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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10495/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia ha richiesto all’operatore estero il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, in qualità di coobbligato in solido con il centro di trasmissione dati operante in Italia, per le annualità 2014 e 2015. La società ha impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che la propria attività non fosse riconducibile al presupposto dell’imposta, che la normativa interna e la sua interpretazione autentica violassero il diritto UE per discriminazione e restrizione della libera prestazione di servizi, che dovesse essere sollevata questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, che mancasse la legittimazione passiva in capo al responsabile solidale, che non ricorressero i presupposti territoriali e soggettivi del tributo, che dovesse applicarsi l’esimente per obiettiva incertezza normativa e che fosse illegittima la condanna alle spese. Ha inoltre contestato, in via preliminare, la trattazione cartolare e chiesto il rinvio a pubblica udienza, nonché prospettato questioni di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che negavano la debenza dell’imposta unica e la soggettività passiva del bookmaker estero, richiamando l’art. 1, comma 66, della l. n. 220/2010, la disciplina dell’imposta unica e la giurisprudenza costituzionale e unionale che confermano, per il periodo successivo al 2010, l’assoggettamento all’imposta anche delle raccolte di scommesse effettuate in assenza di concessione. Ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha reputato inammissibili o infondate le doglianze sulla questione costituzionale, sulla pretesa carenza di legittimazione passiva, sulla territorialità, sull’affidamento e sulle spese di lite. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità/omessa pronuncia, ma non idoneo a fondare le doglianze ritenute infondate o inammissibili

  • art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220

    "l'imposta unica ... è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco ... avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione"; "soggetto passivo d'imposta è chiunque ... gestisce con qualunque mezzo ... concorsi pronostici o scommesse"; "Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente"

    norma di interpretazione autentica che conferma la debenza dell’imposta unica e la soggettività passiva anche in assenza di concessione, con responsabilità solidale del mandante

  • art. 1 e art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    l’imposta unica si applica alle scommesse di qualunque tipo, anche se relative a eventi svolti all’estero, e soggetti passivi sono i gestori delle scommesse

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l’esimente per obiettiva incertezza normativa è esclusa per gli anni 2014-2015, perché la legge del 2010 aveva già chiarito il regime

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato insieme all’art. 6 d.lgs. 472/1997 per l’esimente da obiettiva incertezza, non applicabile nel periodo in contestazione

  • art. 56 TFUE

    la normativa fiscale italiana sulle scommesse non viola la libera prestazione di servizi, in quanto non discrimina in base allo Stato di stabilimento e risponde a motivi imperativi di interesse generale

  • art. 267 TFUE

    istanza di rinvio pregiudiziale disattesa perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza unionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla richiesta di trattazione orale/pubblica udienza e ai principi di economia processuale

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della questione sulla trattazione cartolare, ma ritenuto irrilevante nel caso concreto

  • art. 3 Cost.

    invocato per la questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto la doglianza irrilevante/inammissibile

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    legittima la condanna alle spese in favore dell’Agenzia assistita da propri funzionari, applicando la tariffa prevista con riduzione prevista dalla legge

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per l’esimente/sanzioni, ma non idoneo a mutare l’esito

  • art. 5, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni, ma la Corte ha escluso l’esimente nel periodo d’imposta in contestazione

  • art. 12 e art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati in tema di spese di lite nel processo tributario

  • art. 1, comma 2, lett. b), l. 3 agosto 1998, n. 288

    richiamata dalla ricorrente per sostenere un diverso presupposto territoriale, ma la Corte ha ritenuto che il fatto imponibile si realizzi in Italia con la raccolta e organizzazione del gioco

Massime di principio

  • L’imposta unica sulle scommesse colpisce il servizio di organizzazione e raccolta del gioco, non la sola giocata in sé; perciò il presupposto impositivo si realizza quando l’attività di raccolta e registrazione delle scommesse è svolta nel territorio dello Stato.
  • Dopo la norma di interpretazione autentica del 2010, l’imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza o inefficacia della concessione, e il soggetto passivo può essere chiunque gestisca le scommesse, anche per conto di terzi e anche se stabilito all’estero.
  • La responsabilità solidale del bookmaker estero e quella del ricevitore/intermediario non sono strutturalmente dipendenti l’una dall’altra: entrambi partecipano, sia pure con ruoli diversi, alla realizzazione del presupposto d’imposta.
  • Per le annualità successive al 2010 non è invocabile l’obiettiva incertezza normativa per escludere le sanzioni, perché la legge di interpretazione autentica ha chiarito il regime tributario applicabile.
  • Non sussiste violazione della libera prestazione di servizi quando la disciplina fiscale sulle scommesse si applica indistintamente a operatori nazionali ed esteri e persegue obiettivi di interesse generale, nel rispetto del principio di proporzionalità.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia può essere respinta quando la questione sia già stata risolta dalla giurisprudenza unionale e l’istanza si risolva in una mera critica a orientamenti consolidati.
  • In tema di spese del processo tributario, l’amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari ha diritto alla rifusione delle spese secondo le regole speciali del contenzioso tributario; la mancata compensazione resta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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