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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11792/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva subito, in relazione a una violazione dell'art. 176 C.d.S. commessa il 26.11.2017, una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, disposta con ordinanza prefettizia molto tempo dopo l'accertamento (indicata come 15.11.2019 nell'iter richiamato dal Tribunale, e 11.9.2019 nel motivo di ricorso). In primo grado il Giudice di pace aveva annullato la revoca ritenendola tardiva; il Tribunale, in appello della Prefettura, aveva invece riformato la decisione affermando che per la revoca non esiste un termine di decadenza ex L. 241/1990, ma solo il termine quinquennale di prescrizione. Con il ricorso per cassazione il destinatario della sanzione deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2 L. 241/1990 sostenendo che l'amministrazione non potesse applicare la revoca a distanza di due anni dalla violazione, oltre un termine ragionevole e senza poter scegliere liberamente i tempi di irrogazione delle sanzioni; con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c. e 99 c.p.c., assumendo che la tardività della revoca non fosse stata contestata dall'amministrazione e che quindi la questione non potesse essere esaminata in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha ribadito che, per la violazione dell'art. 176 C.d.S., la sanzione accessoria della revoca della patente è disciplinata autonomamente dall'art. 219 C.d.S., il quale non prevede un termine di decadenza per la sua adozione, ma consente l'irrogazione entro il termine di prescrizione quinquennale dalla violazione, senza applicazione del termine generale di cui all'art. 2 L. 241/1990, perché la materia delle sanzioni amministrative è compiutamente regolata dalla L. 689/1981. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il principio di non contestazione potesse incidere sulla scelta della norma applicabile alla fattispecie, trattandosi di questione di diritto riservata al giudice e non di fatto storico costitutivo o estintivo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito con condanna implicita al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della Prefettura.

Norme richiamate

  • art. 176 C.d.S.

    La violazione del divieto di inversione del senso di marcia sulle carreggiate e sugli svincoli è sanzionata con pena pecuniaria e con revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

  • art. 219 C.d.S.

    La revoca della patente è autonomamente disciplinata e può essere adottata dal prefetto secondo la procedura speciale; non è previsto un termine di decadenza per la sua notifica o adozione, ma opera il termine prescrizionale quinquennale dalla violazione.

  • art. 2 L. 241/1990

    Il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo non si applica all'irrogazione della sanzione accessoria della revoca della patente, perché la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella L. 689/1981.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi si ponevano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo, ma ritenuto non decisivo per estendere il principio di non contestazione alla scelta della norma applicabile.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza che potesse fondare un limite alla valutazione giudiziale della disciplina applicabile.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di principio dispositivo e non contestazione, ritenuto però non pertinente alle questioni di diritto.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sanzione accessoria della revoca della patente prevista dal Codice della strada segue una disciplina speciale autonoma e non è soggetta al termine generale di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 L. 241/1990, salvo diversa previsione espressa.
  • In materia di sanzioni amministrative stradali, l'adozione della revoca della patente non è soggetta a decadenza, ma al solo termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla violazione.
  • Il principio di non contestazione riguarda fatti storici costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa, non la qualificazione giuridica della fattispecie o l'individuazione della norma applicabile, che restano riservate al giudice.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando si fonda su censure incompatibili con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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