Cassazione Civile, Ordinanza n. 24284/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una istanza di autotutela con cui il proprietario di un immobile chiedeva la rideterminazione del classamento catastale, già indicato in categoria A/1, classe 4, con consistenza di 9,5 vani, domandando il passaggio alla categoria A/2. L’Agenzia delle Entrate aveva formato un silenzio-rifiuto e il contribuente lo aveva impugnato davanti al giudice tributario. La CTR accoglieva l’appello del contribuente e rideterminava il classamento dell’immobile in classe 5, categoria A/2, per 9,5 vani. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo in particolare la violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e delle norme catastali richiamate, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva che l’impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla legittimità del rifiuto, quando siano prospettate ragioni di interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, e che nel caso concreto il ricorso originario era inammissibile perché proposto contro un atto non impugnabile; inoltre, nella materia catastale, il diniego sulla variazione della rendita è un atto catastale impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. 546/1992, con conseguente tardività del ricorso introduttivo, essendo stato proposto oltre il termine di cui all’art. 21 d.lgs. 546/1992. Il contribuente resisteva chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo, tra l’altro, che non vi fosse giudicato preclusivo sulla questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Ha quindi condannato il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito, valorizzando la controvertibile natura del provvedimento impugnato e il successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
il termine per impugnare l’atto catastale deve essere rispettato; nel caso concreto l’impugnazione è stata ritenuta tardiva rispetto alla comunicazione del provvedimento.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
nella materia catastale il diniego, espresso o tacito, sulla variazione della rendita integra un atto impugnabile davanti al giudice tributario come atto relativo alle operazioni catastali, non come mero diniego di autotutela.
art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 546 del 1992
qualifica l’atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita come impugnabile in sede tributaria.
richiamato insieme alle altre norme catastali per il quadro regolatorio del classamento, senza specifica autonoma ratio esplicitata nel provvedimento.
richiamato insieme alle altre norme catastali per il quadro regolatorio del classamento, senza specifica autonoma ratio esplicitata nel provvedimento.
richiamato insieme alle altre norme catastali per il quadro regolatorio del classamento, senza specifica autonoma ratio esplicitata nel provvedimento.
art. 38, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato tra le norme oggetto di censura, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
costituisce il paradigma dei motivi di ricorso dedotti; la Corte ha ritenuto fondato il motivo riferito alla violazione di legge e assorbiti gli ulteriori.
Massime di principio
- L’impugnazione del diniego di autotutela è ammessa solo per contestare profili di illegittimità del rifiuto e non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria già definitiva.
- Chi chiede la rimozione in autotutela di un atto impositivo o di un provvedimento sanzionatorio deve allegare un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto; la mera deduzione di vizi originari dell’atto non è sufficiente.
- L’atto dell’Amministrazione che respinge, espressamente o tacitamente, una domanda di variazione della rendita catastale va qualificato come atto catastale impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992 e non come semplice diniego di autotutela.
- Se il ricorso è proposto contro un atto non impugnabile oppure oltre il termine di decadenza previsto per l’impugnazione dell’atto catastale, il ricorso introduttivo è inammissibile e tale vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il giudice di legittimità può decidere la causa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, una volta cassata la sentenza può dichiarare direttamente l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo.
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