Cassazione Civile, Ordinanza n. 32779/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell’opposizione avverso una cartella esattoriale relativa a tributi erariali per l’annualità 2008, emessa da Equitalia per conto dell’Agenzia delle entrate. Con cinque motivi ha dedotto: 1) la nullità/illegittimità del ruolo e della cartella per asserita duplicazione di altro ruolo emesso da diverso ufficio; 2) la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo e l’omesso esame della comunicazione con cui avrebbe esercitato l’opzione sulla rateizzazione; 3) la violazione delle norme sulla riscossione per avere la CTR escluso la decadenza, nonostante il mancato pagamento di rate; 4) la violazione della disciplina sull’imposta sostitutiva da rivalutazione di beni immobili, sostenendo che mancasse il presupposto impositivo perché non vi sarebbe stata alcuna effettiva rivalutazione; 5) la violazione delle norme sulle sanzioni, assumendo la presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa per la scarsa chiarezza delle istruzioni e del modello dichiarativo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pretesa duplicazione del ruolo era stata superata dallo sgravio in autotutela del primo atto impositivo, con conseguente venir meno della doppia pretesa fiscale. Ha respinto il secondo motivo perché, trattandosi di tributo non armonizzato, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; inoltre le doglianze sull’opzione di rateizzazione e sulla documentazione erano inammissibili per difetto di specificità e per mancata indicazione della loro deduzione nei gradi di merito. Ha respinto il terzo motivo affermando che la cartella era stata notificata nei termini di decadenza calcolati dalla scadenza dell’ultima rata e che il dies a quo decorre dal mancato pagamento della rata dovuta, non dalla presentazione dell’istanza. Ha respinto il quarto motivo osservando che, in materia di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, il presupposto impositivo sorge con l’adesione all’istituto e con il pagamento, anche parziale, non essendo necessario un successivo realizzo di plusvalenza. Ha respinto infine il quinto motivo, escludendo l’obiettiva incertezza normativa: la contribuente non aveva dimostrato un reale contrasto interpretativo tale da rendere inevitabile l’incertezza, e le istruzioni dichiarative risultavano chiare. Nulla è stato statuito sulle spese, poiché gli intimati non si sono costituiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di norme di diritto
è stato il parametro formale per i motivi di ricorso dedicati alla violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
richiamo al vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti, non ravvisato nel caso concreto
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non utile a fondare l’illegittimità dedotta
art. 6, n. 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte ha escluso che comporti un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati
art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’opzione dichiarativa
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
invocato nel terzo motivo in tema di liquidazione e riscossione delle somme dovute in base alla dichiarazione
art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il concessionario notifica la cartella di pagamento ... a pena di decadenza, entro il 31 dicembre ...
la Corte lo ha applicato per confermare la tempestività della cartella notificata entro il termine decadenziale
richiamato nel quarto motivo in relazione all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di beni immobili
art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per sostenere la non applicabilità delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa
art. 8, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle sanzioni e sulla giurisdizione tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione può rilevare solo quando sia previsto da una specifica disposizione di legge.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto del principio di specificità: chi deduce l’omessa valutazione di documenti o atti deve indicarli puntualmente, trascriverne o riassumerne il contenuto e precisare dove siano stati prodotti nel giudizio di merito.
- La deduzione di una duplicazione della pretesa fiscale è infondata se il primo atto impositivo è stato sgravato in autotutela con effetto ex tunc e la pretesa residua è stata confermata dai giudici di merito.
- In materia di riscossione di somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata, il termine di decadenza per la notifica della cartella va calcolato dalla scadenza del pagamento dovuto, e non dalla data della dichiarazione o dell’istanza del contribuente.
- Per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di beni, il presupposto impositivo sorge con la scelta di avvalersi del regime e con il pagamento, anche parziale, poiché il tributo è correlato all’adesione all’istituto e non alla futura plusvalenza.
- L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa richiede un’effettiva impossibilità, oggettiva e non soggettiva, di individuare con sicurezza la norma applicabile; non basta la mera genericità della doglianza o la prospettata scarsa chiarezza del modello dichiarativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32780/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32781/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32797/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32798/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32800/2023 del 27/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →