Cassazione Civile, Ordinanza n. 23790/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto del prefetto di Ferrara con cui era stata disposta l'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino albanese. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi; dalla sentenza emerge in modo espresso solo il primo motivo, con il quale chiedeva la rimessione in termini per proporre tempestivamente il ricorso. La Corte rileva però che il ricorso per cassazione è stato notificato il 13/9/2022, quindi oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata, dichiaratamente avvenuta il 22/4/2022. Quanto all'istanza di rimessione in termini, la Corte osserva che l'autenticazione della procura difensiva presso l'Ambasciata italiana di Tirana in data 31/5/2022 non impediva la proposizione del ricorso entro il termine scadente il 21/6/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notificazione rispetto al termine perentorio di sessanta giorni. Ha altresì escluso la fondatezza dell'istanza di rimessione in termini, reputando che il dato relativo all'autenticazione della procura non giustificasse l'omissione della tempestiva proposizione del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
La norma è richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato; il deposito o la notificazione tardivi determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La rimessione in termini presuppone una causa effettiva e non imputabile che abbia impedito il tempestivo esercizio dell'impugnazione; non è sufficiente richiamare adempimenti difensivi interni o successivi, se il termine utile per ricorrere era ancora praticabile.
- Ai fini della rimessione in termini occorre verificare se, nel periodo residuo, vi fosse ancora la concreta possibilità di proporre l'impugnazione nei termini ordinari.
- In caso di inammissibilità del ricorso e ove ne ricorrano i presupposti di legge, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23789/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23791/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23794/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23795/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23796/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →