Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva insinuato al passivo, in prededuzione, un credito di oltre 528 mila euro per prestazioni di servizi di logistica aeroportuale rese presso lo scalo di Fiumicino tra settembre 2008 e gennaio 2009 nell'ambito di un contratto di appalto proseguito dopo l'apertura della procedura. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo non provata l'esistenza dell'ulteriore credito oltre quanto già pagato dalla procedura, e considerando insufficienti fatture e schede di lavoro. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 50 d.lgs. 270/1999 e 72 l.fall., sostenendo che il rapporto di appalto era proseguito e che il Tribunale aveva omesso di considerare alcune fatture (n. RD 8009030 e RD 9000310) recanti le medesime causali di una fattura invece conteggiata; 2) violazione degli artt. 74 e 82 l.fall., assumendo il diritto alla prededuzione perché il rapporto era proseguito dopo l'apertura della procedura e la procedura aveva tratto vantaggio dalle prestazioni; 3) violazione dell'art. 2704 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il credito era stato provato documentalmente e che la motivazione del decreto era apparente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Roma per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che il Tribunale, pur avendo accertato l'esistenza di un contratto di appalto di servizi logistici proseguito senza soluzione di continuità e non contestato, aveva negato valore probatorio alle fatture e alle schede di lavoro senza adeguata spiegazione, in contrasto con il principio per cui, in un giudizio di opposizione allo stato passivo, le fatture accettate senza contestazione possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite quando il rapporto e l'effettiva esecuzione del servizio non siano controversi.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 270/1999
richiamato quale norma invocata dal ricorrente in relazione alla prosecuzione del rapporto nella procedura di amministrazione straordinaria
art. 72 l.fall.
richiamato quale norma invocata dal ricorrente per sostenere la prosecuzione del contratto e le conseguenze sul credito
art. 74 l.fall.
invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alla prededuzione del credito
art. 82 l.fall.
invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alla prededuzione del credito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 2704 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha affrontato il tema del valore probatorio delle fatture soprattutto sul piano generale della prova nel giudizio di opposizione allo stato passivo
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del decreto per difetto dei requisiti di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del decreto per motivazione apparente
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che nel giudizio di opposizione allo stato passivo operano le regole generali sull'onere della prova: il creditore deve provare il titolo e la consistenza del credito, mentre al curatore/alla procedura spetta la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo si applicano le regole ordinarie sull'onere della prova: il creditore opponente deve dimostrare la fonte del credito e la sua entità, mentre alla procedura spetta provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- La fattura, per la sua formazione unilaterale, non ha in sé valore decisivo se il rapporto è contestato; tuttavia, quando il rapporto contrattuale e l'effettiva esecuzione delle prestazioni non sono contestati, e le fatture risultano accettate senza contestazioni, esse possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni rese e del corrispettivo dovuto.
- Il giudice del merito non può disconoscere apoditticamente ogni valenza probatoria a fatture e documenti di lavoro in presenza di un rapporto contrattuale documentalmente provato e non contestato; deve invece spiegare le ragioni per cui tali documenti non siano idonei a dimostrare la consistenza del credito.
- Quando una questione di prova principale viene accolta, i motivi ulteriori fondati su profili correlati possono restare assorbiti.
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