Cassazione Civile, Ordinanza n. 26781/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, emesso per una cava di estrazione di materiali inerti sita nel territorio comunale e censita con specifiche particelle catastali, per un importo di euro 34.966,09 oltre interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto; il ricorso era stato accolto in primo grado e l'appello dell'ente impositore/concessionaria era stato poi rigettato dalla CTR del Lazio. La sentenza d'appello aveva ritenuto che il valore venale delle aree fabbricabili nella zona industriale CAR fosse quello fissato da una deliberazione comunale del 2007, non essendo stata recepita una successiva deliberazione di riallineamento dei valori. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: errata qualificazione edificatoria delle aree destinate ad attività estrattiva sulla base della sola pianificazione urbanistica e senza considerare la concessione mineraria; errata determinazione del valore venale delle aree solo in base ai criteri della delibera comunale; omesso esame della perizia dell'Agenzia del Territorio che indicava valori inferiori per la sottozona D/3; erronea affermazione della competenza esclusiva del Consiglio comunale sulla determinazione dei valori medi; ulteriore violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; motivazione apparente e violazione delle norme processuali per aver assimilato aree estrattive e industriali senza congruo confronto tecnico; omessa pronuncia sulla diversa zonizzazione urbanistica della cava; omesso rilievo della certificazione comunale che attestava la presenza di porzioni in zone diverse e prive di vocazione edificatoria; erronea esclusione dell'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esonero dalla sanzione. In prossimità dell'udienza, tuttavia, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022 e avendo depositato domanda e prova del versamento dovuto.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei nove motivi di ricorso, perché ha rilevato che la controversia era stata definita agevolmente ai sensi della legge n. 197/2022 e del regolamento comunale applicabile ai tributi dell'ente territoriale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento, prendendo atto che la domanda era stata presentata e che il pagamento della prima o unica rata risultava effettuato, mentre non risultava ancora intervenuto alcun diniego dell'ente. Le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate, e non è stato posto a carico della ricorrente il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, fattispecie diverse dall'estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'edificabilità delle aree non potesse desumersi dalla sola pianificazione urbanistica, ma dovesse tener conto anche delle prescrizioni della concessione mineraria
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato per contestare i criteri seguiti nella determinazione del valore venale delle aree destinate ad attività estrattiva
art. 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
invocato in relazione alla dedotta erronea determinazione del valore imponibile e al regime dell'ICI
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per sostenere la disapplicazione della sanzione amministrativa in presenza di obiettiva incertezza normativa
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203
richiamato insieme alle altre norme sull'ICI per sostenere la tesi sulla qualificazione delle aree
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
richiamato insieme alle altre norme sull'ICI per sostenere la tesi sulla qualificazione delle aree
artt. 42, 48 e 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati per contestare la competenza del Consiglio comunale nella determinazione dei valori delle aree fabbricabili
art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per contestare la delibera comunale sui valori delle aree fabbricabili
richiamato come norma sull'onere della prova in relazione alla dimostrazione del valore venale delle aree
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per denunciare la mancanza di motivazione sufficiente della sentenza d'appello
richiamato per l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e per il dedotto vizio di ultrapetizione/mancata pronuncia
richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze tecniche
richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il requisito motivazionale della sentenza tributaria
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
ritenuto applicabile alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, compresa quella decisa in cassazione
art. 1, commi 194-201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
interpretato nel senso che la definizione si perfeziona con domanda e pagamento, il processo va dichiarato estinto se sono depositati domanda e prova del versamento, e l'eventuale diniego successivo resta impugnabile
art. 1, comma 195, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiesto il deposito della distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma
art. 1, comma 196, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato per precisare che gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato e che non si ha restituzione delle somme già versate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
interpretato nel senso che, a seguito della richiesta del contribuente, il processo è sospeso e le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
interpretato nel senso che, in presenza del deposito della domanda e della prova del pagamento, il processo pendente va dichiarato estinto
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato per evidenziare la disciplina del diniego della definizione agevolata e della sua impugnabilità
art. 1, comma 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato per precisare che il diniego della definizione può essere impugnato e che la revocazione dell'estinzione è collegata a tale diniego
art. 1, comma 205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato per affermare che gli enti territoriali possono estendere la definizione agevolata alle controversie in cui sono parte
artt. 5 e 7 del regolamento comunale sulla definizione agevolata
considerati rilevanti perché prevedono che la definizione si perfezioni con domanda e pagamento e che il procedimento sia dichiarato estinto con ordinanza o decreto
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato solo per escludere la compensazione nelle rate della definizione agevolata
art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato per il regime rateale reso applicabile, in quanto compatibile, dalla disciplina della definizione agevolata
art. 53 Cost.
richiamato come parametro costituzionale di capacità contributiva nella censura sulla imponibilità delle aree
non richiamato
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite tributaria e deposita nei termini la domanda con la prova del pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- La definizione agevolata opera anche nei giudizi pendenti in cassazione, purché la controversia rientri nell'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina e l'ente territoriale abbia esteso il beneficio con proprio regolamento.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la previsione speciale della legge, e non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato, riservato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- L'eventuale diniego dell'ente alla definizione agevolata non impedisce la declaratoria di estinzione se non risulta ancora adottato; tale diniego potrà poi essere autonomamente impugnato nei termini di legge.
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