Cassazione Civile, Ordinanza n. 24282/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di riclassamento catastale di un'unità abitativa in Roma emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso dei contribuenti. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con due motivi connessi, la violazione dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo l'inammissibilità dell'appello perché proposto tardivamente oltre il termine semestrale. Hanno inoltre contestato l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, osservando che la lite non era definibile agevolmente poiché avente ad oggetto soltanto il classamento catastale e non importi dovuti al fisco.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate. È così passata in giudicato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di appello per la mancata costituzione dei contribuenti in quel grado.
Norme richiamate
sei mesi previsti a pena di decadenza
Il termine lungo di impugnazione decorre dal deposito della sentenza di primo grado e, nel caso esaminato, l'appello proposto oltre sei mesi è tardivo e quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi alla dedotta violazione di legge e nullità processuale.
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
È la norma sostanziale che disciplina la revisione del classamento catastale dell'unità immobiliare oggetto di causa.
la sospensione si applica alle sole controversie definibili
La sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla norma si applica soltanto alle controversie definibili con pagamento di importi dovuti; non opera nelle liti sul classamento catastale, dove non vi sono somme da versare.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto il classamento o il riclassamento catastale, la lite è di valore indeterminabile e non è assimilabile alle controversie definibili che presuppongono il pagamento di somme al fisco.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per le controversie fiscali definibili non si applica alle controversie che riguardano esclusivamente la determinazione della rendita catastale, in assenza di importi dovuti.
- L'appello proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile e la relativa inammissibilità può essere dichiarata dalla Cassazione con decisione nel merito, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
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