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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11798/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata di un giudizio civile presupposto. La Corte d’appello, in sede di opposizione al decreto monocratico, aveva revocato il decreto opposto e liquidato un indennizzo di euro 2.200, oltre euro 56,08 per spese vive della fase monitoria, compensando le spese dell’opposizione per reciproca soccombenza. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) nullità/anomalia motivazionale per asserita mancanza o apparenza della motivazione sulla durata irragionevole; (2) violazione della L. n. 89 del 2001 e dei parametri convenzionali/costituzionali per la quantificazione del ritardo e dell’indennizzo, contestando il calcolo della durata irragionevole oltre il triennio; (3) nullità/anomalia motivazionale per mancata liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base per ogni anno o frazione superiore a sei mesi oltre il terzo anno; (4) violazione delle norme sulla liquidazione dell’indennizzo per il medesimo mancato incremento; (5) violazione del principio di effetto espansivo interno e delle norme sulle spese per la mancata riliquidazione dei compensi della fase monitoria; (6) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del devolutum sulla questione delle spese monitorie; (7) ulteriore censura di nullità/anomalia motivazionale sulla statuizione relativa ai compensi del procedimento monitorio. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, tutti volti a contestare l’applicabilità della sospensione feriale al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, chiedendo di rivedere l’orientamento consolidato della Cassazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla motivazione perché la Corte d’appello aveva effettivamente argomentato sulle questioni sollevate e, secondo la giurisprudenza di legittimità, il controllo sulla motivazione è oggi limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile). Ha ritenuto inammissibili anche le censure sulla quantificazione dell’indennizzo e sull’incremento del 20%, affermando che il calcolo della durata irragionevole e la concreta determinazione del quantum spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente. Quanto alle spese della fase monitoria, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a cognizione piena di un unico procedimento; se l’opposizione della parte privata non è integralmente accolta, le spese possono essere regolate autonomamente e il Ministero, avendo prestato acquiescenza al decreto, non deve sopportare le spese di un giudizio che non aveva interesse a promuovere. Il ricorso incidentale ministeriale è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme all’orientamento consolidato sulla sospensione feriale del termine semestrale di cui all’art. 4 L. n. 89 del 2001 e il ricorso non offriva argomenti idonei a superare tale orientamento, con applicazione dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente o mancante è scrutinabile solo nei limiti delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito sulla quantificazione dell’indennizzo.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato e il ricorso non offre argomenti per mutarlo, il ricorso è inammissibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è viziata solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente/incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza formale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    È evocato quale parametro costituzionale della motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • artt. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Regolano i criteri di liquidazione dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 2-bis, comma 1, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il giudice deve attenersi ai valori minimi e massimi previsti per l’indennizzo.

  • art. 2-bis, comma 1-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Consente una specifica decurtazione di un terzo in caso di integrale rigetto delle domande della parte ricorrente.

  • art. 2-bis, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Indica i parametri da considerare nella quantificazione dell’indennizzo, compreso l’esito del giudizio presupposto.

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione è soggetto alla sospensione feriale.

  • art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di sei mesi previsto per la domanda di equa riparazione.

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    L’opposizione al decreto non è un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese in relazione all’esito dell’opposizione.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull’effetto espansivo interno della decisione riformata, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla devoluzione delle questioni sulle spese.

  • art. 127, comma 2, c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza autonoma decisività nella decisione.

  • art. 175, comma 1, c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza autonoma decisività nella decisione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in materia di presunzioni, senza accoglimento della censura.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in materia di presunzioni, senza accoglimento della censura.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto della Convenzione EDU nella disciplina dell’equa riparazione.

  • art. 6 Convenzione EDU

    Parametrato alla durata ragionevole del processo e alla misura dell’indennizzo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte esclude il versamento dell’ulteriore contributo unificato perché il giudizio è esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di nullità per motivazione apparente o mancante è ammissibile solo se la motivazione presenti una delle anomalie costituzionalmente rilevanti, non essendo sindacabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
  • In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la determinazione del periodo di ritardo e del relativo indennizzo rientra nella valutazione di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali o per motivazione radicalmente viziata.
  • Il giudice dell’equa riparazione deve applicare i criteri di liquidazione previsti dalla L. n. 89 del 2001, tenendo conto dei parametri legali e dell’esito del giudizio presupposto; il controllo di legittimità non consente una nuova quantificazione del danno.
  • L’opposizione al decreto emesso in materia di equa riparazione costituisce una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento e non un autonomo giudizio di impugnazione.
  • Quanto alle spese nel procedimento di opposizione ex L. n. 89 del 2001, se la parte privata non ottiene integrale accoglimento, la regolazione delle spese può essere autonoma rispetto alla fase monitoria e il Ministero, se non ha interesse a provocare il giudizio, non sopporta automaticamente le spese della fase opposta.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare il superamento di un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a rimetterlo in discussione, specie quando la decisione impugnata vi sia pienamente conforme.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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