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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dalla società concessionaria per ottenere la restituzione di somme versate a titolo di addizionale regionale sul canone concessorio relativo alla derivazione di acqua pubblica, sostenendo che il presupposto normativo dell'addizionale fosse venuto meno per l'abrogazione della disposizione statale richiamata dalla legge regionale. In primo grado il tribunale specializzato delle acque aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario. In appello, invece, il giudice specializzato aveva affermato la propria giurisdizione e deciso nel merito, riconoscendo non dovuta l'addizionale per intervenuta abrogazione della base normativa. La Regione ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria e della disciplina delle acque, per non avere il giudice d'appello dichiarato la giurisdizione del giudice tributario; 2) violazione dell'art. 353 c.p.c. e della disciplina speciale sulle acque, per avere il giudice d'appello deciso nel merito dopo aver riformato la pronuncia di difetto di giurisdizione; 3) censura sulla statuizione di abrogazione dell'addizionale regionale.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che la controversia riguardi un'addizionale regionale al canone concessorio e non un sovracanone, con conseguente esclusione della giurisdizione tributaria prospettata dalla Regione; accoglie il secondo motivo perché, una volta affermata la giurisdizione negata dal primo giudice, il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare l'art. 353 c.p.c. e rimettere la causa al primo giudice, senza decidere nel merito; dichiara assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla Regione per sostenere la giurisdizione tributaria; la Corte non accoglie tale tesi perché la pretesa riguarda un'addizionale al canone concessorio e non un tributo rientrante nella giurisdizione tributaria.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente per ricondurre la controversia alla giurisdizione tributaria; la Corte esclude che la fattispecie rientri in tale ambito.

  • art. 140 r.d. n. 1775/1933

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione; la Corte considera la controversia devoluta al giudice specializzato delle acque, non al giudice tributario.

  • art. 1, comma 8, L. n. 959/1953

    Citato per distinguere il sovracanone dal canone demaniale; il sovracanone è prestazione diversa e autonomamente regolata.

  • art. 1, comma 14, L. n. 959/1953

    Richiamato per evidenziare che il sovracanone non è correlato alla concreta utilizzazione dell'acqua pubblica, ma ha finalità solidaristiche.

  • art. 53 r.d. n. 1775/1933

    Indicata come norma che disciplina il sovracanone e ne conferma la diversa natura rispetto al canone demaniale.

  • art. 175 d.lgs. n. 152/2006

    La sua abrogazione è il presupposto della domanda restitutoria proposta dalla concessionaria e della statuizione di merito del TSAP.

  • art. 191 r.d. n. 1775/1933

    Richiamato nel secondo motivo, in relazione alla disciplina del giudizio sulle acque e alla rimessione al primo giudice in caso di riforma della decisione sulla giurisdizione.

  • art. 353 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, se il giudice d'appello afferma la giurisdizione negata dal primo giudice, deve cassare la decisione e rimettere la causa al primo giudice senza decidere nel merito.

  • art. 18, comma 4, L. n. 36/1994

    Costituisce, secondo la sentenza impugnata, il fondamento originario della debenza del canone poi richiamato dalla normativa regionale.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda un'addizionale collegata al canone concessorio per l'uso di acqua pubblica, occorre distinguere tale pretesa dal sovracanone: quest'ultimo ha natura diversa, destinatario diverso e finalità solidaristiche, non essendo sinallagmaticamente collegato al rilascio della concessione.
  • La giurisdizione tributaria non si desume automaticamente dalla natura patrimoniale della prestazione, se il prelievo è strutturalmente accessorio a un rapporto concessorio e non presenta i caratteri propri del tributo o del sovracanone.
  • Nel giudizio sulle acque, se il primo giudice dichiara il difetto di giurisdizione e il giudice d'appello, riformando tale statuizione, afferma la propria giurisdizione, questi deve applicare l'art. 353 c.p.c. e rimettere la causa al primo giudice, senza decidere nel merito; la violazione determina cassazione con rinvio al primo giudice.
  • La decisione sulla possibilità di pretendere canoni o addizionali collegati all'uso della risorsa idrica dipende dalla concreta fruizione della risorsa e dal funzionamento dell'impianto, nonché dall'assenza di impedimenti non imputabili al concessionario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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