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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11796/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un difensore proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Terni che aveva respinto l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta avverso il diniego o il mancato accoglimento della richiesta di liquidazione del compenso per la difesa prestata a favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda perché non era stato prodotto il provvedimento formale di ammissione al beneficio e perché il difensore non sarebbe stato legittimato a proporre l'opposizione. Con l'unico motivo il ricorrente denunciava la violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e sul procedimento di opposizione, sostenendo che nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero l'ammissione al patrocinio opera di diritto, senza necessità di un separato provvedimento da produrre in giudizio, e che il difensore è legittimato a contestare il provvedimento che nega la liquidazione dei compensi maturati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deriva direttamente dalla legge, una volta verificata la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, e non richiede la produzione di uno specifico provvedimento formale di ammissione. Di conseguenza, il giudice non può negare la liquidazione del compenso al difensore per il solo mancato deposito di tale provvedimento. La decisione del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio a quest'ultimo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    regola l'opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; il difensore può dolersi del provvedimento che nega la liquidazione del compenso

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 150/2011

    conferma che nei giudizi di opposizione ai provvedimenti di espulsione dello straniero opera l'ammissione di diritto al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 142 D.P.R. 115/2002

    ribadisce il regime speciale di ammissione al patrocinio per i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione

  • artt. 75, 78, 82, 83 e 84 D.P.R. 115/2002

    richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel ricorso in tema di regolazione delle spese processuali

  • art. 13, comma 5, d.lgs. 286/1998

    in origine prevedeva l'ammissione di diritto al patrocinio nei procedimenti di espulsione dello straniero

  • art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    norma originaria richiamata per il regime speciale di patrocinio nei procedimenti di espulsione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non irragionevole il regime speciale di patrocinio

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale del ricorrente nel giudizio di cassazione

  • R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

    richiamato nel motivo, senza una specifica spiegazione ulteriore nel testo

Massime di principio

  • Nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera di diritto, senza necessità di un separato provvedimento formale da produrre per ottenere la liquidazione del compenso del difensore.
  • In tale materia, il giudice deve limitarsi a verificare la natura soggettiva della parte e l'oggetto del procedimento, senza poter imporre un onere probatorio ulteriore relativo all'ammissione al beneficio.
  • Il difensore è legittimato a impugnare il provvedimento che incide sulla liquidazione del proprio compenso quando la decisione si fonda sull'erronea esclusione del patrocinio dovuto per legge.
  • Quando una disciplina speciale prevede il patrocinio automatico in relazione a determinati procedimenti, la mancanza di un'istanza o di un formale provvedimento di ammissione non può essere opposta per negare il diritto alla liquidazione dei compensi maturati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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