Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di espropriazione per pubblica utilità relativo a terreni agricoli. I proprietari sostenevano di avere sottoscritto verbali di accordo bonario e successivi atti liberatori in base a una rappresentazione fraudolenta delle somme dovute, ritenendo che la cessione volontaria e le quietanze fossero nulle o annullabili per dolo e comunque viziate da illegittima determinazione delle indennità. In particolare deducevano che il compenso dovesse essere calcolato secondo i valori indicati dall’ufficio tecnico erariale e, per una parte del fondo, con applicazione della triplicazione prevista per il coltivatore diretto. In cassazione hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle regole sulla prova e sull’interpretazione degli accordi, nonché erronea esclusione della legittimazione passiva dell’ANAS; 2) violazione delle norme sull’espropriazione e sulla nullità degli accordi, sostenendo che il prezzo non poteva derogare ai parametri legali e che doveva applicarsi la triplicazione; 3) violazione del criterio di stima, perché la corte territoriale aveva applicato il valore agricolo medio nonostante la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, dovendosi applicare il valore venale pieno; 4) violazione della disciplina sull’indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto, negata per una parte dei terreni per la mancata accettazione della prima offerta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la censura mirava in realtà a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo nei limiti indicati in motivazione. In particolare ha affermato che l’accordo bonario sull’indennità, inserito nel procedimento espropriativo, è soggetto ai parametri legali inderogabili e, poiché il giudizio era ancora pendente quando è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, il criterio del valore agricolo medio non poteva più essere applicato, dovendo farsi riferimento al valore venale pieno. Quanto all’indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto, la Corte ha ritenuto che la disciplina dell’art. 17 l. n. 865 del 1971 sopravviva solo nei limiti compatibili con il nuovo assetto, escludendo la triplicazione del prezzo e limitando l’indennità aggiuntiva al parametro del valore agricolo medio. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione instaurato prima della riforma del 2009, la procura speciale non può essere validamente rilasciata su foglio separato allegato a un atto diverso dal ricorso o controricorso; se ciò accade, l’atto di costituzione del nuovo difensore è inammissibile, ma ciò non travolge il ricorso originario finché resta operativo il difensore precedentemente costituito.
La revoca del mandato al difensore non produce effetti impeditivi sulla rappresentanza processuale se la sostituzione non è validamente perfezionata.
La doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.
Le domande di nullità degli accordi erano prospettate assumendo un vizio strutturale dei negozi di cessione/quietanza, ma la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina speciale dell’espropriazione e alla corretta determinazione dell’indennità.
Il dolo era invocato come causa di annullamento degli accordi, ma la censura è stata superata dalla valutazione della reale natura e portata degli atti nel procedimento espropriativo.
art. 26 l. 25 giugno 1865, n. 2359
L’accordo amichevole sull’indennità si inserisce nel procedimento ablatorio come atto integrativo, con natura di negozio di diritto pubblico.
art. 24 l. 25 giugno 1865, n. 2359
La legge prevedeva l’offerta iniziale del prezzo da parte dell’espropriante nel procedimento di espropriazione.
art. 25 l. 25 giugno 1865, n. 2359
L’accettazione del prezzo offerto richiede dichiarazione espressa e scritta del proprietario.
art. 28 l. 25 giugno 1865, n. 2359
Gli accordi conclusi prima dell’approvazione del piano o prima della conclusione del procedimento restano condizionati alla successiva efficace conclusione della procedura espropriativa.
art. 51 l. 25 giugno 1865, n. 2359
La stima peritale è impugnabile nei termini di legge; decorso il termine, l’indennità si considera definitivamente stabilita.
art. 39 l. 25 giugno 1865, n. 2359
Per i rapporti non ancora esauriti, dopo la declaratoria di illegittimità del criterio del VAM, l’indennità deve essere stimata secondo il valore venale pieno del bene.
art. 12 l. 22 ottobre 1971, n. 865
La cessione volontaria o l’accordo sull’indennità devono avvenire entro il termine di legge e il prezzo è ancorato ai parametri legali dell’indennità provvisoria; non è consentita una determinazione autonoma e svincolata da tali criteri.
art. 16 l. 22 ottobre 1971, n. 865
La disciplina originaria commisurava l’indennità al valore agricolo medio, criterio poi dichiarato costituzionalmente illegittimo per i rapporti non ancora esauriti.
art. 17 l. 22 ottobre 1971, n. 865
L’indennità aggiuntiva per il proprietario coltivatore diretto resta rilevante solo nei limiti compatibili con il nuovo sistema; la triplicazione del prezzo legata al previgente criterio del VAM non sopravvive alla declaratoria di illegittimità costituzionale, mentre può permanere la funzione autonoma dell’indennità aggiuntiva nei limiti del parametro compatibile.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetto caducatorio dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, con incidenza anche sui rapporti non esauriti.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
La norma costituzionale esplica efficacia retroattiva sui rapporti ancora pendenti o non consolidati.
art. 42 Cost.
L’indennizzo espropriativo deve costituire un serio ristoro e non può essere meramente simbolico o irrisorio.
art. 117 Cost.
È richiamato in relazione alla necessità di conformare l’indennità espropriativa agli obblighi convenzionali derivanti dalla CEDU.
È menzionato come testo successivo, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, ma utile per il raffronto sistematico con la disciplina previgente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l’utilizzazione di prove non dedotte, di prove legali disattese o l’attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito istruttorio.
- L’accordo bonario sull’indennità di espropriazione, pur avendo natura negoziale, è un atto inserito nel procedimento ablatorio e resta vincolato ai criteri legali inderogabili di determinazione dell’indennità; le parti non possono fissare un prezzo svincolato dai parametri normativi applicabili al momento della decisione.
- Nei procedimenti espropriativi non ancora esauriti, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di stima fondato sul valore agricolo medio impone di applicare il criterio del valore venale pieno, anche se la controversia riguarda accordi già stipulati ma ancora sub iudice.
- L’efficacia retroattiva della sentenza costituzionale opera sui rapporti non esauriti e impedisce al giudice di applicare una norma dichiarata illegittima, salvo che il rapporto si sia consolidato per giudicato, decadenza, prescrizione o altri eventi equivalenti.
- La triplicazione del prezzo prevista dall’art. 17, comma 1, l. n. 865 del 1971 per il proprietario coltivatore diretto non può sopravvivere autonomamente quando sia venuto meno il parametro legale a cui essa rinviava; può invece residuare, nei limiti della compatibilità sistematica, l’indennità aggiuntiva con funzione autonoma e distinta rispetto all’indennità di esproprio.
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