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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23057/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata a una società per IVA, interessi e sanzioni relativi agli anni 1999 e 2000. In un primo giudizio la società aveva impugnato la cartella; la decisione della CTR di Milano era stata poi oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate, che questa Corte aveva dichiarato inammissibile con ordinanza n. 11506/2018 per tardività del ricorso, ritenendo superato il termine di cui all’art. 327 c.p.c. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’ordinanza avrebbe commesso un errore di fatto: avrebbe supposto che il ricorso fosse stato affidato per la prima volta agli ufficiali giudiziari solo il 6 novembre 2013, mentre dagli atti risulterebbe che una prima notificazione era stata intrapresa il 25 settembre 2013 e perfezionata presso la sede della società il 27 settembre 2013; la successiva notifica del 6 novembre 2013 sarebbe stata solo un ulteriore tentativo a seguito di esito negativo della notifica al difensore domiciliatario. L’Agenzia ha anche sostenuto che, essendo il difensore domiciliatario non più iscritto all’Ordine, la notifica presso la sede sociale avrebbe dovuto ritenersi sufficiente o, comunque, doveva essere consentita la rinnovazione della notifica. La società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo di revocazione non deducesse un vero errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a contestare la qualificazione giuridica del fatto processuale e la valutazione delle conseguenze della notificazione del ricorso. Ha osservato che nell’ordinanza revocanda non vi era l’affermazione, nei termini prospettati dall’Agenzia, secondo cui il ricorso sarebbe stato per la prima volta affidato agli ufficiali giudiziari il 6 novembre 2013, ma solo il rilievo della tardività del deposito presso l’UNEP in quella data. La censura, quindi, investiva una questione di rilevanza giuridica della notificazione e dell’eventuale tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, non un errore percettivo immediatamente verificabile dagli atti interni al giudizio di cassazione. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della società intimata.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di impugnazione oltre il quale il ricorso è tardivo

    Il termine lungo di impugnazione è richiamato per affermare la tardività del ricorso originario e, nel giudizio di revocazione, per escludere che la censura possa trasformarsi in una rimessione in termini o in una rivalutazione della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti stretti previsti dalla norma e in combinazione con i vizi tassativi dell’art. 395 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio presuppone un errore di percezione dei fatti di causa, immediatamente rilevabile dal raffronto tra decisione e atti interni, e non può riguardare errori di diritto, di giudizio o di valutazione.

  • art. 325 c.p.c.

    metà del termine previsto

    È richiamato, in relazione alla riattivazione del procedimento notificatorio, quale parametro temporale massimo entro cui il notificante deve rinnovare la notifica se il primo tentativo è fallito per causa non imputabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell’Agenzia delle entrate e della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia erroneamente percepito un fatto storico decisivo, supponendone l’esistenza o l’inesistenza contro il contenuto incontrovertibile degli atti; non è invece configurabile quando la censura riguarda la valutazione giuridica del fatto o la sua rilevanza processuale.
  • La revocazione della decisione di cassazione non può essere usata per contestare la mancata attribuzione di rilievo a determinate attività processuali, ove la doglianza richieda una valutazione interpretativa o un giudizio sulla tempestività e sugli effetti della notificazione.
  • Per essere revocatorio, l’errore deve essere evidente, immediatamente desumibile dal solo confronto tra provvedimento impugnato e atti di causa, oltre che essenziale e decisivo; se la questione implica accertamenti ulteriori o apprezzamenti giuridici, il rimedio non è esperibile.
  • Quando una notificazione dell’impugnazione non riesce per causa non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve essere immediata e comunque avvenire entro un termine non superiore alla metà di quello di cui all’art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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