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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23056/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEF relativa al reddito da pensione percepito per l'anno 2011, proposta da un soggetto che aveva trasferito la residenza in Bulgaria e si era iscritto all'AIRE, invocando l'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Bulgaria per ottenere la tassazione esclusiva nello Stato di residenza e, quindi, la restituzione delle ritenute operate in Italia. Dopo il diniego tacito dell'amministrazione, il contribuente aveva ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado. L'Agenzia delle entrate ha poi proposto ricorso per revocazione contro la sentenza regionale favorevole al contribuente; avverso il rigetto della revocazione ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 22 e 27 della Convenzione Italia-Bulgaria e dell'art. 2697 c.c. per assenza del certificato convenzionale; 3) violazione degli stessi artt. 22 e 27 e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova della doppia imposizione. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha tuttavia dichiarato di rinunciare alla domanda di rimborso, chiedendo la cessazione della materia del contendere; tale rinuncia è stata richiamata e rinnovata anche in questo giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia alla pretesa sostanziale di rimborso formulata dal contribuente e ha ritenuto che ciò facesse venir meno l'interesse alla decisione anche nel giudizio di revocazione, trattandosi di giudizio strumentale rispetto alla medesima pretesa sostanziale. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere anche nel presente procedimento e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì chiarito che, pur non essendo configurabile un'estinzione per rinuncia ex art. 306 c.p.c. nel giudizio di cassazione, la rinuncia all'azione è comunque idonea a far emergere la sopravvenuta carenza di interesse e il venir meno del presupposto processuale della decisione; non è necessaria l'accettazione della controparte quando si tratta di rinuncia alla pretesa sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    costituisce il parametro processuale del primo motivo di ricorso, dedotto per nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.

  • artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati come norme sulla motivazione della sentenza, la cui violazione era dedotta con il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 22 e 27 della Convenzione Italia-Bulgaria

    invocati dall'Agenzia per contestare il diritto al rimborso in assenza della certificazione convenzionale e della prova della doppia imposizione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della spettanza del rimborso e della sussistenza dei presupposti invocati dal contribuente.

  • art. 306 c.p.c.

    escluso come base dell'estinzione nel giudizio di cassazione, pur riconoscendosi l'effetto della rinuncia all'azione sulla carenza di interesse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la memoria depositata dal controricorrente in prossimità dell'adunanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia alla pretesa sostanziale su cui si fonda la controversia può determinare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando non si versi in un'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia ex art. 306 c.p.c.
  • Quando il giudizio di impugnazione è strumentale rispetto alla medesima domanda sostanziale già rinunciata, la sopravvenuta rinuncia travolge anche l'interesse alla definizione dell'impugnazione medesima.
  • La dichiarazione di rinuncia alla domanda di rimborso, ove chiaramente riferita alla pretesa sostanziale, non richiede l'accettazione della controparte per essere valorizzata ai fini della cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dalle peculiarità della vicenda e dalla sopravvenienza della rinuncia che ha reso superflua la decisione sul merito.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione, la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso proposti avverso la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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