Cassazione Civile, Ordinanza n. 12720/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici relativo all'annualità 2011, emesso da un Comune su un fondo destinato a impianto fotovoltaico che, alla data rilevante, risultava catastalmente iscritto in categoria D/1. La società contribuente sosteneva che il bene fosse in realtà rurale sin dall'origine e dovesse essere trattato come D/10, con conseguente non assoggettabilità all'imposta locale, perché asservito all'attività agricola. In particolare, la società lamentava che la CTR avesse erroneamente ritenuto decisivo il classamento catastale esistente nel 2011 e non avesse riconosciuto efficacia retroattiva alla dichiarazione Docfa presentata nel 2015 per correggere la classificazione. Con l'unico motivo di ricorso principale deduceva violazione di varie disposizioni in materia catastale e di ruralità, sostenendo che il contribuente può sempre emendare errori di classamento con effetti retroattivi e che la ruralità dipende dal concreto asservimento all'agricoltura, non necessariamente dall'iscrizione in D/10. La società proponeva anche ricorso incidentale contro il diniego comunale di definizione agevolata della lite tributaria pendente in Cassazione, contestando sia le modalità di notificazione del diniego via PEC sia la legittimità del rigetto fondato sul mancato recepimento da parte del Comune della procedura di definizione e su una prognosi di infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso incidentale contro il diniego di definizione agevolata sia il ricorso principale contro l'avviso di accertamento. Quanto al diniego, ha ritenuto infondata la censura sulla notificazione, osservando che l'eventuale irregolarità della comunicazione via PEC integrava al più una nullità sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la società aveva ricevuto l'atto e lo aveva impugnato. Ha inoltre affermato che l'art. 5, comma 15, della l. 130/2022 non impone ai Comuni l'adesione alla definizione agevolata, ma lascia loro una potestà discrezionale, in continuità con la disciplina di analoghi istituti; perciò il Comune poteva legittimamente negare l'accesso alla procedura per mancato recepimento della stessa. Quanto al merito tributario, la Corte ha ribadito che, ai fini Ici/Imu, la ruralità del fabbricato rileva in via decisiva in base al classamento catastale attribuito dall'amministrazione finanziaria, salvo il caso di mancato accatastamento. Poiché il bene era classificato D/1 nell'annualità d'imposta e la successiva variazione in D/10 aveva efficacia solo ex nunc, la contribuente avrebbe dovuto contestare il classamento davanti all'autorità competente, non l'avviso di accertamento comunale. La pretesa di far valere incidentalmente la ruralità in giudizio contro il Comune è stata ritenuta incompatibile con il consolidato orientamento della Cassazione. La società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di ricorso per cassazione.
art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Richiamato dalla ricorrente in tema di procedura DOCFA e classamento catastale.
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la retroattività quinquennale della variazione catastale presentata entro i termini previsti.
art. 2 d.m. 26 luglio 2012
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della variazione catastale e della retroattività.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993
Richiamato in materia di requisiti di ruralità dei fabbricati.
art. 13, comma 8, d.l. n. 201/2011
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sulla ruralità e sui classamenti catastali.
art. 5, comma 11, l. n. 130/2022
"notificato entro trenta giorni con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali"
Il diniego di definizione va notificato con le modalità degli atti processuali; la Corte ha ritenuto applicabile anche l'art. 156 c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 5, comma 15, l. n. 130/2022
"Ciascun ente territoriale stabilisce"
La Corte ha interpretato la disposizione come attributiva di una facoltà discrezionale dell'ente locale, non di un obbligo di adesione alla definizione agevolata.
La nullità della notificazione si sana se l'atto raggiunge il suo scopo, come avvenuto nel caso di specie.
Richiamati come disciplina generale delle notificazioni degli atti processuali.
Richiamato come modalità telematica di notificazione compatibile con il sistema processuale.
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla Corte e dalle parti in relazione alle notifiche e al processo tributario telematico.
Richiamato come esempio di notificazione telematica di atti impositivi compatibile con la PEC.
art. 117 Cost.
Richiamato in chiave di autonomia normativa e coordinamento del sistema tributario.
art. 119 Cost.
Richiamato in chiave di autonomia finanziaria dei Comuni.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.
art. 2 l. n. 504/1992
Richiamato per il criterio di determinazione del valore imponibile ICI e il rapporto con il classamento catastale.
art. 5 l. n. 504/1992
Richiamato per la base imponibile dell'ICI e per il recepimento della classificazione catastale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'asservimento all'attività agricola quale indice di ruralità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di ICI/IMU, il carattere rurale del fabbricato rileva, nella disciplina esaminata, in via decisiva attraverso il classamento catastale attribuito dall'amministrazione finanziaria; il giudice tributario non può sostituire a quel classamento una verifica autonoma e incidentale del solo asservimento agricolo, salvo ipotesi di mancato accatastamento.
- Se il contribuente intende far valere la ruralità con effetti sul tributo locale, deve contestare specificamente il provvedimento di classamento catastale davanti all'autorità competente; non è sufficiente impugnare l'avviso di accertamento del Comune quando esso si limita a recepire la categoria catastale vigente nell'annualità d'imposta.
- La variazione catastale successiva può incidere sul prelievo solo nei limiti della sua efficacia; se l'aggiornamento produce effetti ex nunc, non consente di rimettere in discussione automaticamente gli anni di imposta precedenti.
- La disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie attribuisce agli enti territoriali una potestà discrezionale di adesione, non un obbligo generalizzato di recepimento; il diniego è legittimo se fondato sul mancato esercizio di tale potestà.
- La notificazione del diniego di definizione agevolata eseguita con modalità telematiche diverse da quelle ordinarie può determinare, al più, una nullità sanabile se il destinatario ha comunque conosciuto l'atto e lo ha impugnato tempestivamente.
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