Cassazione Civile, Ordinanza n. 32800/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, in presenza di accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. La Corte ha inoltre precisato che, in conseguenza dell'estinzione del giudizio, non era necessario provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1915/2022 della Corte d'appello di Bologna. Dalla testualità dell'ordinanza non emergono la natura sostanziale della controversia né i motivi specifici del ricorso; risulta soltanto che la compagnia assicurativa ha resistito con controricorso. Prima dell'adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso con accettazione e con previsione di compensazione delle spese, sottoscritte personalmente e autenticate dai difensori.
Norme richiamate
art. 391, secondo comma, c.p.c.
"senza necessità di pronunciare sulle relative spese"
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e rende superflua la pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata prima dell'adunanza camerale, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve provvedere sulle spese, salvo diversa disciplina ricavabile dal testo applicabile e dal contenuto dell'accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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