Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di 20 avvisi di intimazione relativi a imposte per gli anni dal 2001 al 2013. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione ritenendo provata la notifica delle cartelle presupposte alle intimazioni, sulla base delle ricevute depositate dall'agente della riscossione e richiamate dalla sentenza di primo grado. In Cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo, formalmente rubricato come contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ma anche come violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La censura è stata però formulata in modo confuso: non indicava quali norme sarebbero state violate e non consentiva di capire se si deducesse un vizio di violazione di legge oppure un vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata e che le doglianze devono essere ricondotte con chiarezza a uno dei motivi tipici previsti dal codice di rito, con specifica indicazione delle norme asseritamente violate e delle ragioni della violazione. Nel caso concreto, il motivo era privo di una qualificazione precisa e conteneva profili tra loro confusi, sicché non era possibile individuare il vizio denunciato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La violazione di legge deve essere dedotta in modo specifico, indicando le norme asseritamente violate e le ragioni della doglianza; non basta un richiamo generico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo richiamato dal comma 1-quater è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Cass. n. 19959/2014
Richiamata per il principio secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata e i motivi devono essere specificamente e correttamente formulati.
Cass. n. 11603/2018
Richiamata per il medesimo principio sulla delimitazione del sindacato di legittimità ai motivi tipizzati.
Cass. n. 16262/2022
Richiamata per affermare che, nel dedurre violazione di legge, occorre esporre in modo specifico le ragioni della doglianza, non essendo sufficiente indicare le norme asseritamente violate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in modo tecnicamente chiaro e coerente con una delle ipotesi tassative di cui all'art. 360 c.p.c.; la confusione tra vizio di motivazione e violazione di legge può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme violate e la spiegazione puntuale della loro erronea applicazione; un richiamo generico o ambiguo non soddisfa l'onere di specificità del motivo.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente soccombente è tenuto alle spese e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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