Cassazione Civile, Ordinanza n. 23058/2026 del 11/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da un accertamento tributario con cui l’Amministrazione finanziaria aveva attribuito al socio unico di una società a ristretta base partecipativa il reddito corrispondente a utili extracontabili ritenuti conseguiti dalla società. La CTR aveva rigettato il ricorso erariale, reputando legittima in astratto la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati in capo al socio, ma annullando l’avviso con riguardo al rilievo relativo ai maggiori ricavi societari. In cassazione l’Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 40, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe esaminato i singoli indizi in modo atomistico senza valutarli complessivamente. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., precisando che la censura non sarebbe stata preclusa dall’art. 348-ter c.p.c. per diversità del fondamento fattuale delle due decisioni di merito. Prima della decisione, tuttavia, l’Agenzia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte ai soli fini delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’Agenzia delle entrate e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti. La Corte ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, estingue il processo se portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, mentre l’accettazione rileva soltanto per le spese. Ha infine escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra i casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma evocata per dedurre omesso esame di fatti decisivi.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell’accertamento tributario contestato.
art. 40, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell’accertamento tributario contestato.
richiamato per la disciplina della presunzione semplice e della valutazione degli indizi nel loro complesso.
art. 2697, secondo comma, c.c.
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la non operatività della preclusione all’omesso esame di fatti decisivi.
applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non applicabile perché la decisione è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, determina l’estinzione del processo come atto unilaterale recettizio, senza necessità di accettazione della controparte ai fini dell’effetto estintivo.
- L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente rileva solo ai fini della regolazione delle spese di lite.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non è assimilabile a un rigetto o a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e, pertanto, non consente l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti.
- Nei giudizi in cui si controverta di presunzioni semplici, la censura di merito dell’ufficio si fonda sulla valutazione complessiva degli indizi e non sul loro esame atomistico.
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