Cassazione Civile, Ordinanza n. 14410/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia riscossione)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo fondato su una cartella di pagamento per tassa automobilistica 2014. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse esaminato la censura relativa all'inesistenza o nullità della notificazione telematica della cartella, perché inviata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi; ha richiamato la disciplina sulla notifica via PEC e ha sostenuto che il requisito dell'indirizzo tratto da pubblici elenchi valga anche per il mittente, pena l'invalidità della notifica. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5 d.l. 953/1982, affermando che, se la notifica della cartella era invalida, il credito per tassa automobilistica si era prescritto prima del preavviso di fermo, perché il termine triennale decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello di scadenza dell'obbligo. Con il terzo motivo ha censurato la condanna alle spese di primo grado, ritenendola abnorme rispetto al valore della lite e non conforme ai parametri del d.m. 55/2014, anche per l'asserita semplicità della causa e l'assenza di attività cautelare o rinvii.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo motivo, perché la validità della notifica della cartella escludeva in radice la censura sulla prescrizione. Ha poi rigettato anche il terzo motivo, ritenendo corretta la liquidazione delle spese di primo grado, poiché il giudice si era mantenuto entro lo scaglione di riferimento e la società non aveva dimostrato il dedotto mancato svolgimento di una fase processuale. Non sono state liquidate spese di legittimità perché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la questione è stata comunque trattata dalla motivazione della decisione impugnata, anche solo implicitamente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sulla notifica, prescrizione e spese.
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
Richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione.
art. 60, comma 5, d.P.R. 600/1973
Richiamato come parte della disciplina applicabile alla notificazione degli atti tributari.
La Corte lo richiama per affermare che, nella notifica telematica, l'obbligo di usare un indirizzo presente nei pubblici elenchi riguarda espressamente il destinatario, mentre per il notificante è richiesto solo un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
art. 6, comma 1, d.lgs. 82/2005
Richiamato nel quadro normativo dei pubblici elenchi e del domicilio digitale.
art. 16-ter, comma 1, d.l. 179/2012
Richiamato come norma che individua i pubblici elenchi per le notificazioni telematiche.
art. 5 d.l. 953/1982, conv. in l. 53/1983
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione triennale del credito per tassa automobilistica.
Richiamato per contestare la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Richiamati per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri tabellari.
Richiamato per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.
Richiamato come aggiornamento dei parametri tabellari per la liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente ai pubblici registri non determina di per sé la nullità della notifica, se dalla PEC è comunque agevolmente ricavabile la provenienza dell'atto dal soggetto notificante.
- La disciplina della notifica telematica richiede l'utilizzo, per il notificante, di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ma il requisito dell'indirizzo tratto da pubblici elenchi è testualmente riferito al destinatario; la violazione di tale schema non comporta automaticamente inesistenza dell'atto, dovendosi verificare se vi sia comunque idonea riconoscibilità della provenienza.
- Chi eccepisce l'invalidità della notifica telematica per l'utilizzo di un indirizzo non presente nei registri deve allegare e dimostrare concreti pregiudizi sostanziali al diritto di difesa; in mancanza, la notifica resta valida.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata se la decisione impugnata ha in realtà affrontato la questione, anche richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale applicabile.
- In tema di spese di lite, il giudice può esercitare discrezionalità nella liquidazione degli onorari entro lo scaglione di riferimento; la censura è fondata solo se viene dimostrato lo sforamento dei parametri o l'erronea considerazione delle attività effettivamente svolte.
- La contestazione della liquidazione delle spese richiede allegazioni e riscontri concreti sul valore della causa e sulle fasi effettivamente espletate; la mera affermazione di semplicità della controversia non è sufficiente a fondare l'illegittimità della liquidazione.
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