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Sentenza

Sentenza del 25/02/2025 n. 4935 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva recuperato per il 2014, a titolo di IRPEF, Euro 2.442.784, qualificati come redditi diversi derivanti dall’attività illecita di amministratrice di fatto della M. Srl. L’importo era stato calcolato nella misura del 50% dell’IVA non versata dalla società su operazioni di cessione ritenute soggettivamente inesistenti. A.A. contestava, con cinque motivi, l’accertamento del suo ruolo di amministratrice di fatto e la valutazione delle prove, la motivazione dell’avviso per rinvio al PVC, la mancata attestazione di conformità della copia notificata e l’applicazione delle sanzioni. Ha inoltre invocato l’assoluzione penale, divenuta irrevocabile il 3 novembre 2023.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR del Lazio, che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Roma. L’assoluzione penale per non avere commesso il fatto non ha effetto vincolante nel caso concreto: riguardava l’omessa dichiarazione per il 2015, mentre l’accertamento tributario concerneva redditi e operazioni del 2014; la ricorrente non ha indicato fatti materiali identici. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili, tra l’altro per formulazione eterogenea, doppia conforme e richiesta di rivalutazione dei fatti; è stata anche esclusa la carenza di motivazione della sentenza regionale. Il terzo motivo è inammissibile quanto alla censura motivazionale e infondato sul difetto di motivazione dell’avviso, poiché il PVC richiamato era stato notificato alla contribuente il 1° dicembre 2016. Il quarto è inammissibile perché non coglie la ragione della decisione: l’atto notificato era l’originale cartaceo, non una copia. Il quinto è inammissibile per difetto di specificità, non essendo state indicate le norme che avrebbero reso illegittime le sanzioni. A.A. è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in Euro 14.000 oltre spese prenotate a debito, a ulteriori Euro 5.000 in favore dell’Agenzia ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., a Euro 2.500 alla Cassa delle ammende e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000

    L'art. 21-bis cit. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non riguarda l'imposta, ossia la decisione del giudice tributario sulla pretesa impositiva.

    Nel caso deciso, la sentenza penale assolutoria può incidere sul trattamento sanzionatorio tributario, ma non determina il giudizio sulla pretesa d’imposta. Inoltre, la sua efficacia richiede identità dei fatti materiali e una sentenza dibattimentale irrevocabile con una delle formule di assoluzione previste dalla norma.

  • Art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale, anche irrevocabile, non è idonea, in forza del disposto di cui all'art. 654 cod. proc. pen., ad esplicare alcun effetto vincolante nel processo tributario, assumendo -per il principio della circolazione dei mezzi di prova - un rilievo solo quale elemento di prova, soggetto all'autonoma valutazione del giudice tributario.

    Secondo il principio applicato dalla Corte, al di fuori dell’efficacia attribuita dalla disciplina sopravvenuta, la sentenza penale non vincola il giudice tributario, che la valuta autonomamente insieme alle altre prove.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    I predetti motivi sono poi inammissibili, laddove censurano l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

    In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni sono diverse.

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    I predetti motivi sono poi inammissibili, laddove censurano l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

    La doppia conforme impedisce la censura prevista dall’art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado concordano sui fatti e il ricorrente non allega e dimostra la diversità delle rispettive ragioni fattuali.

  • Art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione anche il terzo e quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.

    Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le conseguenze pecuniarie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; qui ha disposto Euro 5.000 alla controricorrente e Euro 2.500 alla Cassa delle ammende.

  • Art. 380-bis c.p.c.

    La decisione richiama la definizione del giudizio in conformità alla proposta formulata secondo questa disposizione quale presupposto per l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • Art. 14, comma 4, L. n. 537/1993

    È la base normativa indicata nell’accertamento per assoggettare a tassazione i proventi di natura illecita contestati alla contribuente.

  • Art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    L’Ufficio ha qualificato come redditi diversi i proventi attribuiti alla contribuente per l’attività svolta quale amministratrice di fatto.

  • Art. 7 del D.L. n. 269/2003

    La decisione regionale, confermata dalla Cassazione, ha ritenuto che la regola che sanziona la sola società non operi quando l’amministratore, anche di fatto, agisce nel proprio esclusivo interesse usando l’ente come schermo; in tale ipotesi la sanzione amministrativa può colpire la persona fisica autrice dell’illecito.

  • Art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    La censura di nullità dell’avviso per motivazione per relationem è stata respinta perché il PVC richiamato era conosciuto dalla contribuente, essendole stato regolarmente notificato.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    La censura fondata sull’obbligo di motivazione dell’avviso è stata ritenuta infondata: il rinvio al PVC non ha determinato un difetto di motivazione, poiché il documento era già stato notificato alla contribuente.

  • Art. 115 c.p.c.

    La norma è stata invocata nei motivi sul ruolo di amministratrice di fatto, ma le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili o dirette a ottenere una non consentita rivalutazione dei fatti.

  • Art. 116 c.p.c.

    La norma è stata invocata per contestare la valutazione delle prove; la Cassazione ha rilevato che le censure miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.

  • Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le doglianze di difetto di motivazione della sentenza sono state respinte: la CTR aveva esposto in modo comprensibile le ragioni per cui riteneva la contribuente amministratrice di fatto, rispettando il minimo costituzionale della motivazione.

Massime di principio

  • La sentenza penale assolutoria non coincide automaticamente con l’esito del giudizio tributario: per invocarne l’efficacia prevista dall’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 occorre una pronuncia dibattimentale irrevocabile, una formula di assoluzione rilevante e l’identità degli specifici fatti materiali. Nel ricorso per Cassazione questa identità va illustrata puntualmente, non semplicemente affermata.
  • L’efficacia del giudicato penale prevista dall’art. 21-bis riguarda, secondo l’interpretazione adottata, le sanzioni tributarie e non l’accertamento dell’imposta; una sentenza penale relativa ad altro anno d’imposta e a condotte diverse non determina quindi, da sola, l’annullamento della pretesa fiscale.
  • Quando l’avviso richiama un PVC, la motivazione per relationem può risultare sufficiente se il contribuente conosceva già il verbale, ad esempio perché gli era stato regolarmente notificato.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra il limite della doppia conforme: il ricorrente deve dimostrare che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni fattuali diverse.
  • In Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dell’attendibilità delle prove o ricostruire diversamente i fatti; le doglianze devono individuare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale ammissibile.
  • Se si contesta l’illegittimità delle sanzioni, occorre indicare con precisione le disposizioni violate e spiegare perché la sanzione sarebbe illegittima o erroneamente determinata; una contestazione generica è inammissibile.
  • In caso di ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono aggiungersi alle spese processuali le somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato quando dovuto.

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