Cassazione Civile, Ordinanza n. 23794/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
A seguito del sisma del 1997, una cooperativa e una società edilizia ottennero da un comune, sulla base di provvedimenti regionali e di una convenzione del 4 dicembre 2002, un contributo pubblico per il recupero di sette alloggi. Il comune agì poi in giudizio chiedendo la restituzione di parte del contributo, assumendo che quattro alloggi erano stati locati a soggetti privi dei requisiti per l'assegnazione, in violazione degli artt. 10 e 15 della convenzione. In primo grado la domanda fu accolta solo in parte: il tribunale ritenne ammissibile la chiamata della regione, qualificò l'art. 15 come clausola penale e ridusse equitativamente la somma da restituire ai sensi dell'art. 1384 c.c., reputando l'inadempimento meramente formale e non lesivo degli interessi pubblici. In appello la regione censurò la decisione, sostenendo l'erroneità della qualificazione della clausola e l'illegittima riduzione; la corte territoriale riformò integralmente la sentenza e condannò le società alla restituzione dell'intero importo parametrato all'art. 15 della convenzione. Le società ricorsero per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 15 della convenzione per non avere la corte ritenuto scusabile l'errore, irrilevante ai fini dell'assegnazione, sottolineando che non vi erano false certificazioni, che il requisito contestato non era previsto da altre discipline locali/regionali, che si trattava di prima applicazione e che nessun avente diritto era stato escluso; 2) violazione dell'art. 15 della convenzione e degli artt. 1382 e 1384 c.c., sostenendo che la clausola dovesse essere qualificata come penale, con conseguente potere di riduzione equitativa, e non come atipica ipotesi di revoca/risoluzione parziale, con invocazione anche dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto precisato che la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della cooperativa non interrompeva il giudizio di legittimità. Nel merito ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando il proprio orientamento secondo cui la revoca di contributi pubblici per inadempimento agli oneri assunti va equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa. Da tale qualificazione discende che: non assume rilievo la valutazione della gravità dell'inadempimento né la scusabilità dell'errore della parte finanziata; non è configurabile una clausola penale; non si applica la riduzione equitativa ex art. 1384 c.c.; sono irrilevanti sia il fatto che nessun avente diritto sia stato concretamente pretermesso sia la circostanza che la funzione pubblicistica del contributo non sia stata compromessa. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore di ciascuna parte controricorrente.
Norme richiamate
art. 15 della convenzione
revoca del contributo in caso di utilizzo difforme degli alloggi
non è una clausola penale, ma una pattuizione che disciplina la revoca del beneficio per inadempimento nella fase esecutiva del rapporto; opera in termini assimilabili a clausola risolutiva espressa
art. 10 della convenzione
la sua violazione era stata accertata nei gradi di merito e non risultava specificamente censurata, quindi è rimasta coperta da giudicato
art. 1382 c.c.
non si applica perché la clausola convenzionale non è stata qualificata come clausola penale
art. 1384 c.c.
la riduzione equitativa è esclusa quando la previsione contrattuale non ha natura di clausola penale
art. 2033 c.c.
richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati per escludere che la restituzione del contributo operi come indebito oggettivo
art. 43 l. fall.
la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa non interrompe il giudizio di cassazione tempestivamente instaurato, secondo il principio richiamato dalla Corte
Massime di principio
- La revoca di contributi pubblici per inadempimento agli obblighi assunti dal beneficiario va qualificata, in linea di principio, come effetto assimilabile all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente fruite.
- Quando una previsione convenzionale disciplina la revoca del finanziamento in ragione dell'inadempimento, essa non va automaticamente ricondotta alla clausola penale: se manca la liquidazione anticipata del danno, non opera l'art. 1382 c.c. e non è invocabile la riduzione equitativa ex art. 1384 c.c.
- Nei rapporti di finanziamento pubblico, la gravità dell'inadempimento, la scusabilità dell'errore del beneficiario e l'assenza di un concreto pregiudizio per gli interessi pubblici possono essere irrilevanti se la disciplina pattizia o normativa collega alla violazione un effetto automatico di revoca.
- La restituzione del contributo non richiede necessariamente la prova che un avente diritto sia stato effettivamente pretermesso, quando la convenzione prevede la revoca per l'uso difforme degli alloggi o per altra violazione degli obblighi assunti.
- La liquidazione coatta amministrativa o il fallimento del ricorrente non comportano, di per sé, l'interruzione del giudizio di legittimità se il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente introdotto.
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