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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32797/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un atto costitutivo del 21 giugno 1993 con cui era stata costituita una servitù di passaggio a favore del fabbricato di proprietà del ricorrente. La società resistente ha chiesto l’accertamento della cessazione del diritto di servitù, sostenendo che il titolo prevedesse la cessazione automatica della servitù nel caso di destinazione non condominiale o comunque diversa da quella attuale dell’area di pertinenza del fabbricato. Il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di prova dell’aggravio della servitù sul fondo servente in conseguenza della realizzazione di parcheggi sul fondo dominante. In appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che l’abbattimento del muro di recinzione preesistente tra i fondi e l’uso intensivo del passaggio veicolare integrassero una violazione delle obbligazioni contrattuali tale da determinare la risoluzione del contratto e la cessazione automatica della servitù. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 ss., 1456, 1063 e 1065 c.c., sostenendo che i fatti valorizzati dalla Corte d’appello erano estranei al titolo costitutivo della servitù; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza di un maggior aggravio o danno per il fondo servente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva interpretato un negozio ritenuto dalla stessa sentenza chiaro sulla base di elementi estrinseci non ricompresi nel titolo, attribuendo alle parti una clausola risolutiva automatica non desumibile espressamente dall’atto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché verifichi correttamente, alla luce dei criteri ermeneutici indicati, se sussistano i presupposti per la risoluzione del contratto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, comprese quelle sull'interpretazione del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 1362 c.c.

    nell'interpretazione del contratto non può arrestarsi il processo ermeneutico al solo dato letterale; occorre ricostruire la comune intenzione delle parti considerando elementi testuali ed extratestuali coerenti con il significato complessivo dell'accordo.

  • artt. 1363 ss. c.c.

    l'interpretazione del contratto deve avvenire secondo i canoni ermeneutici complessivi, sistematici e teleologici, non mediante lettura isolata di singole espressioni.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per escludere che la cessazione automatica della servitù potesse essere desunta da fatti non espressamente previsti come causa risolutiva.

  • art. 1063 c.c.

    richiamato quale norma sul contenuto e sulla portata del titolo costitutivo della servitù.

  • art. 1065 c.c.

    richiamato quale norma in tema di contenuto ed esercizio della servitù e limiti derivanti dal titolo.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, ma in cassazione è sindacabile quando il giudice violi i canoni ermeneutici o attribuisca al testo un significato non consentito dal titolo negoziale.
  • Il dato letterale del contratto, pur prioritario, non è decisivo in modo assoluto: la comune intenzione delle parti va ricostruita attraverso un percorso interpretativo unitario che consideri elementi testuali, sistematici, logici e teleologici.
  • Non è consentito desumere una clausola risolutiva automatica o un effetto estintivo del rapporto da fatti estrinseci al contratto quando il titolo non li preveda espressamente o non ne consenta chiaramente la ricostruzione.
  • Quando si deduce la risoluzione di un contratto costitutivo di servitù, occorre verificare in concreto la sussistenza dei presupposti dell'inadempimento o della causa estintiva allegata, senza sovrapporre valutazioni sull'uso del bene a una diversa volontà negoziale non espressa.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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