Cassazione Civile, Ordinanza n. 24338/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’ente locale richiedeva il pagamento dell’ICI per l’anno 2011, per un importo complessivo di 211.841,82 euro, in relazione a ventuno immobili di proprietà del contribuente. Il giudice d’appello aveva respinto l’impugnazione ritenendo comprensibile la motivazione dell’atto, fondato sull’omesso versamento dell’imposta dovuta per ciascun bene, con indicazione delle somme pretese, e affermando che le rendite catastali utilizzate fossero già note al contribuente, essendo iscritte in atti da tempo e soltanto rivalutate del 5%. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 337, L. 311/2004 e del principio di irretroattività della rendita catastale, sostenendo che l’ente avesse applicato retroattivamente al 2011 un riclassamento catastale notificato nel 2013; (2) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia catastale pregiudiziale; (3) e (4) dedotta carenza motivazionale della sentenza sulla violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, rispettivamente quanto all’intelligibilità delle somme richieste, al bene e all’aliquota applicata, e quanto al tasso di capitalizzazione; (5) ulteriore censura, sempre sul difetto motivazionale in relazione agli artt. 6 e 7 L. 212/2000; (6) censura sulle spese di lite, perché liquidate in favore dell’ente nonostante la difesa fosse stata svolta da un funzionario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, non autosufficiente e non confutava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che le rendite applicate erano già note al contribuente e solo rivalutate del 5%. Il secondo motivo è stato ritenuto superato e privo di attualità, poiché il giudizio pregiudiziale catastale era stato successivamente deciso con declaratoria di inammissibilità del ricorso. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché miravano in realtà a ottenere una rivalutazione di merito sulla motivazione dell’avviso e sulla fondatezza della pretesa, senza riportare adeguatamente il contenuto dell’atto e senza indicare specificamente come la sentenza d’appello avesse violato le norme invocate; la Corte ha ribadito la distinzione tra validità formale della motivazione dell’atto impositivo e prova dei fatti costitutivi della pretesa, che attiene al merito probatorio. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato, in quanto l’art. 15 d.lgs. 546/1992 consente la ripetibilità delle spese anche quando la difesa dell’ente locale sia svolta da funzionari. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state respinte per inammissibilità o infondatezza.
art. 1, comma 337, L. 311/2004
Invocato dal ricorrente per sostenere l’irrilevanza retroattiva della rendita catastale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della decorrenza della rendita dalla notificazione; non ha trovato accoglimento nel caso concreto.
Richiamato dalla sentenza per affermare che le rendite indicate erano state soltanto rivalutate del 5%.
La doglianza sulla sospensione necessaria è stata ritenuta priva di attualità per la sopravvenuta definizione del giudizio pregiudiziale.
Invocato per denunciare il difetto di motivazione dell’avviso e/o della sentenza, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
Richiamato per contestare la motivazione dell’atto impositivo e il calcolo dell’imposta; la Corte ha distinto la motivazione formale dall’accertamento della fondatezza della pretesa.
Invocati in modo generico nel quinto motivo, senza specificare la violazione denunciata; motivo dichiarato inammissibile.
La Corte ha ribadito che, nel processo tributario, le spese possono essere poste a carico della parte soccombente anche se l’ente è difeso da un funzionario o dipendente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre in astratto questioni già disattese dal giudice di merito.
- Le doglianze che richiedono una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze probatorie sono estranee al giudizio di legittimità, che non costituisce un terzo grado di merito.
- In materia tributaria, la validità della motivazione dell’avviso di accertamento va tenuta distinta dalla prova della fondatezza della pretesa: la carenza del secondo profilo non incide di per sé sulla validità formale dell’atto, ma riguarda il merito e l’istruzione probatoria.
- La sospensione necessaria del processo per pregiudizialità non può essere utilmente censurata quando la causa pregiudiziale sia stata nel frattempo definita, venendo meno l’attualità dell’interesse alla sospensione.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore è compatibile con la difesa svolta da funzionari o dipendenti dell’amministrazione, secondo la disciplina speciale dell’art. 15 d.lgs. 546/1992.
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