Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una lavoratrice che sosteneva di avere svolto, quale badante di un soggetto anziano, un maggior numero di ore di lavoro rispetto a quanto retribuito e di avere quindi diritto a differenze retributive, oltre che alla conseguente regolarizzazione contributiva. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non raggiunta la prova dei fatti costitutivi del credito. In cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dell'onere e del materiale probatorio; violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizi motivazionali sulla ricostruzione fattuale e sulle retribuzioni percepite; violazione dell'art. 2729 c.c. sulla valutazione delle presunzioni; nullità per omessa pronuncia sulla domanda di contributi previdenziali; omessa motivazione sull'omesso ingresso di prova testimoniale; nullità per mancata acquisizione di cartelle cliniche presso l'AUSL ex art. 213 c.p.c.; e, infine, dedotta lesione di diritti fondamentali e processuali per violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, 47 Carta di Nizza e 2, 3, 24, 111 Cost., oltre che degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché formulate in modo promiscuo, mirando in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha precisato che la doglianza ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio, cosa non avvenuta; che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; che i profili motivazionali non superavano il limite del "minimo costituzionale" e, comunque, la sentenza di appello era resa in una situazione di doppia conforme, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto alle domande e richieste accessorie, la mancata prova del fatto principale rendeva assorbite le questioni sulla regolarizzazione contributiva, sull'ammissione della CTU e sull'ordine di esibizione. La Corte ha infine escluso la violazione dei principi costituzionali, convenzionali ed eurounitari invocati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere ad una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
art. 115 c.p.c.
non può essere invocato per censurare la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove dedotte dalle parti
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o disposte fuori dai limiti legali, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non è mezzo per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio
art. 2729 c.c.
richiamato nella prospettiva della censura sulla ricostruzione presuntiva dei fatti, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito
art. 360 c.p.c., n. 3
richiamato quale parametro delle dedotte violazioni di legge
art. 360 c.p.c., n. 4
richiamato per asserite nullità della sentenza e omesse pronunce
art. 360 c.p.c., n. 5
il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non consente il riesame del merito
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
nelle ipotesi di doppia conforme il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile se il fatto è stato ricostruito in modo conforme nei due gradi di merito
art. 213 c.p.c.
invocato per l'ordine di esibizione di cartelle cliniche, ma la questione è stata assorbita dal rigetto della domanda principale
art. 111 Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato al minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile determinano nullità della sentenza
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non leso alla luce della motivazione della sentenza di merito
art. 13 CEDU
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non leso
art. 47 Carta di Nizza
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non leso
artt. 2, 3, 24, 111 Cost.
invocati per denunciare la lesione di diritti fondamentali e del giusto processo, ma esclusi dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 228/2012
richiamato in relazione all'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti; non è configurabile quando si contesti soltanto l'apprezzamento delle prove.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o per attribuire diversa efficacia persuasiva alle prove raccolte in causa.
- Il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso; resta esclusa ogni richiesta di revisione del merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può denunciare l'omesso esame del fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., se la ricostruzione fattuale è stata condivisa dai giudici di primo e secondo grado.
- Quando è rigettata la domanda principale per difetto di prova del fatto costitutivo, restano assorbite le domande o questioni accessorie che ne dipendono logicamente, anche se relative a contributi, mezzi istruttori o ordini di esibizione.
- La deduzione di lesioni dei principi costituzionali, convenzionali o eurounitari non può superare il rigetto se la sentenza di merito contiene una motivazione congrua e non apparente.
- rami
- Lavoro
- Processo civile
- materie
- Retribuzione e TFR
- Impugnazioni
- Prove
- sottomaterie
- istituti_giuridici
- Onere della prova
- Nullità
- Giudicato
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29594/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →