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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23059/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società che aveva acquisito un ramo d'azienda, di un'intimazione di pagamento fondata su due cartelle emesse per iscrizioni a ruolo ex art. 68 d.lgs. 546/1992, collegate a precedenti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società cedente. La ricorrente ha dedotto: la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte; l'erronea affermazione che i vizi di merito dei conteggi fossero ormai preclusi per mancata impugnazione delle cartelle; l'omessa considerazione di successivi eventi processuali e sopravvenienze che avevano inciso sul quantum dovuto, tra cui pronunce che avevano ridotto o annullato parte della pretesa riferita ad una delle annualità e pagamenti/pignoramenti intervenuti; la violazione del limite della responsabilità del cessionario d'azienda al valore del ramo ceduto; l'erroneo diniego dell'eccezione di beneficium excussionis. Con il secondo motivo ha poi denunciato motivazione apparente e travisamento del materiale istruttorio, sostenendo che la Corte di merito avesse affermato l'incapienza patrimoniale della cedente senza corretta base fattuale e senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il primo motivo, limitatamente alle censure relative alla mancata considerazione delle sopravvenienze processuali che incidevano sul quantum delle somme iscritte a ruolo ex art. 68 d.lgs. 546/1992 e al limite di responsabilità del cessionario d'azienda ex art. 14 d.lgs. 472/1997. Ha invece respinto le doglianze relative alla mancata prova della notifica delle cartelle, alla questione del beneficium excussionis e alla pretesa di rivalutazione dei fatti in tema di incapienza patrimoniale. Il secondo motivo è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla autonoma impugnabilità degli atti della riscossione; nel caso concreto l'atto impugnato era l'intimazione di pagamento

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'uso di prove non dedotte e il travisamento del materiale istruttorio; la Corte ha escluso la censura sulla notifica delle cartelle e ha dichiarato inammissibile la richiesta di rivalutazione probatoria

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma decisiva: le cartelle emesse in base alle decisioni dei gradi di giudizio non cristallizzano definitivamente la pretesa; l'intimazione successiva deve tener conto delle sopravvenienze processuali che incidono sul titolo giudiziale sottostante

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'attualità dell'interesse ad agire a fronte delle sopravvenienze che avrebbero inciso sul debito

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione del limite di valore del ramo d'azienda ceduto; nel testo la Corte valorizza però la disciplina sostanziale della responsabilità del cessionario ex art. 14 d.lgs. 472/1997

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di intimazione ad adempiere e collegamento con il profilo del beneficium excussionis

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'esigenza di corretta determinazione della pretesa e di leale azione dell'amministrazione

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    consente di affermare la responsabilità del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente, ma solo nei limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda ceduti; il giudice di merito deve verificare tale limite

  • art. 2304 c.c.

    evocato nel ragionamento sul beneficium excussionis del socio/coobbligato, per affermare che la preventiva escussione non impedisce la notificazione della cartella ma, al più, incide sulla fase esecutiva

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente dedotto nel secondo motivo

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro del ricorso per cassazione; la Corte ha distinto tra violazione di legge, vizio motivazionale e inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto

  • art. 2697 c.c.

    non citato testualmente nel brano, ma la censura sulla prova della notifica ruota attorno al riparto dell'onere probatorio; tuttavia non è espressamente richiamato nella sentenza

Massime di principio

  • Quando un'intimazione di pagamento si fonda su cartelle emesse ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, il giudice deve verificare non solo la formale esistenza del titolo, ma anche le successive vicende processuali che abbiano modificato o inciso sulla pronuncia giudiziale da cui quelle cartelle traggono origine.
  • La mancata impugnazione della cartella emessa in esecuzione provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/1992 non impedisce di considerare, nell'impugnazione dell'intimazione successiva, gli eventi sopravvenuti che abbiano rideterminato il credito nel merito.
  • Il cessionario di azienda può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del cedente, ma la responsabilità è sussidiaria e resta circoscritta al valore dell'azienda o del ramo ceduto; tale limite deve essere concretamente verificato e non può essere eluso dal semplice richiamo al ruolo.
  • L'eccezione di beneficium excussionis non impedisce di per sé la notifica della cartella o dell'intimazione, ma attiene semmai alla fase della riscossione coattiva; non può comunque essere usata per paralizzare una pretesa ove il credito sia già stato azionato in modo infruttuoso nei confronti del debitore principale.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di vizio motivazionale o di travisamento delle prove in una richiesta di nuova valutazione del merito e del materiale istruttorio.
  • La motivazione è sufficiente quando renda percepibile la ratio decidendi; è invece censurabile quando non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice o ometta di confrontarsi con un fatto decisivo tempestivamente allegato e documentato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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