Cassazione Civile, Ordinanza n. 10493/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per riprese IVA relative agli anni 2011 e 2013, conseguente alla decadenza dal beneficio della rateizzazione per omesso pagamento di alcune rate. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso e la C.T.R. aveva confermato la decisione, ritenendo infondate le censure della contribuente sulla nullità della notifica, sul difetto di motivazione della cartella, anche quanto agli interessi, e sull’inesistenza del ruolo per difetto di sottoscrizione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il ruolo fosse invalido perché privo di sottoscrizione del titolare dell’ufficio o di un delegato; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 17 l. 212/2000, deducendo che la cartella, quale primo atto impositivo notificato, fosse priva di motivazione in ordine al calcolo degli interessi dovuti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla mancanza di sottoscrizione del ruolo, perché l’omessa sottoscrizione non determina invalidità dell’atto e spetta al contribuente dimostrare specificamente l’inesistenza del potere di emissione o la non riferibilità dell’atto all’organo amministrativo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, poiché la cartella costituiva il primo atto riguardante la pretesa sugli interessi, essa avrebbe dovuto indicare la base normativa degli interessi e la decorrenza degli stessi; una generica indicazione di "interessi" e il richiamo al fatto che il criterio di calcolo è fissato dalla legge non erano sufficienti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo parzialmente l’originario ricorso della società e annullando la cartella limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, d.P.R. 602/1973
La norma, per come richiamata dalla Corte, non prevede una sanzione di nullità per l’omessa sottoscrizione del ruolo; opera la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo da cui promana, salvo prova contraria specifica del contribuente.
L’onere di provare la non riferibilità dell’atto o l’inesistenza del potere di emissione grava sul contribuente che contesti la mancanza di sottoscrizione.
La cartella di pagamento è un documento predisposto secondo modello ministeriale che non richiede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo intestazione e causale.
art. 50, comma 3, d.P.R. 602/1973
Anche per l’intimazione ad adempiere vale il principio secondo cui la mancanza di sottoscrizione non ne comporta automaticamente l’invalidità, se l’atto è riferibile all’organo competente.
La natura vincolata del ruolo comporta l’irrilevanza dei vizi invalidanti in assenza di diversa specifica dimostrazione dell’interessato.
La cartella di pagamento, se costituisce il primo atto relativo alla pretesa per interessi, deve contenere una motivazione idonea a indicare base normativa e decorrenza degli interessi.
L’obbligo motivazionale richiede che l’atto consenta di comprendere, anche implicitamente, la ragione della pretesa sugli interessi, non essendo sufficiente un generico richiamo al criterio legale di calcolo.
La Corte ha ritenuto sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, richiamando il contrasto giurisprudenziale risolto solo in corso di causa.
art. 76 d.l. 73/2021, conv. con mod. dalla l. 106/2021
È richiamato come base del subentro ex lege dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia.
Massime di principio
- L’omessa sottoscrizione del ruolo o della cartella non determina di per sé nullità dell’atto di riscossione quando l’atto sia comunque inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo competente e non sia allegata prova specifica della sua non provenienza o dell’inesistenza del potere di emissione.
- In tema di vizi formali del ruolo, grava sul contribuente l’onere di fornire elementi concreti e specifici a sostegno della contestazione; la mera deduzione della mancanza di firma è insufficiente.
- Se la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui viene richiesta la corresponsione di interessi, l’obbligo di motivazione impone di indicare almeno la base normativa della pretesa e la decorrenza degli interessi, così da rendere comprensibile al destinatario l’origine dell’addebito.
- Quando la pretesa sugli interessi segue un atto precedente già determinativo del debito principale e dei relativi accessori, è sufficiente il richiamo a tale atto con la quantificazione degli ulteriori interessi maturati; quando invece la cartella è il primo atto sul punto, la motivazione deve essere più puntuale.
- In presenza di un primo atto impositivo o impoesattivo relativo agli interessi, un generico riferimento al fatto che il criterio di calcolo sia "fissato dalla legge" non soddisfa il minimo motivazionale richiesto.
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