Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11799/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (occupanti)

La controversia

La controversia riguardava un terreno con sovrastante fabbricato nel Comune di Sant'Angelo Romano, asseritamente occupato senza titolo da alcuni convenuti. I proprietari convenivano i predetti chiedendo rilascio, demolizione di piccoli manufatti abusivi e risarcimento danni. I convenuti resistevano deducendo di aver acquistato il bene per usucapione, in via subordinata il possesso utile a usucapire almeno parte del compendio, e chiedevano inoltre manleva e restituzione delle somme versate al Comune, oltre al riconoscimento delle migliorie. La Corte d'appello accoglieva in parte la domanda dei proprietari, ritenendo che i convenuti fossero meri detentori e non possessori, perché la disponibilità del bene derivava da rapporti con il Comune e non era stata provata alcuna interversione del possesso. Contro tale decisione i convenuti proponevano ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sull'usucapione e sul possesso, assumendo di aver esercitato possesso pieno e non mera detenzione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme processuali e sull'onere della prova per il mancato espletamento delle prove orali; 3) violazione delle norme sul condono edilizio e omessa ctu, sostenendo che i manufatti abusivi erano oggetto di pratiche di condono; 4) omesso esame e violazione delle norme sulle migliorie e addizioni, per il mancato riconoscimento dell'incremento di valore; 5) omesso esame e violazione della disciplina dell'indebito oggettivo, per il rigetto della domanda di restituzione delle somme pagate al Comune e della manleva; 6) violazione delle norme sulle spese di lite, per la condanna alle spese di primo grado in favore del Comune. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi e manifestamente infondato il quinto, ma ha accolto parzialmente il sesto motivo limitatamente alla condanna alle spese di primo grado in favore del Comune, eliminandola per mancanza di appello incidentale del Comune stesso; ha quindi cassato sul punto senza rinvio, confermando il resto della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi del ricorso; ha accolto solo per quanto di ragione il sesto motivo, limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado in favore del Comune. Ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione a tale capo e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del Comune di Sant'Angelo Romano. Il resto della decisione di appello è stato confermato: rilascio dell'immobile, rimozione dei manufatti, rigetto delle domande risarcitorie e restitutorie. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti dei controricorrenti proprietari, mentre tra ricorrenti e Comune sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro per denunciare violazioni di legge, ma le censure che miravano in realtà a rimettere in discussione il merito o la ricostruzione fattuale sono state ritenute inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo non considerato; non è utilizzabile per contestare il mancato esame di singole prove o la mancata ammissione di mezzi istruttori.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato solo incidentalmente nel contesto della deduzione sul principio di non contestazione, ma senza specifica e decisiva censura accolta.

  • art. 1164 c.c.

    la detenzione può mutare in possesso solo mediante interversione, ossia con una manifestazione esterna inequivoca rivolta contro il possessore/proprietario.

  • art. 1141 c.c.

    non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem quando la relazione con il bene deriva da un titolo che configura mera detenzione e non possesso.

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel contesto dell'usucapione, ma la prova del possesso utile è stata esclusa in fatto.

  • art. 1159-bis c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di usucapione, senza esito favorevole per difetto di prova del possesso.

  • art. 183 c.p.c.

    la dedotta violazione non è stata accolta; il mancato esame delle istanze istruttorie non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del possesso idoneo all'usucapione incombeva su chi lo deduceva; la Corte ha ritenuto che tale prova mancasse.

  • artt. 31, 38 e 44 L. n. 47/1985

    richiamati per sostenere la rilevanza delle pratiche di condono edilizio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e comunque ritenuta non decisiva.

  • artt. 985, 986 e 1026 c.c.

    invocati per il preteso diritto all'indennità per migliorie/addizioni, ma non applicati in presenza di detenzione e di opere abusive.

  • art. 2033 c.c.

    esclusa l'azione di ripetizione dell'indebito perché i versamenti erano imputabili a canoni di locazione dovuti in base a un valido rapporto obbligatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, salvo corretta impugnazione delle statuizioni sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare specificamente il mancato uso di tale facoltà.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato in tema di liquidazione delle spese, senza rilievo decisivo rispetto all'esito del motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Chi pretende l'usucapione deve provare un possesso pieno, continuo, pubblico e non equivoco; se la disponibilità del bene deriva da un titolo concesso dal proprietario o da un rapporto obbligatorio, la posizione iniziale è di mera detenzione, non di possesso.
  • La detenzione può trasformarsi in possesso solo mediante interversione, che richiede un comportamento esterno, univoco e oppositivo verso il proprietario o possessore; la mera durata del godimento, o l'esecuzione di attività compatibili con il titolo originario, non bastano.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non coincide con l'omessa ammissione di prove: il vizio riguarda un fatto storico discusso e decisivo, non la valutazione o l'istruzione probatoria in sé.
  • Le censure di legittimità non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito: l'apprezzamento del giudice circa la sussistenza del possesso utile ad usucapionem è insindacabile se sorretto da motivazione логica e coerente.
  • Il diritto all'indennità per miglioramenti e addizioni presuppone la qualità di possessore e non si estende al detentore qualificato; inoltre, non è riconoscibile un indennizzo per opere abusive o per attività illecite.
  • Le somme corrisposte in esecuzione di un contratto di locazione non sono indebito oggettivo solo perché il locatore non sia proprietario, poiché la locazione è un contratto a effetti obbligatori e il locatore può essere anche il semplice soggetto che abbia la disponibilità del bene.
  • Una statuizione di compensazione delle spese di primo grado non può essere riformata in appello in peius nei confronti della parte non appellante incidentale; per modificarla occorre un'impugnazione incidentale sulla specifica regolazione delle spese.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la decisione di condannare alle spese non è censurabile solo perché non è stata espressamente motivata la mancata compensazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di liteContratto preliminareCompravendita immobiliareLocazione commerciale
RamiDiritti realiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.