Cassazione Civile, Ordinanza n. 10491/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare di un consorzio di urbanizzazione del 29 ottobre 2008, proposta da alcuni consorziati per chiederne la nullità o l'annullabilità, in via principale o subordinatamente limitatamente ad alcuni punti dell'ordine del giorno, deducendo mancata convocazione di taluni consorziati, errato calcolo delle maggioranze e incompetenza dell'assemblea su spese non imputabili agli attori. In quel giudizio è intervenuta una congregazione, che ha aderito alle domande attoree sostenendo di essere estranea all'attività di lottizzazione e alle spese connesse alla convenzione urbanistica. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile il suo appello, qualificando il suo intervento come adesivo dipendente, perché proposto oltre il termine di decadenza e perché non diretto contro le statuizioni relative alla qualificazione dell'intervento e alle spese. In cassazione la congregazione ha dedotto: 1) omesso rilievo di un giudicato esterno e violazione di norme processuali; 2) violazione degli artt. 342 e 329 c.p.c. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che l'appello avesse comunque investito anche la qualificazione del suo intervento; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 268 c.p.c.; 4) falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c., 1137, comma 3, c.c., 1421 c.c., 36 c.c. e 112 c.p.c., assumendo di avere autonoma legittimazione a impugnare la delibera in quanto consorziata e invocando la nullità della delibera e il litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla rimessione in termini e sul giudicato esterno perché tali questioni presupponevano l'esame del merito, già precluso dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 342 c.p.c., richiamando il principio per cui l'interventore adesivo dipendente non ha autonoma legittimazione a impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per questioni riguardanti la qualificazione dell'intervento o le spese. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretta in realtà a contestare la valutazione di deduzioni difensive e non l'omesso esame di un fatto storico. Ha infine reputato inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la congregazione aveva proposto un intervento qualificato dal primo giudice come adesivo dipendente, oltre il termine di decadenza ex art. 1137 c.c., e non aveva impugnato specificamente tale qualificazione né la statuizione sulle spese. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 105 c.p.c.
L'intervento adesivo dipendente non introduce domande nuove e consente solo attività accessoria e subordinata rispetto alla parte adiuvata.
art. 1137 c.c.
Il termine di decadenza per l'impugnazione delle delibere assembleari opera anche per le delibere consortili; l'intervento oltre tale termine può rilevare ai fini della qualificazione come adesivo dipendente.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve specificamente censurare le statuizioni impugnate; se non investe la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese, l'interventore adesivo dipendente non può proporre impugnazione autonoma.
art. 329 c.p.c.
L'acquiescenza della parte adiuvata consolida la qualificazione processuale dell'intervento e impedisce all'interventore di impugnare autonomamente la decisione di merito.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di omesso esame ex n. 5 non copre la mancata valutazione di deduzioni difensive; i motivi di ricorso che non colgono la ratio decidendi sono inammissibili.
art. 184-bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come base dell'istanza di rimessione in termini, ma la questione è stata ritenuta non scrutinabile perché presupponeva l'esame del merito dell'impugnazione.
art. 2909 c.c.
Invocato in relazione al giudicato esterno; la Corte ha escluso che tale profilo potesse essere esaminato in presenza della pregiudiziale declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 101, comma 2, Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne valorizzasse uno specifico contenuto decisorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne fondasse la decisione su tale parametro.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo rispetto alla regola processuale sull'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'interventore adesivo dipendente.
art. 268 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non relativa a un fatto storico omesso.
art. 1421 c.c.
Invocato per sostenere l'azionabilità della nullità della delibera e il superamento dei termini di decadenza, ma la Corte ha ribadito che la questione non valeva a superare la preclusione processuale derivante dalla qualità di interventore adesivo dipendente.
art. 36 c.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla disciplina del consorzio, senza che la Corte ne ricavasse un'autonoma regola decisoria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma il motivo è stato reputato inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'interventore adesivo dipendente, anche se deduce un proprio interesse sostanziale, non può proporre impugnazione autonoma contro la sentenza se il suo intervento è stato volto soltanto a sostenere la posizione di una parte e la parte adiuvata ha prestato acquiescenza, salvo che l'impugnazione riguardi specificamente la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese.
- Quando il giudice di merito qualifica l'intervento come adesivo dipendente e la parte interessata non censura specificamente tale qualificazione, la deduzione in appello o in cassazione di domande o questioni di merito non è idonea a superare la preclusione processuale.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di argomentazioni difensive o di deduzioni giuridiche.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il sindacato di legittimità richiede una critica puntuale della specifica ragione decisoria posta a base del provvedimento.
- Nelle impugnazioni delle delibere assembleari o consortili, il rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione e la specifica posizione processuale dell'interventore sono profili decisivi che condizionano l'ammissibilità dell'impugnazione successiva.
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