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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10490/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui una banca ha chiesto il pagamento del saldo passivo di un conto corrente acceso da un'associazione sportiva dilettantistica e confluito in sofferenza, intimando il pagamento sia all'associazione sia al suo presidente pro tempore. Il presidente ha proposto opposizione, poi respinta in primo e secondo grado. In appello è stata ritenuta la sua responsabilità personale e solidale non già per la sola carica rivestita, ma perché aveva agito in nome e per conto dell'associazione sottoscrivendo i contratti bancari. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che la sola sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante non basta a fondare la responsabilità personale e che occorra un'attività negoziale ulteriore, gravando sulla banca l'onere di provarla; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la circostanza che la gestione e la stipula dei rapporti bancari fossero riferibili ad altro soggetto sarebbe stata non contestata; 3) violazione degli artt. 1957 c.c. e 1183 c.c., assumendo che il termine semestrale di decadenza del creditore dovesse decorrere dall'inadempimento del debitore principale già verificatosi, e non dalla successiva lettera di risoluzione/revoca dell'affidamento del 29 luglio 2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sottoscrizione dei contratti bancari in nome e per conto dell'associazione integra l'attività negoziale concreta richiesta dall'art. 38 c.c. e comporta responsabilità personale e solidale di chi ha agito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza non riguardava l'utilizzo di prove non dedotte, ma la valutazione del materiale probatorio e comunque la circostanza invocata era irrilevante rispetto alla ratio decidendi. Ha respinto il terzo motivo affermando che, ai fini dell'art. 1957 c.c., il dies a quo del termine semestrale coincide con la scadenza dell'obbligazione principale, individuata nella specie nella comunicazione di risoluzione del rapporto e revoca dell'affidamento del 29 luglio 2014, non già nella mera inattività del conto o in un preteso inadempimento anteriore. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale verso i terzi sorge per chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; non basta la mera carica formale, ma occorre l'attività negoziale concretamente svolta in rappresentanza dell'ente.

  • art. 2697 c.c.

    Chi invoca la responsabilità personale ex art. 38 c.c. deve provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione; non è sufficiente la sola prova della carica rivestita.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non se si censura la diversa valutazione delle prove offerte.

  • art. 1957 c.c.

    Il termine semestrale di decadenza decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale; per le obbligazioni assunte da chi agisce per l'associazione non riconosciuta la regola si applica in via analogica, trattandosi di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la decorrenza dell'azione dal momento dell'inadempimento; la Corte non ne accoglie la lettura e collega la scadenza alla formale risoluzione del rapporto bancario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro delle censure di violazione di legge dedotte in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale verso i terzi ex art. 38 c.c. non dipende dalla sola qualifica rivestita, ma dall'avere concretamente agito in nome e per conto dell'ente mediante attività negoziale idonea a creare obbligazioni verso i terzi.
  • L'onere di provare i fatti costitutivi della responsabilità personale ex art. 38 c.c. grava su chi la fa valere: è necessario dimostrare l'effettiva ingerenza negoziale del soggetto nel rapporto con il terzo, non essendo sufficiente la mera prova della carica o della rappresentanza formale.
  • L'obbligazione di chi ha agito per un'associazione non riconosciuta ha natura accessoria e solidale, ed è assimilabile a una garanzia ex lege di tipo fideiussorio; ne consegue l'applicabilità dei principi in tema di fideiussione, compreso l'art. 1957 c.c.
  • Ai fini dell'art. 1957 c.c., il termine semestrale di decadenza decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, che nei rapporti bancari a durata e nei conti correnti va individuata nella cessazione/risoluzione del rapporto e non nella mera inattività del conto o nel verificarsi di un preteso inadempimento anteriore non formalizzato.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non può essere invocata per contestare la valutazione comparativa delle prove ritualmente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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