Cassazione Civile, Ordinanza n. 10502/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di scissione parziale proporzionale tra due società. Una delle società sosteneva di aver effettuato, nel tempo, pagamenti complessivi superiori al debito sorto in esecuzione della scissione e chiedeva la restituzione dell'eccedenza, in via subordinata anche a titolo di indebito arricchimento o risarcimento del danno. Il Tribunale aveva riconosciuto una somma a credito della società attrice e rigettato la riconvenzionale della convenuta; la Corte d'appello aveva confermato la decisione sulla base di una ricostruzione contabile effettuata tramite c.t.u., rilevando tra l'altro che, in assenza di una specifica individuazione di tutti i cespiti e le passività trasferiti, era stato adottato un criterio di riparto percentuale 50/50. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello motivato per relationem alla sentenza di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di gravame relativi agli errori di calcolo del saldo scissorio; (2) violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per asserita apparenza/contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata risposta alle contestazioni mosse alla c.t.u. sui debiti non riconosciuti, sui risconti attivi e sui pagamenti eseguiti dalla controparte, ritenuti erroneamente non contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso, anzitutto, che venisse in rilievo la preclusione della "doppia conforme" ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., osservando però che i motivi dedotti riguardavano solo il vizio motivazionale ex art. 360, n. 4. Nel merito processuale, la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente o da contraddittorietà, poiché la Corte territoriale aveva svolto una ricostruzione complessiva dei dati contabili e aveva esplicitato le ragioni della decisione. Ha inoltre ribadito che la critica alla c.t.u. non può tradursi in una mera riproposizione di valutazioni alternative o in doglianze apodittiche: occorre indicare specificamente gli elementi e le parti della consulenza asseritamente trascurati, con puntuali censure autosufficienti. Poiché nel caso concreto il ricorrente si era limitato a contestazioni generiche sull'adesione del giudice alla c.t.u., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura di legittimità è ammissibile solo ove la motivazione sia inesistente, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta lamentare una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nel caso concreto i motivi sono stati ricondotti al vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso la ricorrenza del vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per contestare la consulenza tecnica come mera difesa contro un mezzo istruttorio.
la Corte ha disatteso l'eccezione di preclusione da doppia conforme perché i motivi dedotti non investivano il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
art. 12 preleggi
richiamato per affermare che l'interpretazione della riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. deve avvenire secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente contestarne la completezza o la persuasività.
- La parte che impugna la decisione fondata su consulenza tecnica d'ufficio deve formulare censure specifiche e autosufficienti, indicando le circostanze rilevanti, le parti della consulenza ritenute errate e le ragioni puntuali del dissenso; doglianze generiche o meramente alternative sono inammissibili.
- Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, specie quando la relazione abbia preso in considerazione e replicato ai rilievi di parte, assolve l'obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover confutare analiticamente ogni osservazione del consulente di parte.
- La consulenza tecnica d'ufficio, quando recepita dal giudice, non costituisce di per sé un "fatto storico" ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; la sua critica non può essere veicolata come omesso esame di un fatto, ma solo come contestazione di specifiche omissioni fattuali decisive.
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