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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11787/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (militari)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto in appello, in un giudizio ex L. n. 89/2001, una condanna del Ministero al pagamento dell'equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento amministrativo presupposto relativo al riconoscimento dell'indennità di campagna. Dopo una precedente cassazione che aveva escluso dal computo della durata il periodo successivo alla dichiarazione di perenzione, la causa era stata riassunta davanti alla Corte d'appello. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che i militari avessero perso interesse alla prosecuzione del giudizio già dal 5 giugno 2009, sulla base di una direttiva ministeriale che aveva incluso l'aeroporto di Centocelle tra le unità di supporto aventi diritto all'indennità. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 336, 384, 392 e 394 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio aveva illegittimamente accolto una nuova eccezione e una nuova produzione documentale dell'Amministrazione, introducendo un fatto estintivo del diritto all'equa riparazione non deducibile nel giudizio di rinvio, che è processo chiuso; 2) violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi professionali, per avere la Corte d'appello individuato uno scaglione tariffario non corretto; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c. per avere compensato in parte le spese della fase originaria, nonostante esse fossero state integralmente poste a carico dell'Amministrazione e la relativa statuizione non fosse stata impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio non potesse fondare la decisione su una nuova eccezione del Ministero circa la pretesa perdita di interesse già nel 2009, perché ciò alterava il perimetro del giudizio di rinvio e contrastava con il giudicato implicito formatosi sulla precedente cassazione. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di equa riparazione entro i limiti del giudizio di rinvio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    norma posta a fondamento della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato in relazione all'effetto espansivo interno e ai limiti di modificabilità delle statuizioni non impugnate o coperte da giudicato implicito.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per delimitare il vincolo del giudice di rinvio rispetto alla decisione di cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudizio di rinvio è un processo chiuso, con divieto di nuove domande ed eccezioni salvo i casi consentiti.

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato per escludere la proponibilità di nuove eccezioni e nuove prove non conseguenti alla cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per rilevare che l'atto del Ministero non integrava un vero controricorso per mancanza dell'esposizione delle ragioni difensive.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per la qualificazione dell'atto depositato dall'Amministrazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per censurare la regolazione e la compensazione delle spese di lite.

  • art. 3 legge n. 78/1993

    citato come base normativa dell'indennità di campagna rivendicata nel giudizio presupposto.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali.

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la parte non può introdurre nuove eccezioni, nuove produzioni o nuovi fatti estintivi che alterino il thema decidendum fissato dalla sentenza di cassazione, salvo le ipotesi espressamente consentite dalla legge.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti segnati dalla sentenza rescindente e non può rimettere in discussione questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico del decisum, anche quando non siano state espressamente esaminate in precedenza.
  • L'interesse alla prosecuzione del giudizio e la durata utile ai fini dell'equa riparazione vanno valutati tenendo conto del perimetro processuale concretamente consentito in rinvio, non sulla base di allegazioni sopravvenute e precluse.
  • La statuizione sulle spese delle fasi anteriori, se non investita dall'impugnazione nei limiti consentiti, non può essere modificata nel giudizio di rinvio in contrasto con l'effetto espansivo interno e con il giudicato formatosi sulla parte non censurata della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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