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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso di euro 8.003,58, oltre accessori, pari al 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della normativa sui benefici fiscali per eventi calamitosi. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito integralmente il giudicato, la contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza davanti al giudice tributario. L'Agenzia sosteneva di avere già adempiuto nei limiti della metà dell'importo, in applicazione della disciplina sopravvenuta che limita le risorse destinate ai rimborsi e impone di coordinare il comando giudiziale con gli stanziamenti disponibili. Con l'unico motivo di ricorso denunciava violazione delle norme che regolano i rimborsi e il giudizio di ottemperanza, sostenendo che la limitazione introdotta dalla normativa sopravvenuta dovesse applicarsi anche alla fase esecutiva del giudicato e che il giudice di merito avesse errato nel ritenere necessaria la nomina di un commissario ad acta senza verificare correttamente la capienza dei fondi e le procedure di pagamento previste.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di ottemperanza tributaria relativo all'esecuzione di un giudicato di rimborso per benefici fiscali connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale e, in caso di incapienza, adottare determinazioni specifiche, anche mediante commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato, utilizzando anche le procedure di contabilità pubblica come lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo, che dovrà uniformarsi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene evocato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene evocato come parametro del motivo di ricorso per vizio processuale

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato solo per escludere la trattazione in sezione sesta

  • art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Agenzia a sostegno della disciplina del giudizio di ottemperanza tributaria

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    norma che disciplina il giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve dare attuazione al giudicato

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    prevede lo stanziamento dei fondi per i rimborsi relativi ai benefici fiscali in questione; la Corte lo interpreta come norma rilevante anche nella fase di attuazione del giudicato

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017

    disciplina sopravvenuta che limita e regola l'attuazione dei rimborsi in relazione alle risorse disponibili; secondo la Corte si applica alla fase esecutiva/di ottemperanza

  • art. 9, comma 17, l. n. 289/2002

    base sostanziale del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni indicati

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla Corte per escludere che la disciplina sui limiti di spesa incida illegittimamente sulla tutela giurisdizionale del diritto accertato

  • art. 3 Cost.

    richiamato in comparazione per escludere una violazione del principio di eguaglianza

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    richiamato come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile in caso di incapienza dei fondi

  • d.m. 1 ottobre 2002

    richiamato per le modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento

  • d.m. 24 giugno 2015

    richiamato per le modalità e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento

  • art. 29, comma 1, d.l. n. 162/2019, conv. in l. n. 8/2020

    richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi e degli stanziamenti

  • art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come formula che il giudice dell'ottemperanza non deve limitarsi a riprodurre genericamente, ma deve integrare con specifiche disposizioni esecutive

  • sentenza Corte cost. n. 197/2022

    richiamata per dare atto dell'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dei rimborsi

  • Cass. n. 23553/2022

    citata come precedente sulla deducibilità in fase esecutiva dei limiti di risorse

  • Cass. n. 20021/2022

    citata come precedente sulla deducibilità in fase esecutiva dei limiti di risorse

  • Cass. n. 14331/2020

    citata come precedente sulla deducibilità in fase esecutiva dei limiti di risorse

  • Cass. n. 16289/2022

    citata per il principio secondo cui il giudice dell'ottemperanza deve verificare presupposti e condizioni dell'attuazione del rimborso in relazione alle risorse disponibili

  • Cass. n. 16290/2022

    citata per il medesimo principio

  • Cass. n. 7368/2019

    citata per il principio secondo cui i limiti di attuazione possono venire in rilievo anche quando il diritto sia già accertato con sentenza definitiva

  • Cass. n. 8380/2021

    richiamata come precedente che impone di verificare se l'Agenzia abbia provato l'eccedenza delle istanze rispetto alle risorse stanziate

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, quando si chiede l'esecuzione di un giudicato di rimborso fondato su benefici fiscali per eventi calamitosi, il giudice deve verificare non solo l'esistenza del titolo, ma anche i presupposti attuativi previsti dalla normativa sopravvenuta sugli stanziamenti e sulle modalità di pagamento.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'utilizzo delle risorse per i rimborsi non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale già accertato con sentenza definitiva, ma solo sulle modalità di attuazione del rimborso.
  • In caso di incapienza dei fondi ordinari, il giudice dell'ottemperanza deve adottare provvedimenti specifici, anche tramite commissario ad acta, per consentire comunque la completa esecuzione del giudicato, inclusa l'attivazione delle procedure di contabilità pubblica previste per i pagamenti in conto sospeso.
  • Nel settore fiscale non è tutelabile un'aspettativa di intangibilità della normativa attuativa dei rimborsi, poiché il legislatore può introdurre meccanismi di bilanciamento tra interessi del contribuente e esigenze di finanza pubblica, purché non sia sacrificato definitivamente il diritto patrimoniale accertato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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