Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore servizio)
La controversia
Una utente del servizio idrico aveva convenuto in giudizio il gestore per ottenere la declaratoria di non debenza di somme richieste a titolo di "partite pregresse/conguaglio" per il servizio idrico integrato riferite agli anni dal 2005 al 2011. In primo grado era stata dichiarata cessata la materia del contendere solo per una fattura poi pagata, mentre per il resto erano state accolte le domande dell'utente. Il tribunale aveva confermato la giurisdizione del giudice ordinario, qualificando la controversia come relativa al rapporto individuale di utenza e non alla legittimità degli atti tariffari; aveva inoltre ritenuto prescritte le richieste riferite alle annualità anteriori al 2011, considerando i conguagli come integrazioni tariffarie, e aveva ritenuto dovuta la somma relativa al solo anno 2011, da compensare con quanto già versato. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la giurisdizione ordinaria, deducendo la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c. e di varie disposizioni nazionali e sovranazionali in materia di tariffa idrica, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima della determinazione amministrativa delle tariffe comprensive dei conguagli.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la domanda dell'utente volta a contestare l'importo richiesto dal gestore per la fornitura idrica in base a una determinata tariffa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il rapporto individuale di utenza e non coinvolge la pubblica amministrazione quale autorità. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che il conguaglio per le partite pregresse implica un costo applicato "ora per allora" e che, prima della determinazione amministrativa delle voci da recuperare, non sussiste la possibilità giuridica di esercitare il relativo diritto, sicché non può decorrere la prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Sassari in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
richiamato nel motivo sul riparto di giurisdizione, ma ritenuto non decisivo perché la controversia appartiene al giudice ordinario
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
invocato per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte esclude che la lite riguardi l'esercizio di poteri autoritativi
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; prima della determinazione delle voci di costo da recuperare non sussiste tale possibilità
art. 2948, n. 4, c.c.
invocato per la prescrizione delle somme richieste, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel periodo anteriore alla determinazione del conguaglio
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato
art. 154 d.lgs. n. 152/2006
la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo ed è determinata in modo da assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi e "chi inquina paga"
art. 9 direttiva 2000/60/CE
"Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici"
impone una politica generale di recupero integrale dei costi dei servizi idrici e orienta la tariffazione al recupero dei costi e all'uso efficiente della risorsa
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011
richiamato come base del trasferimento di funzioni regolatorie all'autorità competente in materia tariffaria
art. 10 d.l. n. 70/2011
richiamato per la disciplina della predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato
art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012
richiamato nel motivo sul quadro regolatorio delle tariffe idriche
delibera n. 643/2013/R/idr AEEGSI
richiamata come atto attuativo del metodo tariffario idrico
delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna
richiamata come atto di determinazione tariffaria rilevante per i conguagli
regolamento del servizio idrico integrato
richiamato nel motivo come fonte regolatoria del rapporto di utenza
Massime di principio
- La controversia tra utente e gestore del servizio idrico sull'importo fatturato in base alla tariffa attiene al rapporto individuale di utenza ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non sia in discussione la legittimità di atti autoritativi della pubblica amministrazione.
- Il conguaglio per partite pregresse nel servizio idrico integrato costituisce applicazione di un costo "ora per allora"; prima che le voci di costo da recuperare siano determinate dall'autorità competente, il diritto al recupero non è ancora esercitabile e non può quindi decorrere la prescrizione.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., la decorrenza della prescrizione richiede la concreta possibilità giuridica di far valere il diritto; se tale possibilità dipende da una previa determinazione amministrativa, il termine non decorre anteriormente a essa.
- Nel settore idrico la tariffa ha natura di corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi secondo il principio del recupero dei costi e il principio "chi inquina paga"; il quadro normativo e regolatorio va letto in modo coerente con tali obiettivi.
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