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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10488/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da una congregazione proprietaria di due lotti inclusi in un consorzio urbanistico, della delibera assembleare straordinaria del 26 luglio 2010 con cui erano state approvate e ripartite spese per progetti esecutivi di opere di urbanizzazione pubblica, per interventi sugli alberi del comprensorio e per la stipula della convenzione con il Comune di Roma. La congregazione, che aveva receduto dal consorzio con lettera del 1 aprile 2003, chiedeva la declaratoria di nullità o l’annullamento della delibera. In appello, la corte territoriale ha respinto l’impugnazione ritenendo irrilevanti i motivi di gravame per effetto della successiva delibera del 15 dicembre 2012, con la quale sarebbero state annullate le deliberazioni consortili dal 2008 al 2010, compresa quella impugnata. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle preclusioni e sulla produzione documentale in appello, lamentando che non fosse stata esaminata una sentenza del Tribunale di Roma del 2017 che avrebbe annullato la delibera del 2012; 2) violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., oltre a falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente trattato la questione come irrilevante e non avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere, lasciando in vita la sentenza di primo grado; 3) erronea compensazione delle spese; 4) erronea applicazione del contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la prima parte del primo motivo per difetto di specificità, ma ha accolto la censura relativa alla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla conseguente carenza di motivazione/violazione di legge, rilevando che, una volta accertato l’annullamento della delibera impugnata da parte della successiva delibera del 2012, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e caducare la sentenza di primo grado, non già respingere l’appello incidentale per asserita irrilevanza dei motivi. Sono stati quindi accolti il primo e il secondo motivo nei limiti indicati, con assorbimento degli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo solo nei limiti della censura relativa alla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, e ha accolto il secondo motivo nella parte in cui denunciava l’erronea conferma della sentenza di primo grado e la carenza assoluta di motivazione. Ha invece dichiarato inammissibile la prima parte del primo motivo per difetto di specificità e ha assorbito il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dell’intervenuto venir meno dell’interesse alla decisione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato in relazione all’ammissibilità della produzione di documenti sopravvenuti in appello.

  • art. 184-bis c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la richiesta di rimessione in termini e la produzione documentale in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare la mancata pronuncia corretta sulla domanda e sulle conseguenze della sopravvenienza documentale.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 112 c.p.c. per censurare l’erroneità della decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare l’utilizzo/prova dei fatti decisivi e dei documenti prodotti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove documentali.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la carenza assoluta di motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato dalla ricorrente ma la censura è riportata come non decisiva rispetto al nucleo della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla compensazione delle spese di lite.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all’applicazione del contributo unificato.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve indicare in modo sufficientemente determinato gli atti e i documenti su cui si fonda, senza necessità di trascrizione integrale ma con contenuto comprensibile.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per il deposito degli atti e documenti indicati nel ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, i documenti o gli atti processuali su cui si fonda la censura devono essere indicati con precisione sufficiente a consentirne l’immediata comprensione; non è indispensabile la trascrizione integrale, ma è necessario riassumerne il contenuto essenziale o indicarne puntualmente i passaggi rilevanti e la fase processuale in cui sono stati prodotti.
  • Quando, in corso di giudizio di impugnazione, sopravviene un fatto o un atto che elimina la ragione del contendere e fa venir meno l’interesse delle parti alla decisione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d’ufficio.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la caducazione della sentenza impugnata e non equivale a un rigetto nel merito: il giudice non può limitarsi a considerare "irrilevanti" i motivi di gravame, ma deve prendere atto del venir meno dell’oggetto del contendere.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuta meno l’utilità concreta della prosecuzione del processo; in tale ipotesi non si forma un giudicato sostanziale sulla pretesa originaria, ma solo sull’insussistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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