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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di una lavoratrice che sosteneva di avere svolto, quale badante di un soggetto anziano, un maggior numero di ore di lavoro rispetto a quanto retribuito e di avere quindi diritto a differenze retributive, oltre che alla conseguente regolarizzazione contributiva. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito. In cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dell'onere e del materiale probatorio; violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizi motivazionali sulla ricostruzione fattuale e sulle retribuzioni percepite; violazione dell'art. 2729 c.c. sulla valutazione delle presunzioni; nullità per omessa pronuncia sulla domanda di contributi previdenziali; omessa motivazione sull'omesso ingresso di prova testimoniale; nullità per mancata acquisizione di cartelle cliniche presso l'AUSL ex art. 213 c.p.c.; e, infine, dedotta lesione di diritti fondamentali e processuali per violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, 47 Carta di Nizza e 2, 3, 24, 111 Cost., oltre che degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché formulate in modo promiscuo, mirando in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha precisato che la doglianza ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio, cosa non avvenuta; che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; che i profili motivazionali non superavano il limite del "minimo costituzionale" e, comunque, la sentenza di appello era resa in una situazione di doppia conforme, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto alle domande e richieste accessorie, la mancata prova del fatto principale rendeva assorbite le questioni sulla regolarizzazione contributiva, sull'ammissione della CTU e sull'ordine di esibizione. La Corte ha infine escluso la violazione dei principi costituzionali, convenzionali ed eurounitari invocati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere ad una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    non può essere invocato per censurare la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove dedotte dalle parti

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o disposte fuori dai limiti legali, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è mezzo per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nella prospettiva della censura sulla ricostruzione presuntiva dei fatti, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    richiamato quale parametro delle dedotte violazioni di legge

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    richiamato per asserite nullità della sentenza e omesse pronunce

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente il riesame del merito

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    nelle ipotesi di doppia conforme il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile se il fatto è stato ricostruito in modo conforme nei due gradi di merito

  • art. 213 c.p.c.

    invocato per l'ordine di esibizione di cartelle cliniche, ma la questione è stata assorbita dal rigetto della domanda principale

  • art. 111 Cost.

    il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile determinano nullità della sentenza

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non leso alla luce della motivazione della sentenza di merito

  • art. 13 CEDU

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non leso

  • art. 47 Carta di Nizza

    invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non leso

  • artt. 2, 3, 24, 111 Cost.

    invocati per denunciare la lesione di diritti fondamentali e del giusto processo, ma esclusi dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato in relazione all'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti; non è configurabile quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o per attribuire diversa efficacia persuasiva alle prove raccolte in causa.
  • Il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso; resta esclusa ogni richiesta di revisione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può denunciare l'omesso esame del fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., se la ricostruzione fattuale è stata condivisa dai giudici di primo e secondo grado.
  • Quando è rigettata la domanda principale per difetto di prova del fatto costitutivo, restano assorbite le domande o questioni accessorie che ne dipendono logicamente, anche se relative a contributi, mezzi istruttori o ordini di esibizione.
  • La deduzione di lesioni dei principi costituzionali, convenzionali o eurounitari non può superare il rigetto se la sentenza di merito contiene una motivazione congrua e non apparente.
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