte salve le regole sulla sorvegliabilità dei locali.

Fino all’adozione dei criteri comunali continuano ad applicarsi quelli vigenti; fino all’adozione delle disposizioni attuative restano validi i corsi di formazione già definiti dalla Giunta. Sono inoltre disciplinati il riconoscimento transitorio di titoli di studio, la possibilità di estendere l’attività per i titolari di autorizzazione ex legge n. 287/1991 senza conversione del titolo, l’unificazione di autorizzazioni riferite allo stesso esercizio, il riconoscimento dei requisiti professionali per talune strutture ricettive e l’adeguamento delle società, associazioni e circoli che usavano il vecchio delegato REC.

Valutazione complessiva della vigenza pratica

La legge del 2007 ha avuto un ruolo di riordino organico della materia, ma oggi risulta in gran parte superata da successive evoluzioni normative statali e regionali sul commercio e sulla somministrazione. Resta però utile per la ricostruzione del sistema originario e per vicende pregresse o contenziosi riferiti al regime transitorio.

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