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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11794/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di un giudizio civile. La parte privata aveva già ottenuto separatamente il ristoro per la durata del primo grado e aveva chiesto quello relativo al secondo grado. La Corte d’appello, in fase monitoria, aveva accolto la domanda solo parzialmente; in sede di opposizione, la medesima Corte aveva revocato il decreto opposto e rideterminato l’indennizzo in euro 760,22, liquidando anche spese ed esborsi con riduzione dei due terzi e disponendo la distrazione in favore del difensore. La ricorrente ha impugnato il decreto con undici motivi, contestando: la compensazione/riduzione delle spese; la liquidazione degli esborsi del monitorio; la motivazione ritenuta mancante o apparente sul rigetto delle contestazioni relative alle spese; la quantificazione dei compensi; il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% per il deposito telematico degli atti; e la distrazione delle spese del procedimento monitorio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, richiamando in particolare il principio secondo cui l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; ha inoltre affermato che l’errore nella liquidazione delle spese vive si corregge con il procedimento di correzione ex artt. 287-288 c.p.c., non con ricorso per cassazione, e che la maggiorazione per gli atti telematici ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito alla luce del quid pluris richiesto dalla norma. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese di legittimità per mancata attività difensiva del Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corrette o comunque non censurabili in sede di legittimità la regolazione delle spese dell’opposizione, la liquidazione degli esborsi e dei compensi, il diniego della maggiorazione per il deposito telematico e la mancata censura efficace sulla distrazione delle spese. Ha escluso la sussistenza di un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., osservando che il decreto impugnato esponeva comunque le ragioni della decisione. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    L’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento sulla medesima pretesa.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese vanno regolate secondo soccombenza e la valutazione del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti della legittimità.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dai motivi della ricorrente in tema di riflessi della decisione sulle spese, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 287 c.p.c.

    L’errore nella liquidazione delle spese vive è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con ricorso per cassazione.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Costituiscono il rimedio per l’omessa o erronea pronuncia sulla distrazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma; la sua erronea gestione va corretta con gli strumenti di correzione del provvedimento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ravvisabile solo nelle forme estreme dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione, ma la Corte ha escluso una motivazione mancante o apparente.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di radicale anomalia motivazionale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    I motivi sono stati esaminati come deduzioni di violazione di legge e nullità del decreto/procedimento, ma respinti o dichiarati inammissibili.

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    "di regola" ulteriormente aumentato del 30 per cento

    La maggiorazione per atti telematici è una previsione non automatica, rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito e subordinata a un quid pluris tecnico degli atti depositati.

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato dalla ricorrente in tema di compensi professionali e maggiorazione, senza accoglimento.

  • art. 2, commi 1 e 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi, ma non ritenuto violato.

  • art. 13, comma 10, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nei motivi sulla liquidazione, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla liquidazione dei compensi, senza rilievo decisivo.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato in tema di determinazione del compenso professionale, ma la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto emesso nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione, bensì una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; ne consegue che la regolazione delle spese deve essere valutata sull’intera vicenda processuale, secondo l’esito dell’opposizione.
  • L’errore del giudice nella liquidazione delle spese vive o nella pronuncia sulla distrazione delle spese non si denuncia, di regola, con ricorso per cassazione, ma si emenda mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali gravi e costituzionalmente rilevanti; non è sufficiente dedurre un mero difetto di sintesi, di completezza o di sufficienza della motivazione.
  • La maggiorazione del compenso per atti depositati telematicamente, prevista dall’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, non opera automaticamente, ma richiede una valutazione del giudice circa l’effettiva idoneità delle tecniche informatiche impiegate ad agevolare consultazione e fruizione degli atti.
  • Quando l’opposizione nel procedimento di equa riparazione è rigettata o accolta solo in misura minima, il giudice può regolare le spese in modo autonomo rispetto al decreto monitorio, senza vincolo di mera conferma della precedente liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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