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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32779/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell’opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a tributi erariali per l’annualità 2008, emessa da Equitalia per conto dell’Agenzia delle entrate. Con cinque motivi ha dedotto: 1) la nullità/illegittimità del ruolo e della cartella per asserita duplicazione di altro ruolo emesso da diverso ufficio; 2) la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo e l’omesso esame della comunicazione con cui avrebbe esercitato l’opzione sulla rateizzazione; 3) la violazione delle norme sulla riscossione per avere la CTR escluso la decadenza, nonostante il mancato pagamento di rate; 4) la violazione della disciplina sull’imposta sostitutiva da rivalutazione di beni immobili, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo perché non vi sarebbe stata alcuna effettiva rivalutazione; 5) la violazione delle norme sulle sanzioni, assumendo la presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa per la scarsa chiarezza delle istruzioni e del modello dichiarativo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pretesa duplicazione del ruolo era stata superata dallo sgravio in autotutela del primo atto impositivo, con conseguente venir meno della doppia pretesa fiscale. Ha respinto il secondo motivo perché, trattandosi di tributo non armonizzato, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; inoltre le doglianze sull’opzione di rateizzazione e sulla documentazione erano inammissibili per difetto di specificità e per mancata indicazione della loro deduzione nei gradi di merito. Ha respinto il terzo motivo affermando che la cartella era stata notificata nei termini di decadenza calcolati dalla scadenza dell’ultima rata e che il dies a quo decorre dal mancato pagamento della rata dovuta, non dalla presentazione dell’istanza. Ha respinto il quarto motivo osservando che, in materia di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, il presupposto impositivo sorge con l’adesione all’istituto e con il pagamento, anche parziale, non essendo necessario un successivo realizzo di plusvalenza. Ha respinto infine il quinto motivo, escludendo l’obiettiva incertezza normativa: la contribuente non aveva dimostrato un reale contrasto interpretativo tale da rendere inevitabile l’incertezza, e le istruzioni dichiarative risultavano chiare. Nulla è stato statuito sulle spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione può rilevare solo quando sia previsto da una specifica disposizione di legge.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto del principio di specificità: chi deduce l’omessa valutazione di documenti o atti deve indicarli puntualmente, trascriverne o riassumerne il contenuto e precisare dove siano stati prodotti nel giudizio di merito.
  • La deduzione di una duplicazione della pretesa fiscale è infondata se il primo atto impositivo è stato sgravato in autotutela con effetto ex tunc e la pretesa residua è stata confermata dai giudici di merito.
  • In materia di riscossione di somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata, il termine di decadenza per la notifica della cartella va calcolato dalla scadenza del pagamento dovuto, e non dalla data della dichiarazione o dell’istanza del contribuente.
  • Per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di beni, il presupposto impositivo sorge con la scelta di avvalersi del regime e con il pagamento, anche parziale, poiché il tributo è correlato all’adesione all’istituto e non alla futura plusvalenza.
  • L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa richiede un’effettiva impossibilità, oggettiva e non soggettiva, di individuare con sicurezza la norma applicabile; non basta la mera genericità della doglianza o la prospettata scarsa chiarezza del modello dichiarativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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