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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Normativa italiana21G00084Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto «Sostegni-bis») introduce contributi a fondo perduto per le imprese e i professionisti colpiti dalla pandemia, aiuti a settori e territori, proroghe fiscali e misure per riscossione e contratti pubblici. Le disposizioni riportate riguardano principalmente stanziamenti e periodi di riferimento del 2021, con specifici interventi per il 2022 e per le Olimpiadi invernali 2026.

Misure urgenti di sostegno economico per l’emergenza COVID-19

Misure di sostegno economico connesse all’emergenza COVID-19

Il decreto introduce contributi a fondo perduto e interventi finanziari destinati agli operatori economici, ai settori più colpiti e agli enti territoriali. Le disposizioni riportate riguardano prevalentemente il 2021 e definiscono requisiti, periodi di riferimento, modalità di domanda e limiti di spesa.

Contributo aggiuntivo collegato al decreto «Sostegni»

Ai titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto che abbiano richiesto e ottenuto il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 41/2021, senza averlo indebitamente percepito o senza averlo restituito, spetta un ulteriore contributo pari al 100% di quello già riconosciuto. L’Agenzia delle entrate lo accredita sul medesimo conto corrente oppure, se era stata scelta tale modalità per il precedente contributo, lo riconosce come credito d’imposta. Gli oneri sono valutati in 5.873 milioni di euro per il 2021.

Contributo basato sulla riduzione del fatturato

È previsto un contributo alternativo per imprese, esercenti arti e professioni e produttori di reddito agrario residenti o stabiliti in Italia, con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore. Sono esclusi gli enti pubblici, i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR e, in ogni caso, chi non possiede una partita IVA attiva. Sono ammessi i titolari di reddito agrario e i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente.

Il contributo spetta se la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 è diminuita di almeno il 30% rispetto alla media del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Il calcolo considera la data di effettuazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi. Per chi aveva già beneficiato del contributo del decreto-legge n. 41/2021, si applicano alla differenza tra le due medie le seguenti percentuali, commisurate a ricavi o compensi:

  • 60% fino a 100.000 euro;
  • 50% oltre 100.000 e fino a 400.000 euro;
  • 40% oltre 400.000 e fino a 1 milione di euro;
  • 30% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per chi non aveva ricevuto il precedente contributo, le percentuali sono rispettivamente 90%, 70%, 50%, 40% e 30% nelle medesime fasce di ricavi o compensi. L’importo non può superare 150.000 euro. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta e non rileva ai fini dei rapporti indicati dagli articoli 61 e 109 del TUIR. Il beneficiario può optare irrevocabilmente per il riconoscimento integrale come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite F24 presentato esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; non si applicano i limiti di compensazione richiamati dalla disposizione.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato delegato al cassetto fiscale, entro 60 giorni dall’avvio della procedura. I soggetti obbligati alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA possono presentarla solo dopo aver trasmesso quella relativa al primo trimestre 2021. Le modalità e i dati richiesti sono stabiliti con provvedimento dell’Agenzia, che disciplina anche le dichiarazioni necessarie al rispetto dei limiti europei sugli aiuti di Stato. Gli oneri sono valutati in 3.400 milioni di euro per il 2021.

Contributo commisurato al peggioramento del risultato economico

Un ulteriore contributo è previsto per imprese, professionisti e produttori di reddito agrario titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia. Si applicano le esclusioni soggettive previste per il contributo precedente e il limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro, fermo il trattamento dei titolari di reddito agrario.

Il requisito è un peggioramento del risultato economico d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, almeno pari alla percentuale che deve essere definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il medesimo decreto deve definire la percentuale applicabile alla differenza dei risultati, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti in base alle disposizioni emergenziali elencate dalla norma, compresi quelli previsti dallo stesso decreto. L’importo massimo è 150.000 euro. Si applicano l’esclusione da imposizione e la facoltà irrevocabile di optare per il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione telematica tramite F24, senza i limiti indicati dalla disposizione.

La domanda telematica all’Agenzia delle entrate, presentabile anche tramite intermediario delegato, doveva essere trasmessa entro 30 giorni dall’avvio della procedura. Era ammessa soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 fosse presentata entro il 10 settembre 2021; il termine è stato prorogato al 30 settembre 2021 dal D.P.C.M. 7 settembre 2021. L’intervento è stato finanziato inizialmente con 4 miliardi di euro, di cui 3.150 milioni provenienti da risorse già disponibili presso l’Agenzia delle entrate e 850 milioni a valere sulle risorse dell’articolo 77; sono stati poi aggiunti 452,1 milioni per il 2021. L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Contributi per operatori con ricavi o compensi fino a 15 milioni

La legge di conversione ha esteso specifici contributi ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente. In presenza degli altri requisiti previsti dal decreto-legge n. 41/2021 o dal contributo basato sul fatturato, la norma stabilisce percentuali del 20% o del 30% sulla differenza delle medie mensili di fatturato e corrispettivi, secondo che il beneficiario abbia o meno fruito del precedente contributo e in relazione alla misura scelta. Il coordinamento esclude, nei casi specificati, la cumulabilità con il contributo aggiuntivo dei commi 1-3. Gli oneri sono valutati in 529 milioni di euro per il 2021.

Altre disposizioni sui contributi emergenziali

È modificato il decreto-legge n. 41/2021, imponendo alle imprese un’autodichiarazione sull’esistenza delle condizioni previste dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato. È inoltre abrogata la disciplina richiamata del decreto-legge n. 137/2020 in materia di detassazione di contributi, indennità e altre misure per imprese e lavoratori autonomi connesse all’emergenza COVID-19.

Settori wedding, intrattenimento, HORECA e altre attività

Per il 2021 sono stanziati complessivamente 60 milioni di euro, quale limite massimo di spesa, per contributi a fondo perduto alle imprese del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e dell’HORECA. All’interno dello stanziamento, 10 milioni sono destinati all’HORECA e 10 milioni alle imprese dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie diverse dal wedding. Criteri e modalità devono essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto anche della differenza tra fatturato 2020 e 2019. L’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Per il 2022 sono inoltre stanziati fino a 40 milioni di euro per imprese che esercitano in via prevalente una delle attività identificate dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30 e 93.11.2, e che nel 2021 abbiano registrato ricavi inferiori di almeno il 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel 2020, il confronto è effettuato tra le medie mensili di fatturato e corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all’apertura della partita IVA e la media mensile del 2021.

Enti del Terzo settore e istituzioni di assistenza

La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore è incrementata di 60 milioni di euro per il 2021. Di tale importo, fino a 20 milioni sono destinati a contributi a fondo perduto per enti non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti e ONLUS iscritte all’anagrafe, titolari di partita IVA e fiscalmente residenti in Italia, che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale o residenziale, ad anziani non autosufficienti o persone con disabilità. La disposizione comprende anche le attività svolte da enti pubblici nei casi richiamati dal TUIR.

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di 10 milioni di euro per il 2021, limite massimo di spesa, a sostegno delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per garantire la continuità delle prestazioni e compensare maggiori costi sostenuti nel 2020 e nel 2021. I costi considerati riguardano sanificazione, dispositivi di protezione individuale per ospiti e operatori e adeguamenti strutturali. Le risorse sono ripartite tra Regioni e Province autonome in proporzione al numero delle istituzioni presenti, con decreto ministeriale adottato previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome; lo stesso decreto definisce criteri e modalità di concessione.

Riscossione e definizioni agevolate

Sono prorogati i termini per il versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione. Il pagamento integrale entro le nuove scadenze è considerato tempestivo e non determina la perdita dei benefici:

  • rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020: entro il 31 luglio 2021;
  • rata in scadenza il 31 maggio 2020: entro il 31 agosto 2021;
  • rata in scadenza il 31 luglio 2020: entro il 30 settembre 2021;
  • rata in scadenza il 30 novembre 2020: entro il 31 ottobre 2021;
  • rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021: entro il 30 novembre 2021.

La disciplina riguarda le definizioni agevolate previste dagli atti normativi specificamente richiamati e si applica con le relative regole sulla tolleranza di pagamento.

Revisione dei prezzi nei contratti pubblici

Per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve rilevare, con decreti da adottare entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, le variazioni superiori all’8% dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, rispettivamente per il primo e il secondo semestre 2021. Per i materiali interessati sono ammesse compensazioni in aumento o in diminuzione, anche in deroga alle disposizioni dei codici dei contratti pubblici richiamate dalla norma.

La compensazione riguarda le quantità impiegate nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la sua responsabilità, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Si applicano le variazioni rilevate rispetto alla data dell’offerta, oltre l’8% se riferite al solo 2021 oppure oltre il 10% complessivo se riferite a più anni. Per gli aumenti, l’appaltatore deve presentare l’istanza alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, a pena di decadenza; per le diminuzioni, la stazione appaltante avvia d’ufficio la procedura entro lo stesso termine e il responsabile del procedimento accerta il credito e procede agli eventuali recuperi. Per le lavorazioni degli anni precedenti restano ferme le variazioni rilevate secondo la disciplina previgente.

Le compensazioni gravano, entro il limite del 50%, sulle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico, salvaguardati gli impegni contrattuali già assunti. Possono inoltre essere utilizzate ulteriori somme disponibili per l’intervento, ribassi d’asta senza diversa destinazione e risorse residue di interventi ultimati e collaudati, nei limiti indicati dalla norma. In caso di insufficienza delle risorse, per i soggetti tenuti ad applicare i codici dei contratti pubblici, salve le esclusioni specificate, è istituito presso il Ministero un Fondo per l’adeguamento dei prezzi di 100 milioni di euro per il 2021. Un decreto ministeriale deve definirne le modalità di utilizzo garantendo parità di accesso e proporzionalità tra imprese di costruzione di diverse dimensioni. Per accedere al Fondo sono richieste le analisi sull’incidenza dei materiali nelle lavorazioni complesse. Una successiva disposizione ha chiarito che la disciplina si applica, alle stesse condizioni, anche ai contraenti generali.

Attività economiche chiuse e comparto fieristico

È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di 140 milioni di euro per il 2021 a favore delle attività economiche la cui chiusura, disposta in applicazione delle misure anti-COVID, sia durata complessivamente almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione. Beneficiari e importi sono stabiliti con decreto ministeriale, tenendo conto dei ristori già concessi ai settori e dei contributi a fondo perduto già riconosciuti; il decreto deve prevedere modalità che consentano il pagamento nei 30 giorni successivi. Gli aiuti sono soggetti al Quadro temporaneo europeo.

La dotazione del fondo per il ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, rinvio o ridimensionamento delle fiere è aumentata di 50 milioni di euro per il 2021. Il ristoro è esteso ai soggetti che forniscono servizi di logistica, trasporto o allestimento e ricavano oltre il 51% dei propri ricavi da attività riguardanti fiere e congressi. L’efficacia dell’incremento è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Altri fondi e interventi territoriali e turistici

Il Fondo per la prevenzione dell’usura è incrementato di 10 milioni di euro per il 2021. Il fondo per il sostegno delle città portuali è aumentato da 5 a 10 milioni di euro, con un incremento di 5 milioni per il 2021.

Per le imprese turistiche situate nei Comuni dei comprensori sciistici è incrementato di 100 milioni di euro il fondo previsto dal decreto-legge n. 41/2021. Regioni e Province autonome definiscono comprensori e Comuni interessati, nonché criteri e modalità di assegnazione dei ristori. Sono inoltre stanziati 30 milioni di euro per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e sicurezza degli impianti di risalita, delle piste e degli impianti di innevamento nelle aree sciistiche locali, con riparto tramite decreto ministeriale previa intesa. Per il 2021 è previsto un contributo di 500.000 euro ai Comuni di Stresa e Omegna per il ristoro di attività alberghiere, di ristorazione e bar con licenza annuale non stagionale al 25 maggio 2021, proporzionato agli esercizi presenti nella porzione di territorio sulla sommità del Mottarone.

Per accrescere l’attrattività turistica in relazione ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, sono autorizzati 35 milioni di euro per il 2021 per infrastrutture sportive. Gli interventi e i relativi cronoprogrammi sono individuati con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate; il monitoraggio segue la disciplina richiamata sul monitoraggio degli investimenti pubblici.

Credito d’imposta per locazioni e affitti d’azienda

Il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge n. 34/2020 è prorogato, per la fattispecie già disciplinata dalla norma richiamata, fino al 31 luglio 2021. Per imprese, esercenti arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente, e per enti non commerciali, enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito spetta per i canoni versati da gennaio a maggio 2021.

Per i soggetti locatari che esercitano attività economica è richiesta una riduzione di almeno il 30% della media mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Il requisito non è necessario per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. Il credito è esteso anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro, per i canoni da gennaio a maggio 2021, subordinatamente al requisito di riduzione del fatturato e dei corrispettivi indicato nella disposizione.

Aspetti finanziari e limiti di applicabilità

Le misure descritte sono finanziate con stanziamenti riferiti in larga parte al 2021 e, per alcuni interventi, al 2022. Gli aiuti per i quali è espressamente previsto sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. I requisiti, i limiti di spesa e i periodi di confronto sono quelli indicati per ciascun intervento; numerose procedure e modalità attuative sono rimesse a decreti o provvedimenti amministrativi.

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