Cassazione Civile, Ordinanza n. 10563/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società era stata destinataria di un atto di contestazione con irrogazione di sanzioni per euro 50.000 in relazione all’anno 2011, per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di operazioni commerciali effettuate con imprese aventi sede in Paesi inseriti nella c.d. black list. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, di avere presentato dichiarazione integrativa e di aver così dimostrato la legittima deducibilità dei costi, con conseguente insussistenza dei presupposti per la sanzione applicata ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997. La CTP aveva accolto in larga parte il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo inefficace la dichiarazione integrativa perché presentata dopo il PVC e riaffermando la validità dell’atto di contestazione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione di norme tributarie e dello Statuto del contribuente per avere la CTR escluso l’efficacia della dichiarazione integrativa; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta abrogazione retroattiva dell’obbligo dichiarativo relativo ai costi black list e sulla conseguente illegittimità della sanzione.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Risultando l’istanza ricevuta dall’Agenzia, il pagamento eseguito, la mancata notifica del diniego entro il termine previsto e la mancata istanza di trattazione, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
norma sanzionatoria invocata dall’Amministrazione per l’omessa indicazione dei costi/operazioni con Paesi black list
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
ritenuta dai giudici di primo grado come disciplina applicabile in base alla prova offerta dalla contribuente
art. 52 D.P.R. n. 622 del 1972
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata
art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nello svolgimento dell’attività accertativa
richiamato nei motivi di ricorso per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base processuale del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base processuale del secondo e del terzo motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
la domanda di definizione agevolata, non seguita da diniego nei termini e senza istanza di trattazione, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base dell’estinzione del giudizio nel processo tributario
art. 110 D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato nel terzo motivo per l’abrogazione della disciplina relativa agli obblighi dichiarativi dei costi black list
art. 1, comma 142, lett. a, l. n. 208 del 2015
richiamato nel terzo motivo come disposizione abrogativa della disciplina sui costi black list
Massime di principio
- La presentazione e il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria, ove non seguiti dal diniego dell’Ufficio entro il termine previsto e in assenza di istanza di trattazione, determinano la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene una causa estintiva del processo per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito, poiché viene meno l’interesse alla decisione sulle censure proposte.
- Nel processo tributario, il perfezionamento della procedura di definizione agevolata produce effetti preclusivi sulla prosecuzione del giudizio, con conseguente regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.
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