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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10563/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società era stata destinataria di un atto di contestazione con irrogazione di sanzioni per euro 50.000 in relazione all’anno 2011, per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di operazioni commerciali effettuate con imprese aventi sede in Paesi inseriti nella c.d. black list. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, di avere presentato dichiarazione integrativa e di aver così dimostrato la legittima deducibilità dei costi, con conseguente insussistenza dei presupposti per la sanzione applicata ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997. La CTP aveva accolto in larga parte il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo inefficace la dichiarazione integrativa perché presentata dopo il PVC e riaffermando la validità dell’atto di contestazione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di norme tributarie e dello Statuto del contribuente per avere la CTR escluso l’efficacia della dichiarazione integrativa; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta abrogazione retroattiva dell’obbligo dichiarativo relativo ai costi black list e sulla conseguente illegittimità della sanzione.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Risultando l’istanza ricevuta dall’Agenzia, il pagamento eseguito, la mancata notifica del diniego entro il termine previsto e la mancata istanza di trattazione, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione e il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria, ove non seguiti dal diniego dell’Ufficio entro il termine previsto e in assenza di istanza di trattazione, determinano la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando interviene una causa estintiva del processo per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, poiché viene meno l’interesse alla decisione sulle censure proposte.
  • Nel processo tributario, il perfezionamento della procedura di definizione agevolata produce effetti preclusivi sulla prosecuzione del giudizio, con conseguente regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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