Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11974/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La lite nasce da domande di rimborso di IRPEF avanzate da uno studio legale associato e dai suoi associati per alcune annualità d’imposta, assumendo che l’IRAP versata nei medesimi periodi fosse deducibile, in tutto o in parte, dal reddito imponibile. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi contro i dinieghi dell’Ufficio; la CTR Liguria aveva poi dichiarato cessata la materia del contendere per alcune annualità e rigettato l’appello per le altre. In cassazione i contribuenti hanno dedotto quattro motivi: 1) illegittimità costituzionale della disciplina che prevedeva l’indeducibilità dell’IRAP e poi la sola deduzione forfettaria parziale, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.; 2) violazione del giudicato interno implicito e dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto proporre appello incidentale per far valere la decadenza dal rimborso; 3) violazione delle norme sulla retroattività della deduzione IRAP e sul termine di decadenza, sostenendo che il termine per chiedere il rimborso dovesse decorrere dalla sopravvenuta legge del 2008 e non dal versamento originario; 4) violazione degli artt. 6, commi 2 e 3, del d.l. n. 185/2008, per avere la CTR ritenuto decaduti i contribuenti, relativamente all’annualità 2003, per non aver presentato la successiva istanza telematica pur avendo già presentato tempestiva istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, secondo e terzo motivo, ritenendo infondate le censure sulla legittimità costituzionale, sulla pretesa formazione del giudicato interno e sulla decorrenza del termine decadenziale. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che per i contribuenti che avevano già presentato tempestiva istanza di rimborso prima del d.l. n. 185/2008 non era richiesta, a pena di decadenza, l’ulteriore istanza telematica prevista dalle modalità attuative. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per i necessari accertamenti sull’annualità interessata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per la censura relativa al preteso giudicato interno e ai vizi processuali connessi alla mancata proposizione dell’appello incidentale.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina sulla deducibilità IRAP e sulla sua limitata retroattività violi il principio di uguaglianza, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole.

  • art. 53 Cost.

    La Corte esclude la violazione del principio di capacità contributiva, richiamando la natura reale dell’IRAP e la discrezionalità legislativa nel definire agevolazioni e deduzioni fiscali.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Viene considerato nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi; la Corte reputa infondata la questione di legittimità costituzionale proposta contro tale assetto.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato per il presupposto impositivo dell’IRAP, quale esercizio abituale di attività autonomamente organizzata o attività esercitata da società ed enti.

  • art. 6 d.l. 29 novembre 2008, n. 185

    È qualificato come norma intertemporale che introduce una deduzione forfettaria parziale dell’IRAP e ne limita la retroattività ai periodi non coperti da decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973; per chi aveva già presentato istanza tempestiva, non richiede una nuova istanza a pena di decadenza.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È la norma generale sulla decadenza per le istanze di rimborso; il termine decorre dal versamento e serve a stabilizzare le entrate tributarie.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti nel terzo motivo, ma la Corte risolve la questione principalmente sulla base dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 6 d.l. n. 185/2008.

  • art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte ricorda che lo Statuto del contribuente codifica il principio generale di irretroattività, ma non ha rango sovraordinato alla legge ordinaria e può essere derogato espressamente dal legislatore.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come regola generale di irretroattività delle leggi, derogabile ove la retroattività sia espressamente prevista.

  • art. 99, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È citato nel testo dell’art. 6 d.l. n. 185/2008 per l’inquadramento della deduzione dal reddito imponibile.

Massime di principio

  • La deducibilità di un tributo o di un costo fiscale ai fini delle imposte sui redditi rientra nella discrezionalità del legislatore e può essere censurata in sede di legittimità costituzionale solo se la scelta sia palesemente arbitraria o irrazionale.
  • La disciplina sopravvenuta che introduca una deduzione o agevolazione fiscale può essere limitata temporalmente dal legislatore in modo coerente con i termini decadenziali per il rimborso, senza che ciò violi di per sé gli artt. 3 e 53 Cost.
  • Il termine di decadenza per il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento dell’imposta e non dalla successiva entrata in vigore della norma che rende possibile il rimborso o la deduzione.
  • Nel processo tributario, una questione di decadenza o un’eccezione di merito respinta in primo grado può essere utilmente riproposta nelle controdeduzioni dell’appellato e, se idonea a contestare la statuizione di primo grado, vale sostanzialmente come appello incidentale, senza necessità di formule sacramentali.
  • Quando il contribuente ha già presentato tempestivamente istanza di rimborso prima della sopravvenuta disciplina agevolativa, l’ulteriore istanza telematica prevista dalle istruzioni attuative ha funzione meramente organizzativa e non può essere elevata a condizione di decadenza se la legge non la prevede espressamente.
  • Le istruzioni amministrative di compilazione non possono introdurre nuovi oneri decadenziali o limitare diritti sostanziali già perfezionati in base alla legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.