Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria di una società siderurgica, nella quale una società portuale chiedeva l'ammissione di un credito di euro 341.577,67 per prestazioni di movimentazione merci nell'area portuale di Taranto. La creditrice domandava l'ammissione in prededuzione ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003, ovvero in via privilegiata ai sensi degli artt. 2750, 2756 o 2761 c.c. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo non provati: la qualifica di piccola o media impresa, la qualifica di autotrasportatore richiesta per la prededuzione dall'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91/2017, e i presupposti dei privilegi invocati ex art. 561 cod. nav. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità del decreto per mancata valutazione della documentazione prodotta per dimostrare il requisito soggettivo di PMI e per omesso esame dell'ammissibilità di tale documentazione e dell'autocertificazione ex raccomandazione 2003/361/CE; con il secondo motivo, violazione delle norme sull'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/2003 e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91/2017, sostenendo che la qualifica di autotrasportatore risultasse dall'oggetto sociale e dalle autorizzazioni portuali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata considerazione della documentazione prodotta per provare la qualifica di piccola o media impresa, osservando che, sebbene nel giudizio di opposizione allo stato passivo siano ammesse nuove eccezioni e non operi il divieto dell'art. 345 c.p.c., quando la questione di fatto sia stata abbandonata nella verifica e riproposta solo in opposizione il tribunale deve garantire il contraddittorio e valutare la documentazione prodotta dall'opponente. Ha invece confermato che, per l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91/2017, la qualifica di autotrasportatore richiede l'iscrizione all'albo di cui alla L. n. 298/1974, senza che bastino l'oggetto sociale o l'autorizzazione portuale. Il decreto è stato quindi cassato nei limiti del primo motivo e la causa rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
Norma eccezionale, funzionale alla ristrutturazione industriale e da interpretarsi restrittivamente; la sua applicazione richiede la prova dei presupposti soggettivi invocati.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 20 giugno 2017, n. 91
La prededuzione richiamata dalla disposizione presuppone che il creditore dimostri la qualifica richiesta, che nel caso dell'autotrasporto non può essere desunta solo dall'oggetto sociale o da autorizzazioni operative.
art. 99 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo possono essere introdotte nuove eccezioni non precluse dalla precedente fase di verifica; il contraddittorio va però assicurato sull'eccezione nuova.
art. 95 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato per la fase di osservazioni al progetto di stato passivo e per la documentazione già prodotta davanti al giudice delegato.
Censurata la mancata valutazione della prova documentale prodotta; il giudice deve esaminare la documentazione ritualmente acquisita.
art. 111, sesto comma, Cost.
È evocato come parametro della motivazione del provvedimento, ma la Corte decide soprattutto sul corretto esame della prova e del contraddittorio.
Non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo, che non è assimilabile all'appello.
art. 1 L. 6 giugno 1974, n. 298
L'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto terzi è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza rilievo decisivo nell'esito della lite.
Richiamati dalla creditrice come possibili titoli di privilegio per il credito azionato.
Il Tribunale ha escluso il privilegio anche perché la creditrice non aveva precisato la fattispecie invocata, né indicato i beni conservati o migliorati, né allegato il possesso attuale dei beni.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore o i commissari straordinari possono proporre eccezioni nuove rispetto alla fase di verifica, poiché non opera il limite dell'art. 345 c.p.c.; tuttavia, quando l'eccezione nuova è introdotta in opposizione, deve essere assicurato all'opponente un effettivo contraddittorio e la possibilità di produrre documenti pertinenti.
- Se una questione fattuale è stata sostanzialmente abbandonata nella fase di verifica e viene riproposta solo in opposizione, il tribunale non può ignorare la documentazione prodotta dall'opponente per contrastarla, dovendo esaminarla e valutarne l'idoneità a incidere sull'esito della domanda.
- La qualifica di autotrasportatore, ai fini delle agevolazioni o delle prededuzioni che la richiedano, presuppone l'iscrizione all'albo previsto dalla L. n. 298/1974; non sono sufficienti, da soli, l'oggetto sociale dell'impresa o il possesso di autorizzazioni amministrative allo svolgimento dell'attività in ambito portuale.
- Le norme eccezionali che alterano l'ordine legale delle prelazioni, come quelle in materia di prededuzione nella procedura di ristrutturazione industriale, devono essere interpretate restrittivamente e applicate solo quando sia dimostrato in modo rigoroso il relativo presupposto soggettivo e oggettivo.
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