Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa per la realizzazione di un compendio destinato a edilizia economico-popolare, nel corso della quale un terreno era stato occupato d'urgenza e poi irreversibilmente trasformato senza che fosse stato adottato il decreto di esproprio. Successivamente le parti avevano sottoscritto il 10/04/2008 una scrittura privata autenticata, munita di formula esecutiva, con cui veniva formalizzato il trasferimento del bene al Comune e veniva pattuito un corrispettivo da pagarsi entro aprile 2009. La parte privata agiva in via esecutiva per il pagamento della somma pattuita; il Comune proponeva opposizione all'esecuzione e poi appello, sostenendo che la scrittura dovesse essere letta come atto inserito nella procedura ablativa e non come compravendita, che la procedura espropriativa fosse ancora in corso o comunque rilevante, che dovesse applicarsi la disciplina della cessione volontaria e quindi la normativa speciale sull'indennità, che la clausola sul prezzo fosse nulla per contrasto con norme imperative, e che il giudice di merito avesse omesso di pronunciarsi o motivare sui motivi di appello e avesse compensato illegittimamente le spese. In cassazione il Comune ha riproposto sette motivi: omessa pronuncia o motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione delle norme sulla dichiarazione di pubblica utilità e sulla disciplina espropriativa; violazione delle norme sulla cessione volontaria e sull'occupazione d'urgenza; nullità della clausola di prezzo; violazione delle regole di interpretazione del contratto; ultrapetizione; e illegittima mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, chiarendo che la Corte d'appello aveva effettivamente deciso sulle censure e aveva espresso una motivazione sufficiente e non apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla qualificazione della scrittura del 10/04/2008 come accordo privatistico di compravendita, irrilevante rispetto alla pendenza o decadenza della procedura espropriativa. Ha dichiarato inammissibili, per difetto di coerenza con la ratio e per carenze di specificità, il terzo e il quarto motivo, osservando che il ricorrente non aveva spiegato perché una fattispecie da lui stesso ricondotta a occupazione acquisitiva dovesse essere disciplinata come cessione volontaria, né perché la norma invocata fosse inderogabile anche fuori dal suo ambito. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorso non riportava il testo dell'accordo da interpretare. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché riferito a una questione ritenuta non decisiva dalla Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, trattandosi di censura generica sulla mancata compensazione delle spese, rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e con il rilievo dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come base delle censure dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado; non incide sulla decisione di legittimità
norma dell'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune contro il precetto
evocato per il vizio di ultrapetizione/extrapetizione, escluso perché il giudice di merito aveva semplicemente valutato la fondatezza della domanda
il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto decisivo, non sulla sufficienza della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di violazione di legge
invocato dal ricorrente per sostenere la disciplina espropriativa; la Corte non accoglie la tesi perché la scrittura è qualificata come accordo privatistico
richiamato insieme all'art. 10 per sostenere l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
richiamato per la cessione volontaria e per l'indennità aggiuntiva; la Corte esclude che si applichi a una fattispecie che il ricorrente stesso riconduce a occupazione acquisitiva
invocato per sostenere che l'occupazione d'urgenza e la trasformazione del fondo fossero avvenute entro il termine di efficacia
richiamato dal ricorrente quale base del valore venale/di mercato per la cessione volontaria
evocato per sostenere la nullità della clausola di prezzo in contrasto con norme imperative; censura respinta/inammissibile
richiamato per la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina legale
norma sull'interpretazione del contratto; la censura è inammissibile perché il ricorrente non riproduce il testo dell'accordo e critica solo la valutazione di merito
richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità
richiamato dalla Corte d'appello sull'errore riconoscibile, ma non è decisivo nella ratio finale della Cassazione
la mancata compensazione delle spese è censurabile solo entro i limiti del potere discrezionale del giudice di merito; qui la doglianza è generica
art. 57 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato per la disciplina transitoria invocata dal ricorrente
art. 22 bis d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente come possibile disciplina dell'acquisizione sanante
art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato dal ricorrente per l'occupazione senza titolo di beni destinati a pubblico interesse
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memoria
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma del 2012, è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oppure alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, come motivazione mancante o meramente apparente; non è più consentita una critica alla sufficienza della motivazione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando dalla sentenza risulta che il giudice d'appello ha esaminato la censura e l'ha disattesa, anche se il ricorrente ritenga insufficiente l'argomentazione svolta.
- Chi deduce la violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve riportare in ricorso il testo delle clausole e indicare specificamente l'errore interpretativo; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Una disciplina speciale di cessione volontaria o di determinazione dell'indennità espropriativa non si applica automaticamente a un accordo che, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, serve solo a formalizzare ex post un trasferimento già avvenuto in un contesto di occupazione acquisitiva o di fatto, salvo che sia dimostrato il concreto presupposto normativo di applicazione.
- La denuncia di ultrapetizione richiede di confrontare la decisione con il petitum e la causa petendi effettivamente devoluti; se il giudice si limita a qualificare la domanda o a valutarne la fondatezza, il vizio non sussiste.
- La mancata compensazione delle spese di lite è censurabile solo nei ristretti limiti del controllo di legittimità e non può essere trasformata in una rivalutazione del merito sulla opportunità dell'esercizio del potere discrezionale del giudice.
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