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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14279/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soggetto aggiudicatore)

La controversia

Nel corso dell'esecuzione di un contratto stipulato nel 2005 per l'ammodernamento di una strada statale, una società contraente generale aveva iscritto riserve per ottenere il riconoscimento di maggiori oneri sostenuti in ragione di eventi di forza maggiore, sorpresa geologica e sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi. Il collegio arbitrale le aveva riconosciuto somme rilevanti senza che risultassero approvate varianti progettuali corrispondenti ai maggiori lavori e costi. La controparte aveva agito per far dichiarare la nullità del lodo e la Corte d'Appello di Roma aveva accolto la domanda, ritenendo errata la decisione arbitrale perché i maggiori oneri potevano essere posti a carico del soggetto aggiudicatore solo in presenza di varianti approvate e, comunque, nell'ambito di un obbligo di approvazione delle varianti, non di un pagamento automatico di lavori aggiuntivi. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici, sostenendo che la norma, per preservare la natura sinallagmatica del contratto di contraente generale, imporrebbe al soggetto aggiudicatore di ristorare i maggiori costi dovuti alle sopravvenienze indicate anche senza formali varianti approvate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella responsabilità delle cause ostative che avevano alterato il programma dei lavori e che, a suo dire, restavano a carico del soggetto aggiudicatore; 3) falsa applicazione dell'art. 344 della legge del 1865 sul limite del quinto del prezzo, censurando l'argomento della sentenza di merito formulato solo ad abundantiam.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella disciplina speciale del contratto di affidamento unitario a contraente generale, il riferimento alle "varianti" va inteso in senso tecnico-giuridico e non come semplice variazione di fatto; la norma attribuisce al soggetto aggiudicatore l'onere delle varianti indotte da determinate sopravvenienze, ma presuppone comunque l'approvazione di una variante progettuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi centrale della sentenza impugnata, fondata proprio sulla mancata approvazione delle varianti e quindi sull'inesistenza del credito del contraente generale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché diretto contro un argomento soltanto aggiuntivo e non decisivo della motivazione d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stata data atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 176, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006

    mancato riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dal Contraente Generale in conseguenza di eventi di forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore

    Le varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni restano a carico del soggetto aggiudicatore, ma la disciplina presuppone pur sempre varianti progettuali approvate; non basta il mero sostenimento di maggiori costi o la semplice variazione di fatto.

  • art. 9, d.lgs. n. 190 del 2002

    varianti del progetto affidato al contraente generale

    È la disciplina speciale originaria del contratto di contraente generale, sostanzialmente trasfusa nell'art. 176 del Codice dei contratti pubblici; il termine "varianti" è usato in senso tecnico e non atecnico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione dell'art. 176 del Codice dei Contratti

    È il parametro del primo motivo di ricorso, respinto perché la censura non scalfisce la corretta interpretazione della norma speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    La doglianza è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248

    presunto superamento del limite generale del quinto del prezzo iniziale di appalto

    La censura è inammissibile se rivolta contro un passaggio motivazionale meramente ad abundantiam, privo di decisività.

  • art. 41 Cost.

    libertà di iniziativa economica

    La Corte esclude che l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata sia incompatibile con la natura sinallagmatica del contratto o con la libertà di iniziativa economica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contratto di contraente generale, la disciplina speciale delle varianti va interpretata secondo il significato tecnico-giuridico del termine: il soggetto aggiudicatore sopporta i costi delle varianti necessarie solo se la variante progettuale è stata approvata secondo la procedura prevista.
  • La previsione che talune sopravvenienze restino a carico del soggetto aggiudicatore non elimina il presupposto dell'approvazione della variante; non consente, di per sé, il pagamento di maggiori opere o maggiori oneri in assenza di una variante formalmente approvata.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non investe la ragione giuridica assorbente posta a base della decisione impugnata.
  • Non è ammissibile censurare in cassazione un argomento svolto solo ad abundantiam dalla sentenza impugnata, se esso non costituisce la ratio decidendi.
  • L'interpretazione di una norma speciale settoriale deve evitare di attribuire a termini tecnici, nel medesimo testo, significati diversi e incoerenti con la struttura complessiva della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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