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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23790/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto del prefetto di Ferrara con cui era stata disposta l'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino albanese. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi; dalla sentenza emerge in modo espresso solo il primo motivo, con il quale chiedeva la rimessione in termini per proporre tempestivamente il ricorso. La Corte rileva però che il ricorso per cassazione è stato notificato il 13/9/2022, quindi oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, dichiaratamente avvenuta il 22/4/2022. Quanto all'istanza di rimessione in termini, la Corte osserva che l'autenticazione della procura difensiva presso l'Ambasciata italiana di Tirana in data 31/5/2022 non impediva la proposizione del ricorso entro il termine scadente il 21/6/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notificazione rispetto al termine perentorio di sessanta giorni. Ha altresì escluso la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini, reputando che il dato relativo all'autenticazione della procura non giustificasse l'omissione della tempestiva proposizione del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    La norma è richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato; il deposito o la notificazione tardivi determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • La rimessione in termini presuppone una causa effettiva e non imputabile che abbia impedito il tempestivo esercizio dell'impugnazione; non è sufficiente richiamare adempimenti difensivi interni o successivi, se il termine utile per ricorrere era ancora praticabile.
  • Ai fini della rimessione in termini occorre verificare se, nel periodo residuo, vi fosse ancora la concreta possibilità di proporre l'impugnazione nei termini ordinari.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e ove ne ricorrano i presupposti di legge, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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