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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23058/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva da un accertamento tributario con cui l’Amministrazione finanziaria aveva attribuito al socio unico di una società a ristretta base partecipativa il reddito corrispondente a utili extracontabili ritenuti conseguiti dalla società. La CTR aveva rigettato il ricorso erariale, reputando legittima in astratto la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati in capo al socio, ma annullando l’avviso con riguardo al rilievo relativo ai maggiori ricavi societari. In cassazione l’Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 40, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe esaminato i singoli indizi in modo atomistico senza valutarli complessivamente. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., precisando che la censura non sarebbe stata preclusa dall’art. 348-ter c.p.c. per diversità del fondamento fattuale delle due decisioni di merito. Prima della decisione, tuttavia, l’Agenzia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte ai soli fini delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle entrate e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti. La Corte ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, estingue il processo se portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, mentre l’accettazione rileva soltanto per le spese. Ha infine escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra i casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, determina l’estinzione del processo come atto unilaterale recettizio, senza necessità di accettazione della controparte ai fini dell’effetto estintivo.
  • L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente rileva solo ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio non è assimilabile a un rigetto o a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e, pertanto, non consente l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti.
  • Nei giudizi in cui si controverta di presunzioni semplici, la censura di merito dell’ufficio si fonda sulla valutazione complessiva degli indizi e non sul loro esame atomistico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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