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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23298/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, recuperando costi sostenuti per sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche. Per una parte delle operazioni rese in favore di una associazione ciclistica veniva contestata l'inesistenza parziale dei costi; per altre sponsorizzazioni veniva contestata la parziale non inerenza. La CTP aveva ridotto il recupero, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio confermando integralmente gli accertamenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: contestava, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio, omesse pronunce della CTR su vari motivi di appello, l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, la sua estensione all'IRAP e a presunti reati riferibili a soci non amministratori, nonché la decisione sulla deducibilità delle sponsorizzazioni e l'adeguatezza della motivazione e degli elementi probatori posti a base del recupero.

La decisione

La Corte ha respinto i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto; ha accolto il quarto motivo, relativo alla non applicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP, e il settimo motivo, relativo alla presunzione legale di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione ex art. 90, comma 8, L. 289/2002; ha dichiarato assorbiti l'ottavo e il nono motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 53 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La censura sulla loro violazione è stata dichiarata inammissibile per novità della questione non trattata nella sentenza impugnata e per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • artt. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati in relazione a dedotte omesse pronunce e a vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto non decisivo o assorbito il profilo relativo alle asserite omissioni.

  • artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c.

    Usati come parametri per le censure di omessa pronuncia e carenza di motivazione, respinte o dichiarate inammissibili salvo il profilo accolto sull'IRAP.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i vizi di nullità della sentenza, ma le doglianze sono state in gran parte respinte o assorbite.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel testo ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini deriva dalla sussistenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., indipendentemente da effettiva denuncia o esito del procedimento penale; tuttavia non si applica all'IRAP.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per la disciplina del raddoppio dei termini negli accertamenti IVA, ritenuta operante secondo i principi indicati per i tributi assistiti da sanzione penale.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale è il presupposto sufficiente per il raddoppio dei termini, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

    Per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di euro 200.000, introduce una presunzione legale di inerenza/congruità e quindi di deducibilità, a condizione che la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor e vi sia una specifica attività promozionale del beneficiario.

  • artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, TUIR

    Richiamati per la deducibilità delle spese sponsorizzative; la CTR è stata censurata per avere richiesto comunque una verifica di inerenza in contrasto con la presunzione legale applicabile.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata per la sufficienza degli elementi presuntivi a base del recupero; il relativo motivo è stato respinto o assorbito.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo sulle presunzioni poste a base dell'accertamento.

  • artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 446 del 1997

    Richiamati nel motivo di contestazione degli accertamenti relativi anche all'IRAP.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come base normativa del recupero a fini IVA.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso che denunciavano violazione di legge; accolti i motivi relativi al raddoppio IRAP e alla presunzione di inerenza delle sponsorizzazioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, è inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente alleghi e indichi specificamente dove esse siano state devolute nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • La disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, per gli atti soggetti al regime ratione temporis anteriore alla riforma, opera in presenza di fatti che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., senza che sia necessario l'effettivo invio della denuncia o l'avvio del processo penale; il giudice tributario deve verificare ex post la sussistenza di tale obbligo e l'assenza di uso strumentale della norma.
  • Il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP quando le violazioni ad essa riferite non siano presidiate da sanzioni penali.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, rileva la riferibilità oggettiva del fatto-reato all'attività del contribuente, non la qualifica formale del soggetto autore materiale, purché il reato sia connesso all'attività societaria e sussista obbligo di denuncia.
  • Per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite normativo previsto, opera una presunzione legale di inerenza e congruità: in tale ambito l'Amministrazione non può pretendere una ordinaria verifica di inerenza se risultano la finalità promozionale per lo sponsor e una specifica attività promozionale del beneficiario.
  • L'omessa pronuncia è vizio rilevante solo se riguarda una questione decisiva effettivamente devoluta al giudice e suscettibile di incidere sulla decisione; mere imperfezioni formali o profili non interferenti con il thema decidendum non determinano nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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