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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29631/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per plurime violazioni in materia di imposte dirette, IRAP e IVA relative agli anni 2004-2008 nei confronti della società fallita e dei soci accomandanti. La CTP aveva rigettato i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato gli avvisi, compensando le spese. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge sostenendo che la CTR avesse escluso erroneamente la possibilità di fondare l'accertamento su presunzioni semplici, nonostante l'inoperatività della presunzione legale ex d.P.R. n. 441/1997, e avrebbe trascurato indici quali la mancata corrispondenza tra cassa e fatture, tra utili dichiarati e prelievi soci, nonché la contabilizzazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti; con il secondo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione per non aver la CTR spiegato perché l'attività svolta non richiedesse acquisto e vendita di beni e perché l'inattività di due società acquirenti fosse rilevante o non rilevante; con il terzo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, insistendo sugli stessi indizi (movimentazioni di cassa non giustificate, utili distribuiti superiori al dichiarato, fatture per operazioni inesistenti). I contribuenti resistenti hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso principale e hanno proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo la nullità degli avvisi per mancata allegazione o trascrizione del contenuto del processo verbale e per la mancata notificazione dello stesso ai soci accomandanti. Nel corso del giudizio alcuni contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, producendo domanda e prova del pagamento delle prime rate.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente a Tiziano Migliorini e Roberto Bianchi, che avevano aderito alla definizione agevolata e depositato la relativa documentazione senza che fosse stata chiesta la trattazione. Quanto agli altri rapporti processuali, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse omesso l'esame di fatti decisivi perché aveva trascurato gli indici presuntivi dedotti dall'Ufficio (disallineamenti tra contabilità di cassa, fatturazione e prelievi soci), limitandosi a valorizzare la tipologia di attività e l'inattività di due società acquirenti. Il secondo motivo è stato assorbito e, peraltro, ritenuto fondato su un testo non più vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale di Manuela Bianchi è stato respinto perché l'obbligo motivazionale dell'avviso notificato al socio può essere assolto anche per relationem all'avviso relativo alla società, quando il socio abbia possibilità di conoscere la documentazione presupposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia, per la sola controversia relativa al fallimento Master s.a.s. e a Manuela Bianchi, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Anche quando non operi la presunzione legale prevista in materia fiscale, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valorizzando elementi come disallineamenti tra contabilità di cassa, fatturazione, prelievi soci e utili dichiarati.
  • In sede di legittimità, la censura che denunci l'omesso esame di fatti decisivi è fondata quando la sentenza di merito trascuri specifici elementi probatori dedotti dalla parte e decida invece sulla base di argomentazioni diverse e non esaustive.
  • L'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento notificati ai soci può essere soddisfatto mediante rinvio per relationem all'atto impositivo notificato alla società, se il socio abbia la possibilità di conoscere la documentazione presupposta.
  • La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio di cassazione se non viene chiesta la trattazione nei termini previsti dalla disciplina speciale; se risulta il pagamento integrale del dovuto può configurarsi cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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