Cassazione Civile, Ordinanza n. 14282/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il procedimento di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, rilevando che nulla doveva essere disposto in ragione dell’intervenuta accettazione della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2904/2021 in una controversia di responsabilità civile. Dalla testualità disponibile non emergono i fatti sostanziali all’origine della lite né i motivi specifici del ricorso, perché i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso in data 15 marzo 2025. La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, e la Corte ha verificato la presenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma per produrre efficacia estintiva del giudizio di cassazione.
L’accettazione della rinuncia da parte della controparte consente la dichiarazione di estinzione del procedimento di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non decide sul merito delle censure e può limitarsi a dichiarare estinto il procedimento, regolando le spese secondo le circostanze del caso.
Come è indicizzato
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