Cassazione Civile, Ordinanza n. 24294/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un appartamento, poi annullato dalla CTR che ha accolto l’appello dei contribuenti e ha ritenuto corretta la classificazione dell’immobile in categoria catastale A/2, classe 4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme catastali sostenendo che la procedura DOCFA sarebbe utilizzabile solo per variazioni della consistenza o dello stato dell’immobile e non per casi di obsolescenza, vetustà o degrado esterno; il motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché la procedura DOCFA non era stata contestata nei gradi di merito ed era stata considerata idonea, in fatto, a rappresentare l’obsolescenza degli impianti e la soppressione del servizio di portineria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 17, comma 2, del r.d.l. n. 652 del 1939, ma la censura è stata reputata inammissibile perché, sotto l’apparenza della violazione di legge, mirava a una rivalutazione del merito e dei fatti già apprezzati dalla CTR. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del d.m. 2 agosto 1969, contestando che la CTR avesse confuso la categoria catastale di abitazione signorile con la nozione fiscale di abitazione di lusso; anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile, perché attinente in realtà alla motivazione, ritenuta comunque non apparente, logica e adeguata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo i motivi in parte inammissibili e comunque infondati. Ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l’appello dei contribuenti e riconosciuto la classificazione catastale dell’immobile in categoria A/2, classe 4. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato per il fatto che la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 17 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato come norma catastale invocata dall’Agenzia; la Corte rileva che la censura che la riguarda tendeva a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.
art. 20 r.d.l. n. 652 del 1939
Citatо insieme alle altre disposizioni catastali nel primo motivo; non viene fornita un’autonoma interpretazione, poiché la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata.
Richiamato dalla ricorrente sulla procedura DOCFA; la Corte afferma che, nel caso concreto, la procedura DOCFA era stata utilizzata e non contestata nei gradi di merito.
art. 38, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la procedura DOCFA non fosse applicabile; la Corte non accoglie tale impostazione e considera il motivo inammissibile e infondato.
art. 17, comma 2, r.d.l. n. 652 del 1939
La Corte afferma che il motivo formulato come violazione di legge mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.
d.m. 2 agosto 1969
Invocato per contestare la distinzione tra abitazione signorile e abitazione di lusso; la Corte osserva che la CTR non ha confuso i due concetti e che la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi per violazione di legge; la Corte evidenzia che alcune doglianze, pur formalmente sussunte sotto il n. 3, erano in realtà dirette a contestare il merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione meramente apparente; la Corte ribadisce che tale vizio ricorre solo quando manchi del tutto l’esposizione delle ragioni della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il processo tributario in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
- La procedura DOCFA, quando utilizzata e non contestata nei gradi di merito, non può essere rimessa in discussione per la prima volta in cassazione come se fosse un profilo di illegittimità originaria dell’accertamento.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato alla mancanza assoluta o meramente apparente della motivazione, oppure a ipotesi di motivazione incomprensibile o logicamente inconciliabile; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione in sé considerate.
- La classificazione catastale dell’immobile, quando fondata su apprezzamenti in fatto e su plurimi elementi probatori, non è sindacabile in sede di legittimità se il ricorso mira soltanto a sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
- Nel processo tributario, per l’Amministrazione dello Stato difesa dall’Avvocatura dello Stato non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
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