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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26781/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, emesso per una cava di estrazione di materiali inerti sita nel territorio comunale e censita con specifiche particelle catastali, per un importo di euro 34.966,09 oltre interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto; il ricorso era stato accolto in primo grado e l'appello dell'ente impositore/concessionaria era stato poi rigettato dalla CTR del Lazio. La sentenza d'appello aveva ritenuto che il valore venale delle aree fabbricabili nella zona industriale CAR fosse quello fissato da una deliberazione comunale del 2007, non essendo stata recepita una successiva deliberazione di riallineamento dei valori. La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi, deducendo: errata qualificazione edificatoria delle aree destinate ad attività estrattiva sulla base della sola pianificazione urbanistica e senza considerare la concessione mineraria; errata determinazione del valore venale delle aree solo in base ai criteri della delibera comunale; omesso esame della perizia dell'Agenzia del Territorio che indicava valori inferiori per la sottozona D/3; erronea affermazione della competenza esclusiva del Consiglio comunale sulla determinazione dei valori medi; ulteriore violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; motivazione apparente e violazione delle norme processuali per aver assimilato aree estrattive e industriali senza congruo confronto tecnico; omessa pronuncia sulla diversa zonizzazione urbanistica della cava; omesso rilievo della certificazione comunale che attestava la presenza di porzioni in zone diverse e prive di vocazione edificatoria; erronea esclusione dell'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esonero dalla sanzione. In prossimità dell'udienza, tuttavia, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022 e avendo depositato domanda e prova del versamento dovuto.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei nove motivi di ricorso, perché ha rilevato che la controversia era stata definita agevolmente ai sensi della legge n. 197/2022 e del regolamento comunale applicabile ai tributi dell'ente territoriale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento, prendendo atto che la domanda era stata presentata e che il pagamento della prima o unica rata risultava effettuato, mentre non risultava ancora intervenuto alcun diniego dell'ente. Le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate, e non è stato posto a carico della ricorrente il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura presuppone rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, fattispecie diverse dall'estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite tributaria e deposita nei termini la domanda con la prova del pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • La definizione agevolata opera anche nei giudizi pendenti in cassazione, purché la controversia rientri nell'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina e l'ente territoriale abbia esteso il beneficio con proprio regolamento.
  • In presenza di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la previsione speciale della legge, e non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato, riservato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • L'eventuale diniego dell'ente alla definizione agevolata non impedisce la declaratoria di estinzione se non risulta ancora adottato; tale diniego potrà poi essere autonomamente impugnato nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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