Cassazione Civile, Ordinanza n. 24286/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato la classificazione dell'appartamento e aveva operato una diversa attribuzione di categoria e classe, che la contribuente ha impugnato ottenendo accoglimento in appello. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla procedura DOCFA e sulla revisione del classamento, sostenendo che tale procedura sarebbe utilizzabile solo per variazioni strutturali dell'immobile e non per sopravvenuta obsolescenza o vetustà; (2) violazione della norma sul classamento catastale, deducendo che la CTR avrebbe errato nella valutazione dei presupposti fattuali del nuovo classamento, chiedendo in realtà una diversa rivalutazione del merito; (3) violazione del decreto ministeriale sulle abitazioni di lusso, lamentando che la CTR avrebbe confuso il concetto di abitazione signorile con quello di abitazione di lusso ai fini fiscali. La contribuente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato in memoria una sentenza di legittimità relativa a un caso analogo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, il secondo inammissibile perché volto a una rivalutazione del fatto, e il terzo inammissibile perché diretto sostanzialmente contro la motivazione e non contro una vera violazione di legge. Ha confermato quindi la decisione della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso di accertamento, dichiarando l'appartamento in categoria catastale A/2, classe 6. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato in quanto l'impugnazione era stata proposta da un'Amministrazione dello Stato assistita dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 17 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato in tema di classamento catastale e di revisione della rendita; la Corte rileva che la censura dell'Agenzia tendeva a un riesame del merito e che la procedura DOCFA non era stata contestata nei gradi di merito.
art. 20 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato insieme alle norme sul classamento catastale; non è stato ritenuto idoneo a supportare la censura dell'Amministrazione in Cassazione.
art. 1 d.m. n. 701 del 1994
Richiamato in relazione alla procedura DOCFA; la Corte osserva che la procedura era stata utilizzata dalla contribuente e non contestata nei giudizi di merito.
art. 38, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la pretesa improprietà della procedura DOCFA; la Corte nega che ciò possa essere dedotto per la prima volta in Cassazione.
art. 17, secondo comma, r.d.l. n. 652 del 1939
Norma evocata con il secondo motivo; la Corte la richiama nel contesto di una censura che in realtà mirava a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
d.m. 2 agosto 1969
Richiamato per la distinzione tra abitazioni signorili e abitazioni di lusso; la Corte osserva che la CTR non ha confuso i due concetti e ha fondato la decisione su plurimi parametri di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato dall'Agenzia per denunciare violazione di legge; la Corte rileva che, almeno per il secondo e terzo motivo, la censura mascherava in realtà un attacco al merito o alla motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per definire il vizio di motivazione meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma processuale tributaria sulla motivazione della sentenza; la Corte afferma che la sentenza impugnata non ne viola il contenuto minimo.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione, violato solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato; la Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato difese dall'Avvocatura dello Stato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o contestazioni istruttorie che non siano state devolute ai giudici di merito, neppure se formalmente prospettate come violazioni di legge.
- La censura che, pur formulata come violazione di legge, richiede una nuova valutazione del materiale probatorio o del giudizio di merito è inammissibile in Cassazione.
- Il vizio di motivazione denunciabile in Cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è circoscritto al solo minimo costituzionale: ricorre solo se la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non già quando sia semplicemente non condivisa dalla parte soccombente.
- In materia catastale, la rivalutazione della rendita può essere giustificata da elementi di obsolescenza e mutamento delle caratteristiche funzionali dell'immobile, se accertati in fatto dal giudice di merito, e tale accertamento non è sindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione logica e adeguata.
- Le norme sul raddoppio del contributo unificato non si applicano alle Amministrazioni dello Stato che agiscono mediante il meccanismo della prenotazione a debito e siano difese dall'Avvocatura dello Stato.
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