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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32780/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva convenuto in giudizio i ministeri competenti chiedendo che, ai sensi dell'art. 64 della L. n. 388/2000, i trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI fossero calcolati tenendo conto dell'intero complesso degli immobili di categoria D interessati dall'autodeterminazione della rendita catastale, per gli anni dal 2002 al 2009. Il Tribunale aveva accolto la domanda, quantificando il residuo credito del comune; la Corte d'appello aveva confermato. I ministeri hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197/2002, sostenendo che il sistema normativo comporta il consolidamento del contributo una volta riconosciuto e che, pertanto, non possono essere nuovamente conteggiati come 'minori introiti' gli importi già compensati negli anni precedenti; secondo i ricorrenti, ai fini del superamento annuale delle soglie di legge rileverebbe solo l'eventuale perdita aggiuntiva riferita all'anno di riferimento. Il comune ha resistito con controricorso, difendendo l'interpretazione accolta nei gradi di merito e richiamando prassi amministrativa e circolari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati nel corpo della motivazione, richiamando il principio di diritto già affermato in precedenti arresti del 2023. Ha precisato che i trasferimenti compensativi ex art. 64 L. n. 388/2000 sono subordinati a due soglie quantitative e che, per verificare annualmente il loro superamento, non si deve tener conto del minor gettito ICI già compensato e consolidato negli anni precedenti; tuttavia, nella base di calcolo del minor introito dell'anno vanno considerati anche i minori gettiti derivanti da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti che non siano state compensate con trasferimenti erariali consolidati. Ha inoltre escluso che prassi amministrativa, circolari o comunicati ministeriali possano prevalere sulla legge o vincolare il giudice nell'interpretazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    minor gettito superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5 per cento della spesa corrente

    I trasferimenti erariali compensativi per i minori introiti ICI spettano solo se il minor gettito supera entrambe le soglie previste; ai fini della verifica annuale non si computano i minori gettiti già compensati e consolidati, ma si considerano quelli non ancora compensati e riferibili anche ad autodeterminazioni presentate in anni precedenti.

  • artt. 2 e 3 d.m. 1 luglio 2002, n. 197

    Il regolamento attuativo è letto in coerenza con il principio del consolidamento dei trasferimenti già acquisiti e con la disciplina primaria, senza introdurre un criterio difforme di calcolo del minor gettito.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È stato dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    I giudici sono soggetti soltanto alla legge; la prassi amministrativa non può sostituirsi alla fonte normativa.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    La prassi amministrativa, incluse circolari e risoluzioni, non è fonte del diritto e non può modificare o abrogare la legge.

  • d.m. Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701

    È il decreto richiamato per la procedura di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D.

Massime di principio

  • Nel calcolo di un contributo pubblico compensativo legato a minori entrate fiscali, il giudice deve applicare la disciplina primaria e regolamentare tenendo conto del meccanismo di consolidamento dei trasferimenti già maturati, senza rimettere in discussione annualmente importi ormai stabilizzati.
  • Ai fini della verifica delle soglie quantitative previste per l'erogazione del contributo, non possono essere conteggiati i minori gettiti già compensati in anni precedenti; restano invece rilevanti i minori gettiti non ancora compensati, anche se originati da autodeterminazioni presentate in anni anteriori.
  • La prassi amministrativa, le circolari e i comunicati dell'amministrazione non costituiscono fonte vincolante per l'interprete e non possono prevalere sul testo della legge o del regolamento attuativo.
  • L'interpretazione conforme seguita dall'amministrazione può avere rilievo solo come dato fattuale o indizio ermeneutico, ma non può fondare un criterio interpretativo contra legem.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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