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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23062/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a tributi vari, del ruolo esattoriale in essa incorporato e di un avviso di accertamento prodromico, con deduzione di plurimi vizi degli atti e delle relative notificazioni. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; in appello, però, la CTR ha ritenuto tempestivo il ricorso originario ma ha respinto l'appello osservando che i motivi erano stati esposti in modo del tutto generico e privi di concreta attinenza al caso. In cassazione la ricorrente ha dedotto otto motivi, tutti formalmente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciando in particolare la nullità della sentenza per difetto assoluto o mera apparenza di motivazione e, con gli altri motivi, l'omessa pronuncia sulle questioni riproposte in appello: mancata chiamata in causa dell'ente impositore, omessa notifica dell'avviso di accertamento, tardiva costituzione dell'agente della riscossione, vizi della relata di notifica della cartella, mancata indicazione della data, mancata produzione della copia o matrice con relata o avviso di ricevimento, e difetto di motivazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione solo apparente: il giudice d'appello si era limitato a un'affermazione apodittica di genericità e infondatezza dei motivi, senza una pur sintetica disamina delle singole doglianze e senza esporre le ragioni del rigetto. La nullità della decisione è stata ricondotta alla violazione del c.d. minimo costituzionale di motivazione ex art. 111, sesto comma, Cost., secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite. I motivi dal secondo all'ottavo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello della contribuente con congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza; la sua violazione, insieme agli altri riferimenti processuali, è dedotta per sostenere la nullità della decisione d'appello per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È invocato quale norma sulla forma della motivazione, in combinazione con l'art. 132 c.p.c., per censurare l'apparenza della motivazione resa dalla CTR.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale norma del processo tributario tra quelle che disciplinano il contenuto della decisione e la disciplina processuale applicabile.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato nel primo motivo a sostegno della censura di nullità della sentenza d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato nei motivi dal secondo all'ottavo per denunciare omessa pronuncia sulle eccezioni e questioni riproposte in appello.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    È richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. nel secondo motivo, in relazione alla posizione dell'agente della riscossione e alla documentazione depositata.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato più volte per sostenere doglianze sull'onere della prova circa la notificazione degli atti e la produzione documentale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato nei motivi relativi alla notificazione della cartella di pagamento e alla prova della stessa.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato nei motivi concernenti le modalità e la validità della notificazione della cartella e dell'avviso di accertamento.

  • artt. 23 e 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati in relazione alla costituzione in giudizio e al deposito di documenti nel processo tributario.

  • artt. 112 e 148 c.p.c.

    Sono richiamati nei motivi relativi alla notificazione della cartella e alla verifica della validità della relata.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato specificamente nel settimo motivo con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 3 legge n. 241 del 1990

    È richiamato insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente nel motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 7 legge n. 212 del 2000

    È richiamato per sostenere il difetto di motivazione della cartella per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È indicato come parametro costituzionale del 'minimo costituzionale' di motivazione, la cui inosservanza determina nullità della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 76, comma 1, d.l. n. 73 del 2021 conv. in l. n. 106 del 2021

    È menzionato solo per precisare che la notifica del ricorso è avvenuta prima della data dalla quale decorrevano gli effetti dello scioglimento e dell'estinzione dell'ente intimato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la sentenza è nulla per motivazione solo apparente quando si limita a un'affermazione apodittica di genericità o infondatezza delle censure, senza esaminare, sia pure sinteticamente, le singole doglianze e le ragioni del decisum.
  • Il 'minimo costituzionale' di motivazione richiede che dal testo della decisione sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in difetto, ricorre la nullità della sentenza ex art. 111, sesto comma, Cost.
  • Quando il primo giudice abbia deciso la causa solo su una questione preliminare o processuale e non abbia affrontato il merito delle censure, il giudice d'appello non può ritenersi implicitamente aderente alle ragioni del primo giudice, ma deve pronunciarsi sulle singole questioni devolute.
  • L'omessa disamina specifica dei motivi di appello, specie in presenza di plurime questioni già dedotte in primo grado, integra un vizio di nullità della sentenza e assorbe le ulteriori censure che dipendono dalla stessa anomalia motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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