Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia origina da un giudizio per danno erariale promosso nei confronti del presidente del comitato provinciale del CONI di Ragusa, ritenuto responsabile dell'utilizzo per fini privati di contributi pubblici provenienti da Regione, Provincia, Comune e ASP di Ragusa, nonché della gestione non tracciabile delle somme e dell'impiego di impianti e strutture per finalità estranee a quelle sportive, con assenza di rendicontazione. In primo grado il convenuto era stato condannato; in appello la condanna era stata limitata al solo danno da disservizio. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che le vicende relative alla piscina comunale e al Palarizza riguardassero rapporti contrattuali di diritto privato con soggetti privati e dunque meri inadempimenti contrattuali; 2) violazione dei limiti esterni della giurisdizione quanto alla determinazione del dies a quo della prescrizione; 3) violazione dei limiti esterni della giurisdizione quanto alla ritenuta inapplicabilità della compensatio lucri cum damno.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento in fatto circa la destinazione dei fondi pubblici su conti intestati a soggetti collegati alla gestione; infondato perché la giurisdizione contabile sussiste quando la domanda prospetti una fattispecie riconducibile a un rapporto di servizio, essendo sufficiente che soggetti anche privati gestiscano fondi pubblici frustrandone lo scopo. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché la decorrenza della prescrizione e l'applicabilità della compensatio lucri cum damno sono valutazioni compiute nell'esercizio della giurisdizione e non integrano violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese, in quanto la Procura presso la Corte dei conti è stata considerata parte solo formale. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/02
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti è sufficiente la prospettazione di una condotta riconducibile a un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione; l'effettivo accertamento di tale rapporto attiene al merito.
- In tema di danno erariale, anche soggetti privati che amministrino o dispongano di fondi pubblici in modo difforme dalla destinazione programmata possono rispondere davanti al giudice contabile, poiché concorrono alla realizzazione del programma pubblico e sono tenuti a utilizzare le risorse per i fini vincolati.
- La mera qualificazione privatistica di singoli rapporti o contratti non esclude la giurisdizione contabile se la pretesa riguarda la distrazione di contributi pubblici e la frustrazione dello scopo perseguito dall'amministrazione.
- Le censure che investono la decorrenza della prescrizione o l'applicazione di istituti come la compensatio lucri cum damno, quando formulate contro valutazioni compiute dal giudice nell'esercizio della giurisdizione, non integrano un vero difetto di giurisdizione e sono quindi inammissibili se denunciate come violazione dei limiti esterni.
- Il ricorso per cassazione va rigettato quando le censure non si confrontano con gli accertamenti di fatto decisivi posti a base della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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